N. 620 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1997

                                N. 620
  Ordinanza  emessa  il  30 giugno 1997 dal pretore di Latina, sezione
 distaccata di Gaeta nel procedimento penale a carico  di  Guadalaxara
 Lavinia
 Edilizia  e  urbanistica  -  Illeciti edilizi - Ordinanza del p.m. di
    demolizione  del  manufatto  abusivo  in  esecuzione  di  sentenza
    passata  in  giudicato  -  Violazione del principio di uguaglianza
    sotto il profilo della disparita' di trattamento  tra  i  soggetti
    nei  confronti  dei  quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione
    provenga  dal   sindaco   (esperibilita'   dei   normali   gravami
    amministrativi)  e  quelli  nei  confronti  dei quali l'esecuzione
    dell'ordine  di  demolizione  avvenga   ad   opera   del   giudice
    (sottrazione ai gravami amministrativi) - Incidenza sul diritto di
    difesa e sottrazione di attribuzioni al giudice amministrativo.
 (Legge 28 dicembre 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 103).
(GU n.40 del 1-10-1997 )
                       IL VICE PRETORE ONORARIO
   Sciogliendo  la  riserva  in  atti  del procedimento n. 6306/1996 e
 decidendo  sulla  richiesta  del  p.m.  osserva  che  a  seguito  del
 passaggio  in  cosa  giudicata  della  sentenza n. 624/1996 di questa
 sezione distaccata della pretura di Latina, emessa il 7 dicembre 1996
 nei confronti di Guadalaxara Lavinia nata a Gaeta il 14 novembre 1929
 ed ivi residente in  piazza  Traniello,  la  sentenza  stessa  veniva
 trasmessa   alla   procura   della   Repubblica   presso  la  pretura
 circondariale di Latina per la esecuzione dell'ordine di  demolizione
 con  esplicito riferimento alla sentenza n. 15 del 24 luglio-2 agosto
 1996 della Corte di cassazione a sezioni unite penali.
   In data 12 aprile 1997 il  p.m. proponeva incidente di esecuzione e
 sollevava questione di legittimita'  costituzionale dell'art. 7  u.c.
 della  legge n. 47/1985 sotto il profilo della violazione degli artt.
 3, 24 e 103 della Costituzione.
   Quanto dedotto ed  eccepito  dal  p.m.  non  appare  manifestamente
 infondato ed e' rilevante ai fini del decidere.
   Va  considerato  che  l'ordine  di demolizione non costituisce pena
 accessoria (e la richiamata sentenza della suprema Corte  non  sembra
 aver cambiato tale orientamento) ma atto integrativo del potere della
 p.a.,  in  caso  di  sua  inerzia.  Cio' nonostante detto ordine deve
 essere eseguito dal p.m.
   Appare evidente la situazione di disuguaglianza, in violazione  del
 dettato e dei principi dell'art. 3 della Costituzione, tra i soggetti
 nei  confronti  dei  quali  l'esecuzione  dell'ordine  di demolizione
 avvenga ad opera  del  Sindaco  e  quelli  nei  confronti  dei  quali
 l'esecuzione  dell'ordine  di  demolizione  avvenga secondo le regole
 della esecuzione di cui al codice di proocedura penale: il sistema di
 garanzie e gravami contemplati per i provvedimenti amministrativi non
 troverebbero alcuna  applicazione  nel  secondo  caso,  con  evidente
 situazione  di disparita' e disuguaglianza di trattamento nel caso in
 cui, venuto meno ad opera  del  giudice  amministrativo  l'ordine  di
 demolizione  adottato dal sindaco, lo stesso ordine (pure espressione
 di  un  potere  amministrativo,  secondo  la  suprema   Corte   anche
 anteriormente  alla  recente  sentenza  a  sezioni  unite) venisse ad
 essere emesso dal giudice ordinario e sottratto alla  cognizione  del
 giudice amministrativo.
    Sotto  altro  profilo  va  osservato  che  il  p.m.  non  potrebbe
 procedere  all'esecuzione  mera  della  sentenza  e  dell'ordine   di
 demolizione  senza  procedere ad incidente di esecuzione. In tal caso
 si verificherebbe,  inevitabilmente,  l'esame  di  una  questione  di
 carattere amministrativo da parte del giudice della esecuzione penale
 con una inconsueta ed irragionevole deviazione dallo schema delineato
 dall'art.  103  della  Costituzione  in riferimento alle attribuzioni
 degli organi di giustizia amministrativa.
   Rilevante appare anche l'altra questione relativa alla lesione  del
 diritto  di  difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione: qualora
 nell'ambito dell'incidente di esecuzione venisse ad essere affrontata
 la sola materia  esecutiva,  ovvero  qualora  situazioni  soggettive,
 normalmente sottoposte al giudice amministrativo, venissero ad essere
 affrontate   con  la  forma  del  contraddittorio  propria  del  rito
 disciplinato dall'art. 666 c.p.p., verrebbe inevitabilmente  menomato
 il  diritto  della  difesa a causa del carattere fortemente attenuato
 del contraddittorio instaurato, se non altro perche'  l'incidente  di
 esecuzione e' preordinato per altre finalita'.
   Ritenuta  la  evidente  rilevanza delle questioni sollevate ai fini
 del procedimento in corso, lo stesso va  sospeso  e  gli  atti  vanno
 trasmessi alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1  della  legge  n.  1/1948  e 23 della legge n.
 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e  rilevante  ai  fini
 del giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7
 u.c.  della  legge  n.   47/1985, ai sensi di cui in motivazione, per
 contrasto con gli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione;
   Sospende  il  procedimento  in  corso  ed   ordina   la   immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone   che   copia   della  presente  ordinanza,  a  cura  della
 cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri
 e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
     Gaeta, addi' 30 giugno 1997
                       Il vice pretore: Magliuzzi
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