Ripristino del contributo previsto dalla legge regionale n. 13/1984.(GU n.17 del 30-4-2005)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del 24 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1. 1. Il personale in servizio presso la struttura di cui all'Art. 14 comma 1 della legge regionale n. 77/1999, che gia' si avvaleva delle condizioni contrattuali, assistenziali e previdenziali previste dalla legge regionale n. 13/1984, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, puo' chiedere di poter esercitare l'opzione per il ripristino della situazione antecedente alla data del 30 dicembre 1998. 2. Gli effetti dell'applicazione della presente legge decorrono dalla data di opzione. 3. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio 2004 in Euro 1.100,00, trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte nella F.O. 001 U.P.B. 005 denominata «Spese per il funzionamento del Consiglio regionale» del bilancio della Regione. Per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti nella pertinente funzione obiettivo e nella corrispondente U.P.B.. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 15 dicembre 2004 PACE