N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2013

Ordinanza del 2 maggio 2013  emessa  dal  Tribunale  di  Bassano  del
Grappa nel procedimento civile promosso da  Tumelero  Attilio  Franco
contro Tumelero Adriano Walter ed altri.. 
 
Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la  riorganizzazione
  della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al  fine
  di realizzare risparmi  di  spesa  e  incremento  di  efficienza  -
  Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella  legge
  di conversione del decreto-legge  n.  138  del  2011  -  Denunciata
  eterogeneita' della delega rispetto all'oggetto  e  alle  finalita'
  del decreto-legge -  Mancato  esame  dell'emendamento  introduttivo
  della delega da parte  della  competente  Commissione  referente  -
  Violazione dell'iter legislativo costituzionalmente previsto per la
  delega al Governo della funzione legislativa. 
- Legge  14  settembre  2011,  n.  148  (che   ha   convertito,   con
  modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138),  art.  1,
  comma 2. 
- Costituzione, artt. 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo. 
Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali  ordinari  e
  degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto  legislativo
  n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale e  della  Procura  della
  Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco delle sedi giudiziarie
  soppresse, di cui alla tabella A allegata al decreto  -  Denunciata
  illegittimita'   "in   via   consequenziale",    derivante    dalla
  incostituzionalita' (per vizio formale) della norma di  delegazione
  - Contrasto con i principi e criteri direttivi da questa  stabiliti
  (in particolare, con gli obiettivi  di  risparmio  di  spesa  e  di
  incremento  di  efficienza  e  con  la  necessita'  di   ridefinire
  l'assetto degli uffici  giudiziari  secondo  criteri  oggettivi  ed
  omogenei)  -  Eccesso  di  delega  -  Irragionevole  disparita'  di
  trattamento e compromissione dell'accesso alla giustizia  in  danno
  dei cittadini stanziati nel circondario di  Bassano  del  Grappa  -
  Mancata considerazione della situazione  infrastrutturale  e  della
  specificita' territoriale di quest'ultimo. 
- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1 (limitatamente
  all'inclusione del Tribunale e della Procura  della  Repubblica  di
  Bassano del Grappa nell'elenco di cui all'allegata Tabella A). 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76; legge 14 settembre  2011,  n.  148,
  art. 1, comma 2, lett. b). 
(GU n.34 del 21-8-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nel processo n. 13/2010 RG, promosso da: Tumelero Attilio Franco,
con avv. Angelo Maiolino, contro Tumelero Adriano  Walter,  con  avv.
Emiliano Zancuoghi, con l'intervento di Tumelero Alessandro, con avv.
Emiliano Zancuoghi, e con la chiamata in causa di: 
    Poli Ampelia, con avv. Maria Giovanna Crestani; 
    Tumelero Giuseppe (contumace); 
    Todesco Anna (contumace). 
    Ordinanza ai sensi dell'art. 23 legge 87 del 1953. 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza  del  16  aprile
2013, il giudice osserva. 
    A tale udienza il processo e' stato rinviato per la  precisazione
delle conclusioni alla data del 18 novembre 2014. 
    Le parti, all'esito del rinvio, hanno rilevato che a tale data il
Tribunale di  Bassano  del  Grappa  non  esistera'  piu',  in  quanto
soppresso. 
    Hanno pertanto sollevato l'eccezione di  costituzionalita'  della
legge delega di cui all'art. 1, comma 2, della legge n.  148  del  14
settembre 2011  «per  la  riorganizzazione  della  distribuzione  sul
territorio degli uffici giudiziari»  e  dell'art.  1  del  successivo
decreto legislativo delegato, n. 155  del  7  settembre  2012,  nella
parte ha previsto la soppressione del Tribunale e della Procura della
Repubblica di Bassano del Grappa, illustrandone oralmente i motivi. 
    I.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,  della  legge  n.
148 del 14 settembre 2011, per violazione degli articoli 72, commi  1
e 4, e 77, comma 2, della Costituzione. 
    Il decreto-legge n.  138  del  13  agosto  2011,  recante  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria  e  per  lo  sviluppo,  fu
convertito  con  legge  n.  148  del  14  settembre  2011,   con   le
modificazioni riportate in allegato alla stessa legge di conversione. 
    Il comma 2 della legge  di  conversione  introdusse  tuttavia  la
«delega al Governo per la riorganizzazione  della  distribuzione  sul
territorio degli uffici giudiziari». 
    L'iter, attraverso cui si pervenne  all'inserimento  della  legge
delega nel procedimento di conversione in legge del  decreto  n.  138
del 2011, fu il seguente: 
    in data 7 settembre 2011 vi fu l'inserimento della  legge  delega
della  nuova  «Geografia  giudiziaria»  con  approvazione,  in  prima
lettura, da parte del Senato, quando era stata posta dal  Governo  la
questione di fiducia; 
    in data 11 settembre 2011,  e  sempre  nell'ambito  di  ulteriore
questione di fiducia, la legge delega della  «Geografia  giudiziaria»
venne definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati. 
    In conclusione, nello spazio di soli quattro giorni  fu  delegata
al Governo la «riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio
degli  uffici  giudiziari».  Essa  era  estranea  al  «preambolo»  di
necessita' ed urgenza che aveva giustificato l'iniziativa governativa
concernente il decreto-legge n. 138 del 2011 ed  e'  stata  approvata
grazie ad una doppia fiducia, espressa da entrambe le Camere. 
    In merito, va ricordato che la funzione  legislativa,  esercitata
collettivamente dalle due Camere (art. 70), prevede il  previo  esame
di  ogni  disegno  di  legge  in  commissione  (sede  referente)  con
successivo passaggio in aula, dove esso viene approvato articolo  per
articolo (art. 72). 
    Gli  articoli  76  e  77  della  Costituzione,   eccezionalmente,
riconoscono al Governo tanto la  delega  della  funzione  legislativa
(art. 76), quanto la possibilita', senza delega, di  emanare  decreti
aventi valore di legge ordinaria (art. 77), stabilendo che: 
    l'eccezionale delega al  Governo  dell'esercizio  della  funzione
legislativa puo' avvenire solo  «con  determinazione  di  principi  e
criteri direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
definiti» (art. 76)  e  con  la  procedura  normale  di  esame  e  di
approvazione diretta da parte della Camera, che  e'  sempre  adottata
per i disegni di legge, tra gli  altri,  di  delegazione  legislativa
(art. 72, comma 4); 
    i provvedimenti provvisori con forza di  legge,  che  il  Governo
puo' adottare, in casi straordinari di necessita' e  urgenza,  devono
essere presentati alle Camere per la loro conversione in legge  entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione (art. 77). 
    Nel caso di specie, sembra si debba verificare: 
    se la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  come  indicata  nel
preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011,  indispensabile  per  la
legittima emissione del decreto-legge, possa ritenersi  ricomprendere
anche la  materia  della  riorganizzazione  della  distribuzione  nel
territorio degli uffici giudiziari o, al contrario, tale  materia  ne
sia estranea; 
    se l'eccezionale delega al Governo  della  funzione  legislativa,
che l'art. 76 consente «con  determinazione  di  principi  e  criteri
direttivi e soltanto per tempo  limitato  e  per  oggetti  definiti»,
possa legittimamente avvenire con il veicolo di «emendamenti»  ad  un
decreto-legge  oggetto   di   conversione,   avente   originariamente
finalita' e scopo  diversi,  e  senza  il  rispetto  della  procedura
prevista dall'art. 72, comma 4, della Costituzione. 
    Quanto  alla  prima  indagine,  la  giurisprudenza  della   Corte
costituzionale (sentenze nn. 171/2007, 128/2008,  355/2010,  22/2012)
ha avuto modo di affermare  che  l'inserimento  di  norme  eterogenee
rispetto all'oggetto o alla finalita' del decreto  spezza  il  legame
logico-giuridico,  invece  indispensabile  tra  ritenuta  «urgenza  e
necessita' di provvedere» e «provvedimenti provvisori  con  forza  di
legge», eccezionalmente adottabili dal Governo ex art. 77. 
    Tra il concetto di «stabilizzazione  finanziaria  e  contenimento
della spesa pubblica al fine di garantire la  stabilita'  del  Paese»
(indicato nel preambolo del decreto-legge  n.  138  del  2011)  e  il
concetto di  «riorganizzazione  della  distribuzione  sul  territorio
degli  uffici   giudiziari»   non   pare   sussistere   l'omogeneita'
indispensabile   affinche'   la   «riorganizzazione   degli    uffici
giudiziari»   possa   costituire    uno    degli    elementi    della
«stabilizzazione finanziaria». 
    L'eterogeneita'  che  qui  viene  evidenziata,  peraltro,  sembra
essere  stata  avvertita   dallo   stesso   organo   che   introdusse
l'emendamento,  attraverso   l'indicazione   del   doppio   fine   di
«realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza». 
    In tal modo,  attraverso  l'inserimento  del  legame  concettuale
risparmio-efficienza, sembra si sia  cercato  di  collegare  il  tema
della  riorganizzazione  degli  uffici  giudiziari,   originariamente
estraneo  al  decreto-legge,  al  suo   oggetto,   costituito   dalla
«stabilizzazione finanziaria». 
    Va pero' rilevato che il  preambolo  (dove  vengono  indicate  le
ragioni della straordinaria urgenza e necessita',  coerentemente  con
le previsione dell'art. 77 Costituzione) rimane necessariamente  solo
quello a base del decreto-legge n. 138 del 2011,  senza  possibilita'
successivi mutamenti, e, conseguentemente, potrebbe  essere  ritenuta
irrilevante la successiva indicazione della doppia finalita', operata
nella premessa dell'emendamento introduttivo della  legge  delega  di
cui al comma 2 della legge n. 148 del 2011. 
    Si' deve ulteriormente considerare, quanto  al  secondo  profilo,
che nel caso di specie, attraverso l'emendamento, e' stata introdotta
la eccezionale delega al Governo  della  funzione  legislativa,  come
regolata dall'art. 76 della  Costituzione,  il  cui  presupposto  non
risiede nella «straordinaria necessita' ed urgenza» di provvedere, ma
nella  preventiva  «determinazione»,   da   parte   del   legislatore
delegante, «dei principi e criteri direttivi». 
    La Costituzione,  in  ragione  dell'eccezionalita'  della  delega
legislativa al Governo, ha specificamente previsto che  la  procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera  sia
(art. 72, comma 4) «... sempre adottata per i disegni di legge ... di
delegazione legislativa. 
    Nel caso di specie, si  puo'  constatare  che  e'  stato  omesso,
nell'iter procedimentale, il passaggio alla competente Commissione in
sede referente. 
    Tale  omissione,  nella  sostanza,  potrebbe   aver   compromesso
approfondimenti  e  riflessioni  indispensabili  in  una  materia  di
indubbia complessita'. 
    Non  appare  pertanto  manifestamente  infondato  il  dubbio   di
incostituzionalita',  per   la   violazione   dell'iter   legislativo
costituzionalmente previsto per la delega al Governo  della  funzione
legislativa. 
    II.  Sulla  non  manifesta  infondatezza   della   questione   di
illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 155, per violazione degli  articoli  3,  24  e  76
della Costituzione, nella parte in cui ha incluso il Tribunale  e  la
Procura  della  Repubblica  di   Bassano   del   Grappa   nell'elenco
dell'allegata tabella A, indicante gli uffici giudiziari soppressi. 
    L'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale  della
legge delega (n.  148  del  2011),  per  i  profili  sopra  indicati,
comporterebbe in  via  consequenziale  l'illegittimita'  del  decreto
legislativo n. 155 del 2012, che vi ha dato attuazione. 
    Tuttavia,  ad  avviso  di  questo  giudice,  appare  inoltre  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
del citato decreto legislativo n. 155 del 2012 per eccesso di  delega
(e quindi per violazione dell'art. 76 Cost.), nella parte in  cui  ha
incluso il Tribunale e la Procura della  Repubblica  di  Bassano  del
Grappa nell'elenco dell'allegata  tabella  A,  indicante  gli  Uffici
giudiziari soppressi. 
    L'art. 1, comma 2, legge  n.  148  del  2011  aveva  delegato  il
Governo a riorganizzare la distribuzione degli uffici  giudiziari  al
fine di ottenere risparmi di spesa ed incremento di efficienza. 
    L'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del  2012  dispone  «Sono
soppressi i Tribunali ordinari, le sezioni distaccate  e  le  Procure
della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto»,
che contiene un elenco nel quale sono  compresi  il  Tribunale  e  la
Procura della Repubblica di Bassano del Grappa. 
    La soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di
Bassano del Grappa potrebbe essere in contrasto con il  perseguimento
di entrambi  i  suddetti  obiettivi,  di  risparmio  di  spesa  e  di
incremento di efficienza. 
    Va osservato che risulta praticamente ultimato il  nuovo  Palazzo
della giustizia (ancora non consegnato), costato svariati milioni  di
euro. 
    Esso e' stato costruito in Bassano del Grappa a completamento del
progetto della «Cittadella della giustizia», iniziato una  decina  di
anni fa con la ristrutturazione degli antichi palazzi del Tribunale e
della  Procura  (attualmente  utilizzati),  per  adeguare  l'edilizia
giudiziaria alle necessita' di un territorio in forte espansione. 
    Gli uffici giudiziari dispongono pertanto di appositi edifici  in
perfetta efficienza, per i quali  e'  stata  recentemente  spesa  una
cifra di circa 12 milioni di euro, la cui riconversione ad altri  usi
comporterebbe ulteriori costi elevati (e cio' vale,  in  particolare,
per il nuovo Palazzo di giustizia,  specificamente  progettato  quale
sede giudiziaria). 
    Gli uffici  giudiziari  di  Bassano  del  Grappa,  inoltre,  sono
istituzioni economicamente efficienti e produttive. 
    Risulta che abbiano generato un gettito erariale annuale (secondo
i dati relativi all'anno 2010) di oltre tre milioni di euro, a fronte
di una spesa per lo Stato inferiore ad un milione di euro. 
    Con riferimento agli uffici giudiziari di Bassano del Grappa  non
parrebbe dunque sussistere un'esigenza di risparmi di spesa. 
    Anzi, la soppressione degli stessi potrebbe piuttosto  comportare
costi elevati a carico  della  collettivita',  a  causa  delle  spese
elevate per la  riconversione  degli  edifici  e  di  quelle  per  il
trasloco. 
    In merito, va ricordato che le commissioni Giustizia di Camera  e
Senato, nel parere reso in data 1° agosto 2012,  avevano  fornito  la
seguente indicazione relativamente  ai  Tribunali  insuscettibili  di
soppressione: «Tribunali non  suscettibili  di  essere  soppressi  in
presenza di strutture dedicate agli  uffici  giudiziari,  di  recente
costruzione  e   realizzazione,   che   hanno   comportato   notevoli
investimenti  di  risorse  pubbliche:  la  Commissione   ha   inoltre
proceduto a verificare l'attuazione del principio di delega  volto  a
realizzare risparmi di spesa oltre che incremento di efficienza degli
uffici  giudiziari  e   ha   individuato,   all'esito   dell'indagine
conoscitiva,  strutture  di  recente  costruzione  e   realizzazione,
specificatamente destinate a ospitare Tribunali sub provinciali,  che
hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche a  carico
del Ministero della giustizia, e la  cui  mancata  utilizzazione,  in
caso di soppressione del relativo ufficio giudiziario, e' sicuramente
contraria ai principi della delega oltre che  ai  principi  di  buona
amministrazione, come e' il caso: 
    a) del Tribunale di Chiavari, ove e' stato  realizzato  un  nuovo
palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico  del
Ministero della giustizia, costituito da una superficie di  8.900  mq
adiacente  alla  sede  del  commissariato  di  Polizia  e  alla  casa
circondariale,  che  risulta  connessa  direttamente  con  il   nuovo
palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio; 
    b) del  Tribunale  di  Bassano  del  Grappa,  costituito  da  una
superficie di 3500 mq, per il quale l'erario ha speso 12  milioni  di
euro destinati al completamento della citta' della giustizia. In  tal
caso  si  potrebbe  procedere  anche  all'accorpamento  di  territori
limitrofi omogenei; 
    c) del Tribunale di Castrovillari dove sono presenti due  palazzi
di giustizia, uno di nuova costruzione, con un'aula bunker  collegata
con un tunnel alla casa circondariale, l'unica con sezione  femminile
nel distretto». 
    Per quanto riguarda la finalita' di un incremento di  efficienza,
va  osservato  che  il  Tribunale  di  Bassano  del  Grappa   risulta
nell'elenco dei Tribunali «virtuosi»,  redatto  dal  Ministero  della
giustizia (cioe' di quei Tribunali che  hanno  fatto  registrare  una
diminuzione dell'arretrato superiore al 5%). 
    La produttivita' dei  magistrati,  come  rilevata  dal  Ministero
(totale: definiti / Magistrato = 634,80) (1) , risulta elevata, anche
con riferimento a realta' con bacini di utenza largamente maggiori. 
    Si tratta pertanto di istituzioni gia' oggi efficienti. 
    Emerge pertanto la non manifesta infondatezza della questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  decreto  legislativo   7
settembre 2012, n. 155, e della tabella A allegata  a  tale  decreto,
nella  parte  in  cui  sopprime  il  Tribunale  e  la  Procura  della
Repubblica di Bassano del Grappa,  in  quanto  in  contrasto  con  le
finalita' e con i principi e criteri direttivi posti dalla  legge  n.
148 del 2011 e, percio', sotto il profilo dell'eccesso di delega. 
    La norma, con riferimento alla  parte  in  cui  ha  soppresso  il
Tribunale e la  Procura  della  Repubblica  di  Bassano  del  Grappa,
presenta  anche  ulteriori  profili  di  possibile  contrasto  con  i
principi e criteri direttivi di cui alla legge n.  148  del  2011  e,
comunque,  l'applicazione  concreta  degli  stessi  appare  tale   da
sollevare  dubbi   di   disparita'   di   trattamento   e   manifesta
irragionevolezza, rilevanti ai sensi degli  articoli  3  e  24  della
Carta costituzionale. 
    Va ricordato che la legge n. 148 del 2011 indicava, tra i criteri
e principi direttivi: 
    all'art. 1, comma 2, lettera a), di «ridurre gli uffici di  primo
grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza  del  Tribunale
ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia  alla  data
del 30 giugno 2011»; 
    all'art. 1, comma 2, lettera b), di «ridefinire,  anche  mediante
attribuzione  di  porzioni  di  territori  e  circondari   limitrofi,
l'assetto  territoriale  degli  uffici  giudiziari  secondo   criteri
oggettivi  ed  omogenei  che  tengano   conto   dell'estensione   del
territorio,  del  n.  degli  abitanti,  dei  carichi  di   lavoro   e
dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del
bacino   di   utenza,   anche   con    riguardo    alla    situazione
infrastrutturale,  e   del   tasso   d'impatto   della   criminalita'
organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare  il  servizio
giustizia nelle grandi aree metropolitane»; 
    all'art. 1, comma  2,  lettera  f),  infine  di  «garantire  che,
all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto  di
Corte d'appello, incluse le sue  sezioni  distaccate,  comprenda  non
meno di tre  degli  attuali  Tribunali  con  relative  Procure  della
Repubblica». 
    Anche a voler prescindere dal rilievo di fondo, secondo il  quale
una razionale e  coerente  riorganizzazione  del  servizio  Giustizia
avrebbe   dovuto   verosimilmente   procedere    dalla    prioritaria
riorganizzazione dei distretti (che non sono invece  stati  in  alcun
modo interessati dalla riorganizzazione), per passare poi, solo in un
secondo momento, a quella dei circondari, va osservato quanto segue. 
    La  distribuzione  sul   territorio   delle   sedi   giudiziarie,
antecedentemente alla riorganizzazione, era cosi' delineata secondo i
distretti delle Corti d'appello: 
    Piemonte: 1 con 17 Tribunali; 
    Lombardia: 2 (Brescia con 5 Tribunali e Milano con 11 Tribunali); 
    Trentino-Alto Adige: 1 con 3 Tribunali; 
    Veneto: 1 con 8 Tribunali; 
    Friuli-Venezia Giulia: 1 con 5 Tribunali; 
    Liguria: 1 con 7 Tribunali; 
    Emilia-Romagna: 1 con 9 Tribunali; 
    Toscana: 1 con 10 Tribunali; 
    Marche: 1 con 7 Tribunali; 
    Umbria: 1 con 4 Tribunali; 
    Abruzzo: 1 con 8 Tribunali; 
    Lazio: 1 con 9 Tribunali; 
    Campania: 2 (Napoli con 8 Tribunali e Salerno con 4 Tribunali); 
    Molise: 1 con 3 Tribunali; 
    Puglia: 2 (Bari con 4 Tribunali e Lecce con 3 Tribunali); 
    Basilicata: 1 con 4 Tribunali; 
    Calabria: 2 (Catanzaro con 8 Tribunali e Reggio  Calabria  con  3
Tribunali); 
    Sicilia: 4 (Caltanissetta con 4 Tribunali, Catania con 5, Messina
con 4 e Palermo con 6 Tribunali); 
    Sardegna: 1 con 6 Tribunali. 
    Come si nota, nella regione Veneto vi e' un  unico  distretto  di
Corte d'appello, il  quale  contava,  prima  della  soppressione  del
Tribunale e della Procura  di  Bassano  del  Grappa,  solamente  otto
Tribunali  con  le   relative   Procure,   rispetto   a   proporzioni
significativamente maggiori di altre Regioni, tanto sotto il  profilo
della popolazione, quanto sotto il profilo del  volume  di  attivita'
economica. 
    La regione Veneto copre un territorio di oltre 18 mila chilometri
quadrati ed e' l'ottava regione italiana per superficie.  E'  abitata
da quasi 5 milioni di abitanti e produce  un  PIL  (Prodotto  interno
lordo) a prezzi di mercato indicato in 141.529,98 milioni di euro per
il 2009 (Fonte ISTAT). 
    Si deve rilevare, da un iato, che il perseguimento  rigoroso  del
criterio (esclusivamente) formale della  soppressione  dei  Tribunali
che non coincidono  con  comuni  capoluogo  di  provincia,  senza  il
rispetto di  un  rapporto  ragionevole  di  proporzione  con  i  dati
demografici ed economici della complessiva  realta'  territoriale  di
riferimento, appare contrastante con i criteri e  principi  direttivi
previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b)  della  legge  n.  148  del
2011, specie con riferimento alla necessita' di «ridefinire l'assetto
territoriale degli uffici giudiziari  secondo  criteri  oggettivi  ed
omogenei. 
    D'altro lato, che  esso  puo'  essere  ritenuto  irragionevole  e
fonte, in ultima analisi, di  una  disparita'  di  trattamento  nella
erogazione, accessibilita' e funzionalita' del servizio giustizia per
i cittadini appartenenti a diverse  aree  del  Paese,  con  possibile
lesione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. 
    Anche le commissioni Giustizia di Camera e Senato, nel parere  1°
agosto  2012,  avevano  rilevato  possibili  concrete  disparita'  di
trattamento derivanti dalla rigorosa applicazione dei criteri formali
della legge delega: «la scelta di fondo del legislatore delegante  di
mantenere i Tribunali sede di capoluogo di provincia alla data del 30
giugno 2011, come da lettera a) dell'art. 1, seppur  ancorata  ad  un
criterio obiettivo, presta il fianco a critiche nel momento in cui e'
in atto un processo di razionalizzazione delle province  italiane  e,
quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento. 
    Anche l'attuazione della regola di mantenimento in ogni distretto
di Corte di appello di non meno di tre degli  attuali  tribunali  con
relative Procure della Repubblica  (la  cosiddetta  regola  del  tre)
crea, alla luce dello schema di decreto in esame nel  suo  complesso,
irragionevoli  discriminazioni,  che  non  trovano  nemmeno  adeguata
giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e  razionalita',
come ha rilevato in  senso  critico  anche  il  CSM  nel  suo  parere
rilevando che «la previsione si ancora ad un principio aritmetico che
mal  si  concilia  con  un'analisi  delle  specifiche  esigenze   dei
distretti». 
    Non si puo', infine, omettere di rilevare che, con riferimento al
territorio servito dal Tribunale di Bassano del Grappa, non  sembrano
inoltre  essere  stati  tenuti  in  debito  conto  gli  elementi  (2)
consistenti: 
    nella situazione infrastrutturale (e,  in  specie,  l'assenza  di
collegamenti diretti con la sede del Tribunale accorpante  attraverso
la ferrovia o attraverso strade a scorrimento veloce); 
    nella specificita' territoriale. Nel  circondario  sono  comprese
aree montane (Altopiano dei Sette comuni, detto  anche  Altopiano  di
Asiago, che conta oltre 20 mila  residenti),  che  costituiscono  una
indubbia specificita' territoriale. I  collegamenti  dei  comuni  ivi
ricadenti con la sede del Tribunale di riferimento diventerebbero,  a
seguito della soppressione, ulteriormente disagevoli. 
    In  merito,  va  osservato  che  la  maggiore   difficolta'   nel
raggiungere la sede del Tribunale e della Procura rileva anche  quale
maggior costo a carico dell'erario, perche' impone maggiori  spese  e
tempi di trasferimento piu' lunghi agli organi pubblici  che  operano
sul territorio e che, per dovere istituzionale,  devono  relazionarsi
fisicamente con gli uffici giudiziari  (in  particolare,  la  Polizia
giudiziaria). 
    Emerge pertanto la non manifesta infondatezza della questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  decreto  legislativo   7
settembre 2012, n. 155, e della tabella A allegata  a  tale  decreto,
nella  parte  in  cui  sopprime  il  Tribunale  e  la  Procura  della
Repubblica  di  Bassano  del  Grappa,  in  quanto  puo'   determinare
disparita' di trattamento, rilevanti ai sensi degli articoli 3  e  24
della Carta costituzionale, 
    III. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita'. 
    Le questioni sollevate appaiono rilevanti nel giudizio, in quanto
esse investono la normativa dalla quale dipende l'individuazione  del
giudice (Tribunale di Bassano del Grappa ovvero Tribunale di Vicenza)
avanti al quale e' stato rinviato il  processo  per  la  precisazione
delle conclusioni e per la decisione. 
    Le udienza successive al 13 settembre 2013, secondo la  normativa
impugnata, dovranno tenersi avanti al nuovo giudice competente (nello
specifico, il Tribunale di Vicenza), perche' il Tribunale di  Bassano
del Grappa e' soppresso dall'art. 1, legge n. 155 del 2012. 
    Ove le disposizioni di legge sopra indicate non dovessero  essere
ritenute conformi a Costituzione,  invece,  l'udienza  dovra'  essere
celebrata avanti al Tribunale di Bassano del Grappa. 
    Le questioni di costituzionalita' sollevate si  pongono  pertanto
in  rapporto  di  pregiudizialita'  rispetto  all'individuazione  del
giudice chiamato a definire il processo. 

(1) dato tratto dalla tabella allegata a pag. 162 delle «Osservazioni
    critiche sulla legge  delega  14  settembre  2011,  n.  148,  sui
    criteri adottati dal Gruppo di studio  in  materia  di  revisione
    delle circoscrizioni giudiziarie  istituito  dal  Ministro  della
    giustizia, sulla relazione finale resa, sul  disegno  di  decreto
    legislativo delegato presentato dal  Governo  in  funzione  della
    riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli  uffici
    giudiziari», redatte dal  Coordinamento  nazionale  degli  ordini
    forensi minori, Caltagirone/Roma, 30 luglio 2012. 

(2) I principi e criteri direttivi previsti  dall'art.  1,  comma  2,
    lettera b), legge n. 148 del 2011  imponevano  specificamente  di
    tenere  conto   della   situazione   infrastrutturale   e   della
    specificita' territoriale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge n. 87 del 1953: 
    1) revoca l'ordinanza del 16 aprile 2013, con la quale  e'  stata
fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni; 
    2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge n. 148 del
14 settembre 2011, con la quale e' stato convertito con modificazioni
il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011,  per  contrasto  con  gli
articoli 72, commi 1 e 4, e 77, comma 2, della Costituzione; 
    3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n.
155 del 7 settembre 2012, nella parte in cui ha incluso il  Tribunale
e la Procura della  Repubblica  di  Bassano  del  Grappa  nell'elenco
dell'allegata tabella A, per contrasto con gli articoli 3,  24  e  76
della Costituzione; 
    4) sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale; 
    5) dispone che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei  ministri
e sia comunicata ai Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della
Camera dei Deputati. 
          Bassano del Grappa, 2 maggio 2013 
 
                          Il Giudice: Velo