Modalita' applicative dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.(GU n.109 del 13-5-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale si indicavano, tra i farmaci aventi medesimo principio attivo, le modalita' applicative per il riallineamento del prezzo al valore piu' basso per unita' posologica; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 648, con il quale il termine previsto per l'entrata in vigore dei prezzi calcolati tenendo conto della seconda fase del prezzo medio europeo e' stato rinviato al 1 gennaio 1997; Vista la delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996, con la quale venivano fissati i criteri di calcolo e le modalita' di applicazione della seconda fase all'adeguamento al prezzo medio europeo; Considerato di dover disciplinare anche le specialita' che hanno ottenuto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio o provvedimento di riclassificazione in tempi successivi alla data prevista dalla delibera 8 agosto 1996 per la richiesta di adeguamento al prezzo medio europeo (seconda tanche); Delibera: 1. Ambito di applicazione. La richiesta di adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal S.S.N. puo' avvenire anche successivamente alla data del 10 settembre 1996 qualora il prezzo indicato nel decreto di autorizzazione all'immissione in commercio o nel provvedimento di riclassificazione nella fascia di rimborsabilita', non sia allineato ai prezzi al pubblico vigenti delle confezioni aventi medesimo principio attivo che hanno gia' usufruito del previsto differenziale annuo con il prezzo medio europeo. L'adeguamento dei prezzi dei medicinali gia' commercializzati ai valori medi europei e ridotti per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, e' dovuto nella misura attribuita agli altri medicinali appartenenti allo stesso raggruppamento definito sulla base dei criteri di cui allo stesso art. 1, comma 2, salvo espressa rinuncia da parte della azienda interessata. 2. Modalita' di applicazione. Restano validi, ove applicabili, i criteri di calcolo gia' indicati nella delibera CIPE 8 agosto 1996 per l'adeguamento alla 2 fase del prezzo medio europeo. Le aziende dovranno inviare alla segreteria CIPE le richieste di adeguamento che, previa verifica, verranno trasmesse entro quindici giorni al Ministero della sanita' per l'emanazione dei relativi provvedimenti di riallineamento al costo unitario piu' basso per medesimo raggruppamento. La pubblicazione avverra' al 30 giugno e al 30 dicembre di ciascun anno. Roma, 30 gennaio 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 120