N. 423 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1998
N. 423 Ordinanza emessa il 13 marzo 1998 dal tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Antonio ed altro Processo penale - Dibattimento - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Sottrazione di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparita' di trattamento tra procedimenti in corso e non in corso. (C.P.P. 1988, art. 513, commi 1 e 2, legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6). (Cost., artt. 3, 24 e 112).(GU n.24 del 17-6-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 513 c.p.p., sollevata dal p.m.; Sentite le parti; ritenuto che detta eccezione e' rilevante, considerando che tre imputati di reato connesso ammessi ai sensi dell'art. 495 c.p.p., Patricelli, Zampella e Borgonovi, si sono avvalsi in dibattimento della facolta' di non rispondere e che i difensori degli imputati si sono opposti alla acquisizione e alla lettura, richieste dal p.m., dei verbali delle dichiarazioni rese dai predetti soggetti nelle indagini preliminari; che il p.m. ha organizzato la raccolta dei mezzi di prova, nel corso delle indagini preliminari, nella vigenza della precedente normativa in materia, senza poter prevedere le preclusioni oggi in vigore e senza poter utilizzare lo strumento alternativo predisposto dal legislatore con le nuove disposizioni (incidente probatorio); che, l'efficacia del ricorso all'istituto dell'incidente probatorio, e' condizionata alla immediatezza rispetto all'acquisizione da parte del p.m. delle dichiarazioni dei collaboratori (e cio' in ragione della peculiarita' della posizione di questi ultimi); che, pertanto, la facolta' riconosciuta al p.m. dalla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 267/1997 non puo' essere idonea allo scopo, cosi' che deve rilevarsi una ingiustificata disparita' di trattamento tra procedimenti in corso e non.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seg. della legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513, comma secondo c.p.p. e 6, della legge n. 2671997, nelle parti e per i profili di cui in motivazione; Sospende il presente procedimento; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale; Modena, addi' 13 marzo 1998 Il presidente: Lugli 98C0647