Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1998 concernente: "Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1999".(GU n.19 del 25-1-1999)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita'; Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale; Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Considerato che, in virtu' del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Visto il decreto del 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, con il quale e' stato determinato il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi suddetti, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1999; Vista la nota in data 21 gennaio 1999, con la quale il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari ha rettificato il dato, precedentemente comunicato, relativo alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor riferito al mese di novembre 1998, che e' pari al 3,9734%; Considerato pertanto che i parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992 sono i seguenti: rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,100%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor: 3,9734%; Ritenuta valida la comunicazione del comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari in data 21 gennaio 1999; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: A modifica di quanto stabilito dal decreto del 22 dicembre 1998, richiamato in premessa, il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, e' pari al 4,40%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1999 e' pari al 5,20%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 1999 p. Il direttore generale: Guglielmino