N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1990
N. 215 Ordinanza emessa il 14 febbraio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Lamezia Terme nel procedimento relativo ad indagini preliminari nei confronti di ignoti Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle gia' effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito presso il tribunale Violazione del principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilita' di esercitare un controllo sull'operato del p.m. (C.P.P. 1988, art. 554). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.19 del 9-5-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta di archiviazione presentata in data 23 gennaio 1990 dal p.m. relativamente alla denuncia contro ignoti sporta da Mazzotta Giulio e Mazzotta Laura per il reato di molestie e minacce a mezzo del telefono (art. 612 e 660 c.p.); Rilevato che il p.m. non ha compiuto attivita' di indagine ed ha richiesto, sulla scorta di generici ed imprecisati accertamenti compiuti dai carabinieri, l'archiviazione per essere rimasto ignoto l'autore del reato; Rilevato che nella specie sarebbe invece stato opportuno verificare la persistenza delle minacce, ascoltando la parte offesa e richiedendo, ove del caso, l'intercettazione telefonica; Ritenuto che il vigente sistema processuale impone in casi simili al giudice per le indagini preliminari presso la pretura di accogliere la richiesta di archiviazione (arg. ex art. 554 del c.p.p.), senza poter indicare con ordinanza al p.m. le indagini necessarie, come invece consentito dall'art. 409, quarto comma, del c.p.p. al g.i.p. presso il tribunale; Ritenuto che deve ritenersi esclusa l'applicabilita' al giudizio pretorile dell'art. 409 del c.p.p., in quanto incompatibile con la restrittiva formulazione dell'art. 554 del c.p.p. e nonostante quindi la norma generale di rinvio di cui all'art. 549 del c.p.p.; che l'art. 157 del d.lg 28 luglio 1989, n. 271, ha sostanzialmente confermato tale lettura, ovviando ai primi consistenti dubbi sulla costituzionalita' della disciplina (per contrasto con l'art. 112 della Costituzione), con la possibilita' per il g.i.p., costretto all'archiviazione, di segnalare le carenze delle indagini al procuratore generale per una eventuale richiesta di riapertura delle indagini medesime; Ritenuto che il sistema predetto resta comunque, ad avviso di questo giudice, gravemente sospetto di incostituzionalita' per violazione: a) dell'art. 112 della Costituzione potendo essere compromesso il principio costituzionale di obbligatorieta' dell'azione penale ove il p.m. (procuratore della Repubblica o procuratore generale) sia libero di apprezzare la necessita' delle investigazioni da compiere in ordine a una notizia di reato. Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura e' privo infatti di qualunque possibilita' di incidere sulla scelta del p.m., salva l'informativa al procuratore generale che "se ne ravvisa i presupposti", richiede la riapertura delle indagini (art. 157 disp. att. del c.p.p.). b) dell'art. 3 della Costituzione essendo priva di ragionevolezza su tale delicatissimo punto la differenza tra il procedimento pretorile e quello di tribunale, non potendo il principio di massima semplificazione di cui all'art. 3, par. 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) giustificare una attenuazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Ritenuta pertanto non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 554 del c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari di indicare con ordinanza al p.m. le ulteriori indagini che si rendano necessarie ai fini della decisione; Ritenuta poi la questione rilevante dovendo questo g.i.p. provvedere sulla richiesta del p.m. nel senso ritenuto non conforme alla Costituzione, vale a dire emettendo il provvedimento di archiviazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 554 del c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura ove ritenga di non accogliere la domanda di archiviazione possa indicare al p.m. le ulteriori indagini da compiere e il termine indispensabile per il loro svolgimento; Sospende il procedimento penale in oggetto e dispone la notificazione della presente ordinanza al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri; Manda alla cancelleria per la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale e la comunicazione del testo della ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Lamezia Terme, addi' 14 febbraio 1990 Il giudice: TRIPODI 90C0508