Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova.(GU n.62 del 16-3-1999)
IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per la Liguria Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro; Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della richiesta - le formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate; Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione; Considerato che per l'imposta di cui alla sopracitata legge n. 549 del 1995 si applicano le disposizioni contenute nel capo I del decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalita' per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalita', stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero; Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili; Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa; Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico; Visto il decreto ministeriale n. 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Vista la nota n. 430-39/99 del 20 gennaio 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova in data 25 gennaio 1999 per consentire la sostituzione delle apparecchiature informatiche in dotazione; Decreta: Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova in data 25 gennaio 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 1 marzo 1999 Il direttore regionale: Marchetti