MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 gennaio 1999 

  Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1998 concernente:
"Determinazione del tasso di  interesse da applicarsi alle operazioni
di mutuo effettuate nell'ambito  degli interventi di ristrutturazione
ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1
gennaio-30 giugno 1999".
(GU n.19 del 25-1-1999)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale di interventi in  materia di ristrutturazione edilizia, di
ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario  pubblico e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo  complessivo di  lire 30.000  miliardi, dispone  che al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di  mutuo, il  cui  onere di  ammortamento e'  assunto  a carico  del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano  sono autorizzate ad  effettuare, nel limite del  95% della
spesa  ammissibile risultante  dal progetto,  con la  B.E.I., con  la
Cassa depositi e prestiti e con  gli istituti e le aziende di credito
all'uopo abilitati  secondo modalita'  e procedure da  stabilirsi con
decreto del  Ministro del  tesoro di concerto  con il  Ministro della
sanita';
  Visto l'art. 4,  comma 7, della legge 23 dicembre  1992, n. 500, il
quale  stabilisce che  gli oneri  derivanti dai  mutui contratti  per
l'edilizia sanitaria  ai sensi del  succitato art. 20 della  legge n.
67/1988, nei  limiti di  lire 1.500 miliardi  nell'anno 1993,  sono a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
  Visto  l'art.   3  del  decreto   5  dicembre  1991   e  successive
modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni
di  mutuo  regolate  a  tasso  variabile, di  cui  alle  leggi  sopra
menzionate,  la   misura  massima   del  tasso  di   interesse  annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del rendimento effettivo medio lordo  del campione di titoli pubblici
soggetti ad  imposta, comunicato dalla  Banca d'Italia e  dalla media
mensile aritmetica semplice dei  tassi giornalieri del Ribor rilevati
dal  comitato  di  gestione   del  mercato  telematico  dei  depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Considerato che, in virtu' del decreto 5 dicembre 1991 e successive
modificazioni,  al   dato  come   sopra  calcolato,   arrotondato  se
necessario  per eccesso  o per  difetto  allo 0,05%  piu' vicino,  va
aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Visto il  decreto del 22  dicembre 1998, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  303 del  30  dicembre  1998,  con  il quale  e'  stato
determinato il  tasso di interesse  da applicarsi alle  operazioni di
mutuo  effettuate  nell'ambito  degli  interventi  suddetti,  per  il
periodo 1 gennaio-30 giugno 1999;
  Vista la nota in data 21 gennaio  1999, con la quale il comitato di
gestione  del   mercato  telematico  dei  depositi   interbancari  ha
rettificato il dato, precedentemente  comunicato, relativo alla media
mensile aritmetica semplice dei  tassi giornalieri del Ribor riferito
al mese di novembre 1998, che e' pari al 3,9734%;
  Considerato  pertanto   che  i  parametri  da   utilizzare  per  la
determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni
previste dall'art. 20 della legge n.  67/1988 e dall'art. 4, comma 7,
della legge n. 500/1992 sono i seguenti:
  rendimento  effettivo  medio  lordo del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 4,100%;
  media mensile aritmetica semplice  dei tassi giornalieri del Ribor:
3,9734%;
  Ritenuta  valida  la comunicazione  del  comitato  di gestione  del
mercato telematico dei depositi interbancari in data 21 gennaio 1999;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  A modifica  di quanto stabilito  dal decreto del 22  dicembre 1998,
richiamato in premessa, il costo della provvista da utilizzare per le
operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste dall'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67  e dall'art. 4, comma 7, della legge
23 dicembre 1992, n. 500, e' pari al 4,40%.
  In conseguenza,  tenuto conto  dello spread  dello 0,80,  la misura
massima del  tasso di  interesse annuo posticipato  per il  periodo 1
gennaio-30 giugno 1999 e' pari al 5,20%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 gennaio 1999
                                p. Il direttore generale: Guglielmino