Certificazione di conformita' dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello. Proroga di termini.(GU n.91 del 20-4-1999)
Vigente al: 20-4-1999
Con circolare n. 3652 in data 17 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1998, sono state dettate le procedure per la certificazione di conformita' del prodotto per la segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello, e sono stati fissati altresi' i termini di decorrenza a partire dai quali gli enti appaltanti avevano l'obbligo di richiedere tale certificazione. In detta circolare e' stato previsto un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione per consentire l'accreditamento degli enti certificatori (organismi di certificazione e laboratori od organismi di ispezione) ai sensi delle norme della serie EN 45000. Con note n. 1999DT007 e n. 80/99/SA pervenute in data 20 gennaio 1999 a questo Ministero, rispettivamente da parte del SINCERT e del SINAL che sono gli organismi nazionali di accreditamento, e' stata richiesta una proroga in quanto il termine stabilito dalla circolare non e' stato sufficiente per l'accreditamento di un congruo numero di enti certificatori. Cio' stante, al fine di consentire l'accreditamento degli organismi di certificazione e per permettere alle imprese, costruttrici di segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello, di adeguarsi alle direttive di cui alla circolare n. 3652, si dispone che gli enti appaltanti richiedano la certificazione di conformita' del prodotto a partire dal 1 maggio 1999; sino a tale data e' consentito alle ditte aggiudicatarie delle gare di presentare la dichiarazione di conformita' rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014. Inoltre al punto 5.4, della tabella "Prove e controlli di conformita'" dell'allegato alla circolare n. 3692 soprarichiamata, la colonna "compiti dell'O.d.C." e sostituita dalla seguente: "L'O.d.C. deve verificare le certificazioni, rilasciate dai produttori di pellicole, inerenti l'accertamento dei livelli di qualita' definiti nel cap. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 31 marzo 1995. L'O.d.C. deve inoltre verificare le caratteristiche di adesivita' presso il produttore nel corso della visita iniziale di certificazione in base al seguente campionamento: almeno un esemplare per ogni formato standard (piccolo, medio, grande, ecc.) di ciascuna forma" dove per forma devono intendersi le figure di cui alle tabelle previste dal comma 1 dell'art. 80: a) triangolo; b) cerchio; c) ottagono; d) quadrato; e) rettangolo (per indicazioni o servizi); f) rettangolo (per pannelli integrativi); g) rettangolo (per segnali di indicazioni urbane); h) rettangolo con punta di freccia (per segnali di direzione extraurbane); i) rettangolo (per segnali "nome strada"); in caso di esito negativo anche su un solo esemplare, tre esemplari dello stesso tipo. Nelle successive visite di sorveglianza (a cadenza almeno annuale) l'O.d.C. deve verificare le caratteristiche di adesivita' in base al seguente campionamento: tre esemplari scelti nell'ambito del campionamento mensile effettuato dal produttore, per almeno una tipologia di accoppiamento pellicolasupporto". Il Ministro: Micheli Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 1999 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 50