Rettifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta".(GU n.217 del 16-9-1996)
IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 64, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto dirigenziale 1 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita della tipologia spumante della denominazione di origine controllata dei vini "Franciacorta" - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 e con decreto ministeriale 2 agosto 1993 - ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il disposto dell'art. 3, comma primo, del sopra citato disciplinare di produzione dove, invece della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", e' stata riportata erroneamente la denominazione di origine controllata "Terre di Franciacorta" riferentesi ad altri vini; Considerata la necessita' di dover procedere alla parziale rettifica del disposto dell'art. 3, comma primo, del disciplinare di produzione del vino di che trattasi; Decreta: L'art. 3, comma primo, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta", allegato al decreto dirigenziale 1 settemmbre 1995, e' parzialmente rettificato nel testo appresso riportato: La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" comprende per intero i territori amministrativi dei seguenti comuni: (Omissis). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 1996 Il dirigente: ADINOLFI