Modificazioni all'ordinanza 28 agosto 1996 recante requisiti igienicosanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari.(GU n.29 del 5-2-1999)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare l'art. 28 che attribuisce al Ministero della sanita' il compito di emanare una ordinanza per fissare le modalita' di vendita e i requisiti igienicosanitari necessari nel settore indicato dallo stesso; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Vista l'ordinanza del 28 agosto 1996 concernente "Modificazioni all'ordinanza 26 giugno 1995 recante requisiti igienicosanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari"; Visto l'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 276, che differisce i termini per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 al 30 giugno 1999; Ritenuto necessario effettuare una revisione del testo dell'ordinanza suddetta, per effetto del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopracitato; Ordina: Art. 1. 1. I termini previsti dall'art. 1 dell'ordinanza 28 agosto 1996 sono differiti al 30 giugno 1999. 2. Entro lo stesso termine del 30 giugno 1999, il Ministro della sanita' emana una ordinanza in materia di requisiti igienico sanitari richiesti per la vendita e somministrazione su aree pubbliche dei prodotti alimentari. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 1999 Il Ministro: Bindi