N. 699 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1991
N. 699 Ordinanza emessa il 14 ottobre 1991 dal tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Ferri Franco ed altro Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte del giudice per averne preso visione in occasione della richiesta di patteggiamento di uno dei coimputati - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' - Menomazione del diritto di difesa - Disparita' di trattamento rispetto ad imputati nei cui confronti il collegio non ha avuto conoscenza dei risultati delle indagini preliminari. (C.P.P. 1988, art. 34, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 135; c.p.p. 1988, art. 444). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.47 del 27-11-1991 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento penale contro: Ferri Franco + 1. Ha pronunciato la seguente ordinanza; Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/89, in relazione agli articoli 444, 446 del c.p.p., 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal difensore di Ferri Franco; Sentito il difensore dell'altro imputato che si e' associato ed il p.m. che si e' opposto; Ritenuto di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale non tanto dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/1989, quanto all'art. 34 del c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, laddove questo non prevede tra le ipotesi di incompatibilita' anche quella in cui il giudice del dibattimento abbia preso visione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. n. 271/1989 nel caso in cui sia stata avanzata richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato e questa sia stata rigettata oppure accolta con riferimento ad uno solo dei coimputati; che difetti, questo Collegio giudicante ha dovuto prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. per poter dividere nella richiesta di patteggiamento avanzato soltanto dal coimputato Cupiolo Basilio richiesta rigettata come da separata ordinanza; che, pertanto tale fatto appare farsi in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. n. 24, risultando il diritto di difesa di entrambi gli imputati compromesso o menomato, dalla circostanza che questo Tribunale abbia avuto conoscenza delle risultanze delle indagini preliminari svolte dal p.m. dovendo infatti il giudice, per il principio informativo del nuovo codice di rito, non avere alcuna conoscenza degli atti che non possano far parte del fascicolo del dibattimento, poiche' la prova deve formarsi esclusivamente nel dibattimento nel contraddittorio delle parti; che, nel nuovo sistema, il rilievo assegnato alla terzieta' del giudice e' stato significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari (sentenza della Corte costituzionale n. 496 del 15-26 ottobre 1990); Considerato che la norma dell'art. 34 del c.p.p. cosi' come formulata appare in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'anticipata cognizione degli atti compiuti dal p.m. determina una disparita' di trattamento rispetto ad imputati nei cui confronti il Collegio non ha avuto occasione di conoscere, per ragioni d'ufficio, i risultati delle indagini preliminari; che, quindi, la questione di legittimita' costituzionale oltre che essere non manifestamente infondata, cosi' come prospettata d'ufficio, appare altresi' rilevante nel caso di specie, poiche' questo stesso collegio, che dovrebbe svolgere il dibattimento nei confronti dei due imputati, ha gia' conosciuto e valutato, sia pure incidentalmente, gli atti processuali contenuti nel fascicolo del p.m.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n.87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del c.p.p., in relazione agli artt. 135 del d.lgs. n. 271/89, 444 del c.p.p. nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilita' del giudice anche quella in cui il giudice del dibattimento abbia avuto conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. ai sensi del citato art. 135 del d.lgs. n. 271/1989; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Ferri Franco e Cupaiolo Basilio ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Macerata, addi' 14 ottobre 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 91C1235