N. 70 SENTENZA 20 - 22 febbraio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza- Titolari di pensione diretta a carico della gestione speciale commercianti- Contitolarita' della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti- Cumulo- Integrazione al minimo- Esclusione- Legittima possibilita' di titolarita' di piu' integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463- Richiamo alla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 102/1982, 1086 e 1144/1988, 81, 179, 250, 373, 488 e 502 del 1989) - Illegittimita' costituzionale. (Legge 9 gennaio 1963, n. 1, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.9 del 28-2-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli; Ritenuto in fatto Nel corso del procedimento civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dall'attore, gia' titolare di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.O. n. 483/1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Considerato in diritto Questa Corte ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito, rendendo cosi' possibile la titolarita' di piu' integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502 del 1989). La medesima ratio, gia' seguita nelle richiamate sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa Corte. E' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia titolare anche di pensione diretta gravante sulla Gestione commercianti.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0189