MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 novembre 1988 

  Ulteriore  proroga  delle  disposizioni concernenti le requisizioni
disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina  e  Salerno  per  la
sistemazione  dei  nuclei  familiari  sgomberati  da Pozzuoli a causa
dell'evento bradisismico. (Ordinanza n. 1605/FPC).
(GU n.281 del 30-11-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450;
  Viste  le  ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 6/FPC del 10
settembre 1983, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  n.  258  del  20
settembre  1983 e l'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  17  ottobre  1983  e  successive
proroghe,  con  le  quali  i  prefetti  di  Napoli, Caserta, Latina e
Salerno sono stati autorizzati a  disporre  requisizioni  di  alloggi
nelle  rispettive  province  per  la sistemazione di nuclei familiari
sfollati da Pozzuoli;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1452/FPC  del  27  aprile  1988
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1988  con  la
quale  e'  stata  tra  l'altro,  da ultimo, disposta la proroga delle
citate disposizioni fino al 30 giugno 1988;
  Visti  la  nota n. 541/BRA/GAB dell'11 luglio 1988 ed il telegramma
n. 541/BRA/GAB dell'8 ottobre 1988 con i quali il prefetto di  Napoli
rappresenta  la necessita' di disporre una ulteriore proroga, fino al
31 dicembre 1988 delle requisizioni in argomento;
  Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre quanto richiesto;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Le  disposizioni  concernenti le requisizioni disposte dai prefetti
di Napoli, Caserta, Latina e Salerno, in esecuzione  delle  ordinanza
citate  nelle  premesse,  sono ulteriormente differite al 31 dicembre
1988.
  Il differimento delle disposizioni di cui sopra e' subordinato alle
condizioni stabilite nell'articolo unico dell'ordinanza  n.  1452/FPC
del 27 aprile 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 novembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO