N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2013
Ordinanza del 2 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile promosso da Tumelero Attilio Franco contro Tumelero Adriano Walter ed altri.. Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciata eterogeneita' della delega rispetto all'oggetto e alle finalita' del decreto-legge - Mancato esame dell'emendamento introduttivo della delega da parte della competente Commissione referente - Violazione dell'iter legislativo costituzionalmente previsto per la delega al Governo della funzione legislativa. - Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo. Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse, di cui alla tabella A allegata al decreto - Denunciata illegittimita' "in via consequenziale", derivante dalla incostituzionalita' (per vizio formale) della norma di delegazione - Contrasto con i principi e criteri direttivi da questa stabiliti (in particolare, con gli obiettivi di risparmio di spesa e di incremento di efficienza e con la necessita' di ridefinire l'assetto degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi ed omogenei) - Eccesso di delega - Irragionevole disparita' di trattamento e compromissione dell'accesso alla giustizia in danno dei cittadini stanziati nel circondario di Bassano del Grappa - Mancata considerazione della situazione infrastrutturale e della specificita' territoriale di quest'ultimo. - Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1 (limitatamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco di cui all'allegata Tabella A). - Costituzione, artt. 3, 24 e 76; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, lett. b).(GU n.34 del 21-8-2013 )
IL TRIBUNALE Nel processo n. 13/2010 RG, promosso da: Tumelero Attilio Franco, con avv. Angelo Maiolino, contro Tumelero Adriano Walter, con avv. Emiliano Zancuoghi, con l'intervento di Tumelero Alessandro, con avv. Emiliano Zancuoghi, e con la chiamata in causa di: Poli Ampelia, con avv. Maria Giovanna Crestani; Tumelero Giuseppe (contumace); Todesco Anna (contumace). Ordinanza ai sensi dell'art. 23 legge 87 del 1953. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2013, il giudice osserva. A tale udienza il processo e' stato rinviato per la precisazione delle conclusioni alla data del 18 novembre 2014. Le parti, all'esito del rinvio, hanno rilevato che a tale data il Tribunale di Bassano del Grappa non esistera' piu', in quanto soppresso. Hanno pertanto sollevato l'eccezione di costituzionalita' della legge delega di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 «per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» e dell'art. 1 del successivo decreto legislativo delegato, n. 155 del 7 settembre 2012, nella parte ha previsto la soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, illustrandone oralmente i motivi. I. Sulla non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 14 settembre 2011, per violazione degli articoli 72, commi 1 e 4, e 77, comma 2, della Costituzione. Il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, fu convertito con legge n. 148 del 14 settembre 2011, con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge di conversione. Il comma 2 della legge di conversione introdusse tuttavia la «delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari». L'iter, attraverso cui si pervenne all'inserimento della legge delega nel procedimento di conversione in legge del decreto n. 138 del 2011, fu il seguente: in data 7 settembre 2011 vi fu l'inserimento della legge delega della nuova «Geografia giudiziaria» con approvazione, in prima lettura, da parte del Senato, quando era stata posta dal Governo la questione di fiducia; in data 11 settembre 2011, e sempre nell'ambito di ulteriore questione di fiducia, la legge delega della «Geografia giudiziaria» venne definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati. In conclusione, nello spazio di soli quattro giorni fu delegata al Governo la «riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari». Essa era estranea al «preambolo» di necessita' ed urgenza che aveva giustificato l'iniziativa governativa concernente il decreto-legge n. 138 del 2011 ed e' stata approvata grazie ad una doppia fiducia, espressa da entrambe le Camere. In merito, va ricordato che la funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70), prevede il previo esame di ogni disegno di legge in commissione (sede referente) con successivo passaggio in aula, dove esso viene approvato articolo per articolo (art. 72). Gli articoli 76 e 77 della Costituzione, eccezionalmente, riconoscono al Governo tanto la delega della funzione legislativa (art. 76), quanto la possibilita', senza delega, di emanare decreti aventi valore di legge ordinaria (art. 77), stabilendo che: l'eccezionale delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa puo' avvenire solo «con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti» (art. 76) e con la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera, che e' sempre adottata per i disegni di legge, tra gli altri, di delegazione legislativa (art. 72, comma 4); i provvedimenti provvisori con forza di legge, che il Governo puo' adottare, in casi straordinari di necessita' e urgenza, devono essere presentati alle Camere per la loro conversione in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (art. 77). Nel caso di specie, sembra si debba verificare: se la straordinaria necessita' ed urgenza, come indicata nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011, indispensabile per la legittima emissione del decreto-legge, possa ritenersi ricomprendere anche la materia della riorganizzazione della distribuzione nel territorio degli uffici giudiziari o, al contrario, tale materia ne sia estranea; se l'eccezionale delega al Governo della funzione legislativa, che l'art. 76 consente «con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti», possa legittimamente avvenire con il veicolo di «emendamenti» ad un decreto-legge oggetto di conversione, avente originariamente finalita' e scopo diversi, e senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 72, comma 4, della Costituzione. Quanto alla prima indagine, la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 171/2007, 128/2008, 355/2010, 22/2012) ha avuto modo di affermare che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalita' del decreto spezza il legame logico-giuridico, invece indispensabile tra ritenuta «urgenza e necessita' di provvedere» e «provvedimenti provvisori con forza di legge», eccezionalmente adottabili dal Governo ex art. 77. Tra il concetto di «stabilizzazione finanziaria e contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese» (indicato nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011) e il concetto di «riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» non pare sussistere l'omogeneita' indispensabile affinche' la «riorganizzazione degli uffici giudiziari» possa costituire uno degli elementi della «stabilizzazione finanziaria». L'eterogeneita' che qui viene evidenziata, peraltro, sembra essere stata avvertita dallo stesso organo che introdusse l'emendamento, attraverso l'indicazione del doppio fine di «realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza». In tal modo, attraverso l'inserimento del legame concettuale risparmio-efficienza, sembra si sia cercato di collegare il tema della riorganizzazione degli uffici giudiziari, originariamente estraneo al decreto-legge, al suo oggetto, costituito dalla «stabilizzazione finanziaria». Va pero' rilevato che il preambolo (dove vengono indicate le ragioni della straordinaria urgenza e necessita', coerentemente con le previsione dell'art. 77 Costituzione) rimane necessariamente solo quello a base del decreto-legge n. 138 del 2011, senza possibilita' successivi mutamenti, e, conseguentemente, potrebbe essere ritenuta irrilevante la successiva indicazione della doppia finalita', operata nella premessa dell'emendamento introduttivo della legge delega di cui al comma 2 della legge n. 148 del 2011. Si' deve ulteriormente considerare, quanto al secondo profilo, che nel caso di specie, attraverso l'emendamento, e' stata introdotta la eccezionale delega al Governo della funzione legislativa, come regolata dall'art. 76 della Costituzione, il cui presupposto non risiede nella «straordinaria necessita' ed urgenza» di provvedere, ma nella preventiva «determinazione», da parte del legislatore delegante, «dei principi e criteri direttivi». La Costituzione, in ragione dell'eccezionalita' della delega legislativa al Governo, ha specificamente previsto che la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera sia (art. 72, comma 4) «... sempre adottata per i disegni di legge ... di delegazione legislativa. Nel caso di specie, si puo' constatare che e' stato omesso, nell'iter procedimentale, il passaggio alla competente Commissione in sede referente. Tale omissione, nella sostanza, potrebbe aver compromesso approfondimenti e riflessioni indispensabili in una materia di indubbia complessita'. Non appare pertanto manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalita', per la violazione dell'iter legislativo costituzionalmente previsto per la delega al Governo della funzione legislativa. II. Sulla non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per violazione degli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, nella parte in cui ha incluso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco dell'allegata tabella A, indicante gli uffici giudiziari soppressi. L'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge delega (n. 148 del 2011), per i profili sopra indicati, comporterebbe in via consequenziale l'illegittimita' del decreto legislativo n. 155 del 2012, che vi ha dato attuazione. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, appare inoltre non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato decreto legislativo n. 155 del 2012 per eccesso di delega (e quindi per violazione dell'art. 76 Cost.), nella parte in cui ha incluso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco dell'allegata tabella A, indicante gli Uffici giudiziari soppressi. L'art. 1, comma 2, legge n. 148 del 2011 aveva delegato il Governo a riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari al fine di ottenere risparmi di spesa ed incremento di efficienza. L'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012 dispone «Sono soppressi i Tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le Procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto», che contiene un elenco nel quale sono compresi il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa. La soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa potrebbe essere in contrasto con il perseguimento di entrambi i suddetti obiettivi, di risparmio di spesa e di incremento di efficienza. Va osservato che risulta praticamente ultimato il nuovo Palazzo della giustizia (ancora non consegnato), costato svariati milioni di euro. Esso e' stato costruito in Bassano del Grappa a completamento del progetto della «Cittadella della giustizia», iniziato una decina di anni fa con la ristrutturazione degli antichi palazzi del Tribunale e della Procura (attualmente utilizzati), per adeguare l'edilizia giudiziaria alle necessita' di un territorio in forte espansione. Gli uffici giudiziari dispongono pertanto di appositi edifici in perfetta efficienza, per i quali e' stata recentemente spesa una cifra di circa 12 milioni di euro, la cui riconversione ad altri usi comporterebbe ulteriori costi elevati (e cio' vale, in particolare, per il nuovo Palazzo di giustizia, specificamente progettato quale sede giudiziaria). Gli uffici giudiziari di Bassano del Grappa, inoltre, sono istituzioni economicamente efficienti e produttive. Risulta che abbiano generato un gettito erariale annuale (secondo i dati relativi all'anno 2010) di oltre tre milioni di euro, a fronte di una spesa per lo Stato inferiore ad un milione di euro. Con riferimento agli uffici giudiziari di Bassano del Grappa non parrebbe dunque sussistere un'esigenza di risparmi di spesa. Anzi, la soppressione degli stessi potrebbe piuttosto comportare costi elevati a carico della collettivita', a causa delle spese elevate per la riconversione degli edifici e di quelle per il trasloco. In merito, va ricordato che le commissioni Giustizia di Camera e Senato, nel parere reso in data 1° agosto 2012, avevano fornito la seguente indicazione relativamente ai Tribunali insuscettibili di soppressione: «Tribunali non suscettibili di essere soppressi in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche: la Commissione ha inoltre proceduto a verificare l'attuazione del principio di delega volto a realizzare risparmi di spesa oltre che incremento di efficienza degli uffici giudiziari e ha individuato, all'esito dell'indagine conoscitiva, strutture di recente costruzione e realizzazione, specificatamente destinate a ospitare Tribunali sub provinciali, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche a carico del Ministero della giustizia, e la cui mancata utilizzazione, in caso di soppressione del relativo ufficio giudiziario, e' sicuramente contraria ai principi della delega oltre che ai principi di buona amministrazione, come e' il caso: a) del Tribunale di Chiavari, ove e' stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di Polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio; b) del Tribunale di Bassano del Grappa, costituito da una superficie di 3500 mq, per il quale l'erario ha speso 12 milioni di euro destinati al completamento della citta' della giustizia. In tal caso si potrebbe procedere anche all'accorpamento di territori limitrofi omogenei; c) del Tribunale di Castrovillari dove sono presenti due palazzi di giustizia, uno di nuova costruzione, con un'aula bunker collegata con un tunnel alla casa circondariale, l'unica con sezione femminile nel distretto». Per quanto riguarda la finalita' di un incremento di efficienza, va osservato che il Tribunale di Bassano del Grappa risulta nell'elenco dei Tribunali «virtuosi», redatto dal Ministero della giustizia (cioe' di quei Tribunali che hanno fatto registrare una diminuzione dell'arretrato superiore al 5%). La produttivita' dei magistrati, come rilevata dal Ministero (totale: definiti / Magistrato = 634,80) (1) , risulta elevata, anche con riferimento a realta' con bacini di utenza largamente maggiori. Si tratta pertanto di istituzioni gia' oggi efficienti. Emerge pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e della tabella A allegata a tale decreto, nella parte in cui sopprime il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, in quanto in contrasto con le finalita' e con i principi e criteri direttivi posti dalla legge n. 148 del 2011 e, percio', sotto il profilo dell'eccesso di delega. La norma, con riferimento alla parte in cui ha soppresso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, presenta anche ulteriori profili di possibile contrasto con i principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 148 del 2011 e, comunque, l'applicazione concreta degli stessi appare tale da sollevare dubbi di disparita' di trattamento e manifesta irragionevolezza, rilevanti ai sensi degli articoli 3 e 24 della Carta costituzionale. Va ricordato che la legge n. 148 del 2011 indicava, tra i criteri e principi direttivi: all'art. 1, comma 2, lettera a), di «ridurre gli uffici di primo grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza del Tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011»; all'art. 1, comma 2, lettera b), di «ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori e circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del n. degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»; all'art. 1, comma 2, lettera f), infine di «garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di Corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali Tribunali con relative Procure della Repubblica». Anche a voler prescindere dal rilievo di fondo, secondo il quale una razionale e coerente riorganizzazione del servizio Giustizia avrebbe dovuto verosimilmente procedere dalla prioritaria riorganizzazione dei distretti (che non sono invece stati in alcun modo interessati dalla riorganizzazione), per passare poi, solo in un secondo momento, a quella dei circondari, va osservato quanto segue. La distribuzione sul territorio delle sedi giudiziarie, antecedentemente alla riorganizzazione, era cosi' delineata secondo i distretti delle Corti d'appello: Piemonte: 1 con 17 Tribunali; Lombardia: 2 (Brescia con 5 Tribunali e Milano con 11 Tribunali); Trentino-Alto Adige: 1 con 3 Tribunali; Veneto: 1 con 8 Tribunali; Friuli-Venezia Giulia: 1 con 5 Tribunali; Liguria: 1 con 7 Tribunali; Emilia-Romagna: 1 con 9 Tribunali; Toscana: 1 con 10 Tribunali; Marche: 1 con 7 Tribunali; Umbria: 1 con 4 Tribunali; Abruzzo: 1 con 8 Tribunali; Lazio: 1 con 9 Tribunali; Campania: 2 (Napoli con 8 Tribunali e Salerno con 4 Tribunali); Molise: 1 con 3 Tribunali; Puglia: 2 (Bari con 4 Tribunali e Lecce con 3 Tribunali); Basilicata: 1 con 4 Tribunali; Calabria: 2 (Catanzaro con 8 Tribunali e Reggio Calabria con 3 Tribunali); Sicilia: 4 (Caltanissetta con 4 Tribunali, Catania con 5, Messina con 4 e Palermo con 6 Tribunali); Sardegna: 1 con 6 Tribunali. Come si nota, nella regione Veneto vi e' un unico distretto di Corte d'appello, il quale contava, prima della soppressione del Tribunale e della Procura di Bassano del Grappa, solamente otto Tribunali con le relative Procure, rispetto a proporzioni significativamente maggiori di altre Regioni, tanto sotto il profilo della popolazione, quanto sotto il profilo del volume di attivita' economica. La regione Veneto copre un territorio di oltre 18 mila chilometri quadrati ed e' l'ottava regione italiana per superficie. E' abitata da quasi 5 milioni di abitanti e produce un PIL (Prodotto interno lordo) a prezzi di mercato indicato in 141.529,98 milioni di euro per il 2009 (Fonte ISTAT). Si deve rilevare, da un iato, che il perseguimento rigoroso del criterio (esclusivamente) formale della soppressione dei Tribunali che non coincidono con comuni capoluogo di provincia, senza il rispetto di un rapporto ragionevole di proporzione con i dati demografici ed economici della complessiva realta' territoriale di riferimento, appare contrastante con i criteri e principi direttivi previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 148 del 2011, specie con riferimento alla necessita' di «ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi ed omogenei. D'altro lato, che esso puo' essere ritenuto irragionevole e fonte, in ultima analisi, di una disparita' di trattamento nella erogazione, accessibilita' e funzionalita' del servizio giustizia per i cittadini appartenenti a diverse aree del Paese, con possibile lesione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Anche le commissioni Giustizia di Camera e Senato, nel parere 1° agosto 2012, avevano rilevato possibili concrete disparita' di trattamento derivanti dalla rigorosa applicazione dei criteri formali della legge delega: «la scelta di fondo del legislatore delegante di mantenere i Tribunali sede di capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, come da lettera a) dell'art. 1, seppur ancorata ad un criterio obiettivo, presta il fianco a critiche nel momento in cui e' in atto un processo di razionalizzazione delle province italiane e, quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento. Anche l'attuazione della regola di mantenimento in ogni distretto di Corte di appello di non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica (la cosiddetta regola del tre) crea, alla luce dello schema di decreto in esame nel suo complesso, irragionevoli discriminazioni, che non trovano nemmeno adeguata giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e razionalita', come ha rilevato in senso critico anche il CSM nel suo parere rilevando che «la previsione si ancora ad un principio aritmetico che mal si concilia con un'analisi delle specifiche esigenze dei distretti». Non si puo', infine, omettere di rilevare che, con riferimento al territorio servito dal Tribunale di Bassano del Grappa, non sembrano inoltre essere stati tenuti in debito conto gli elementi (2) consistenti: nella situazione infrastrutturale (e, in specie, l'assenza di collegamenti diretti con la sede del Tribunale accorpante attraverso la ferrovia o attraverso strade a scorrimento veloce); nella specificita' territoriale. Nel circondario sono comprese aree montane (Altopiano dei Sette comuni, detto anche Altopiano di Asiago, che conta oltre 20 mila residenti), che costituiscono una indubbia specificita' territoriale. I collegamenti dei comuni ivi ricadenti con la sede del Tribunale di riferimento diventerebbero, a seguito della soppressione, ulteriormente disagevoli. In merito, va osservato che la maggiore difficolta' nel raggiungere la sede del Tribunale e della Procura rileva anche quale maggior costo a carico dell'erario, perche' impone maggiori spese e tempi di trasferimento piu' lunghi agli organi pubblici che operano sul territorio e che, per dovere istituzionale, devono relazionarsi fisicamente con gli uffici giudiziari (in particolare, la Polizia giudiziaria). Emerge pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e della tabella A allegata a tale decreto, nella parte in cui sopprime il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, in quanto puo' determinare disparita' di trattamento, rilevanti ai sensi degli articoli 3 e 24 della Carta costituzionale, III. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita'. Le questioni sollevate appaiono rilevanti nel giudizio, in quanto esse investono la normativa dalla quale dipende l'individuazione del giudice (Tribunale di Bassano del Grappa ovvero Tribunale di Vicenza) avanti al quale e' stato rinviato il processo per la precisazione delle conclusioni e per la decisione. Le udienza successive al 13 settembre 2013, secondo la normativa impugnata, dovranno tenersi avanti al nuovo giudice competente (nello specifico, il Tribunale di Vicenza), perche' il Tribunale di Bassano del Grappa e' soppresso dall'art. 1, legge n. 155 del 2012. Ove le disposizioni di legge sopra indicate non dovessero essere ritenute conformi a Costituzione, invece, l'udienza dovra' essere celebrata avanti al Tribunale di Bassano del Grappa. Le questioni di costituzionalita' sollevate si pongono pertanto in rapporto di pregiudizialita' rispetto all'individuazione del giudice chiamato a definire il processo. (1) dato tratto dalla tabella allegata a pag. 162 delle «Osservazioni critiche sulla legge delega 14 settembre 2011, n. 148, sui criteri adottati dal Gruppo di studio in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie istituito dal Ministro della giustizia, sulla relazione finale resa, sul disegno di decreto legislativo delegato presentato dal Governo in funzione della riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari», redatte dal Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, Caltagirone/Roma, 30 luglio 2012. (2) I principi e criteri direttivi previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), legge n. 148 del 2011 imponevano specificamente di tenere conto della situazione infrastrutturale e della specificita' territoriale.
P.Q.M. Visto l'art. 23 legge n. 87 del 1953: 1) revoca l'ordinanza del 16 aprile 2013, con la quale e' stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni; 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge n. 148 del 14 settembre 2011, con la quale e' stato convertito con modificazioni il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli articoli 72, commi 1 e 4, e 77, comma 2, della Costituzione; 3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, nella parte in cui ha incluso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nell'elenco dell'allegata tabella A, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione; 4) sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 5) dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Bassano del Grappa, 2 maggio 2013 Il Giudice: Velo