MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2004 

Riconoscimento, al dott. Bulajic Milutin, di titolo di studio estero,
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico chirurgo.
(GU n.187 del 11-8-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale il sig. Bulajic Milutin, cittadino
serbo,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  «Dottore in
medicina e chirurgia» conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio
2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  115/1992,  a seguito della quale il sig. Bulajic Milutin
e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  «Dottore in medicina e chirurgia» rilasciato in
data  24 luglio  1997  dall'Universita'  di  Belgrado  -  Facolta' di
medicina   e  chirurgia  (Repubblica  di  Serbia),  al  dott. Bulajic
Milutin,  cittadino serbo, nato a Belgrado (Repubblica di Serbia) l'8
novembre   1972,   e'   riconosciuto   quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
  2. Il dott. Bulajic Milutin e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte
dell'Ordine  stesso  della  conoscenza  della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 luglio 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola