AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla deliberazione n. 36 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 30 maggio 1991 recante: "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'". (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 14 marzo 1992).(GU n.85 del 10-4-1992)
Al regolamento allegato alla deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 19 e seguenti della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche: Capo I: il punto 1.7 e' completato dai seguenti due capoversi: Per le istanze inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso e le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 vanno rilevate dal predetto avviso e dal tagliando, accluso al modulo di domanda. Nei casi in cui l'istanza non sia stata formulata o presentata nei modi stabiliti da norme di legge o di regolamento, o non utilizzando la modulistica predisposta dall'Istituto, l'obbligo di rilasciare ricevuta e di fornire le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 non ricorre sino a quando l'istanza non sia ritualmente formulata. sono inoltre inseriti i seguenti punti da 1.8 a 1.15: 1.8. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il direttore della sede interessata o il direttore centrale competente provvedono mediante pubblicazione su albi o bollettini o nella Gazzetta Ufficiale o sulla stampa periodica o quotidiana, ecc., ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990. Analoghe modalita' potranno essere adottate per comunicare l'avvio del procedimento quando sussistano motivate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento. In entrambi i casi previsti dal presente articolo, nell'atto di pubblicita' si dovra' dare conto delle esigenze che ne hanno consigliato l'adozione. 1.9. La data di avvio del procedimento coincide con quella di rilascio della ricevuta o della comunicazione di cui all'art. 1.8 del presente regolamento. Nei casi in cui le comunicazioni all'interessato debbano avvenire per posta, la data di avvio del procedimento e' quella dell'invio della comunicazione, registrata sulla pratica dal responsabile del procedimento. 1.10. Qualora l'istanza venga proposta e/o presentata da un mandatario del diretto interessato, la stessa dovra' essere corredata, a pena di irricevibilita', del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l'Istituto a rilasciargli ricevuta, anche con elenchi. 1.11. Al di fuori dei casi in cui sia stata rilasciata ricevuta ai sensi dell'art. 1.7 del presente regolamento, la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 viene inviata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre effetti diretti o che debbono intervenire nel procedimento per disposizione di legge, nonche' ai soggetti direttamente interessati ai procedimenti iniziati d'ufficio ed a coloro che abbiano inviato l'istanza per posta, ove non sia prescritto l'invio dell'istanza stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 1.12. Ogni tipo di atto potra' essere predisposto con sistemi automatizzati, nel qual caso l'indicazione a stampa dell'organo e del nominativo del funzionario terra' luogo della sottoscrizione. 1.13. I soggetti istanti possono far valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 241/1990, l'omissione, il ritardo o l'irritualita' delle comunicazioni ed ogni altra inosservanza del presente regolamento con esposto al direttore della sede o al direttore centrale rispettivamente competenti, i quali sono tenuti a fornire chiarimenti entro il termine massimo di dieci giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax. 1.14. Ciascuna sede e la Direzione generale con comunicazione generale, anche tramite affissioni, renderanno note le modalita' per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge n. 241/1990. 1.15. Memorie scritte e documenti, diversi da quelli prescritti, potranno essere presentati ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge n. 241/1990 non oltre il ventesimo giorno dall'inizio del procedimento. Capo IV: dopo il punto 4.1 e' inserito il seguente capoverso: L'Istituto potra' predisporre dei moduli per proporre intervento. L'atto di intervento dovra' comunque contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, nonche' le generalita' e il domicilio dell'interveniente e i motivi dell'intervento; i punti 4.2 e 4.3 riportati alla pag.20 della suindicata Gazzetta Ufficiale sono sostituiti dal seguente punto 4.2: 4.2. Possono intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, oltre agli enti di patronato, la cui personalita' e funzione e' gia' riconosciuta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, anche le associazioni o i comitati portatori di interessi diffusi, che si siano accreditati come tali presso l'INPS, depositando copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Inserire inoltre il seguente: CAPO V T e r m i n i 5.1. Nell'allegato A al presente regolamento sono indicati i termini temporali entro i quali, per ciascun tipo di procedimento, dovra' essere emanato il provvedimento finale. I predetti termini si intendono sospesi nei casi di procedimenti promossi con istanza irregolare o priva in tutto o in parte della documentazione essenziale che l'interessato e' tenuto a produrre nonche' nei casi in cui per completare l'istruttoria l'Istituto abbia necessita' di acquisire la documentazione essenziale presso enti esterni, datori di lavoro, enti previdenziali stranieri, strutture sanitarie esterne. I termini ricominciano a decorrere dal momento dell'avvenuta regolarizzazione o della ricezione della documentazione. I termini di cui all'allegato A potranno essere abbreviati con determinazione del direttore generale. Il direttore generale, eccezionalmente e con atto motivato da comunicare al consiglio di amministrazione, puo' fissare termini piu' ampi per consentire la graduale normalizzazione di particolari situazioni di giacenza, che dovra' comunque avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5.2. I tempi necessari per l'acquisizione di pareri e valutazioni indispensabili ai fini dell'adozione del provvedimento, rientrano in quelli previsti per i singoli procedimenti qualora siano resi da professionisti o tecnici dipendenti dall'Istituto. 5.3. Per i provvedimenti e i procedimenti previsti da nuove norme i termini saranno comunicati di volta in volta con le necessarie forme di pubblicita'. 5.4. Il decorso dei termini di cui all'allegato A - in conformita' a quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dalle altre leggi di settore - e' finalizzato all'emanazione del provvedimento finale. L'espletamento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentale rispetto all'adozione del provvedimento finale richiesto con l'istanza o conseguente all'iniziativa d'ufficio. Inserire infine il seguente: CAPO VI Disposizioni finali 6.1. Il direttore generale nella relazione trimestrale al consiglio di amministrazione riguardante l'andamento di cassa e del processo produttivo riferisce in ordine all'attuazione del presente regolamento. 6.2. Salvo quanto stabilito dall'art. 5.1, comma 4, ogni modifica al presente regolamento sara' adottata con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto. 6.3. Al presente regolamento e alle successive modifiche verra' data pubblicita' con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nelle altre forme che verranno decise dalla Direzione generale. ______ AVVERTENZA: Per una migliore lettura del regolamento rettificato, nella rubrica estratti, sunti e comunicati, alla pag. 23 di questo stesso numero della Gazzetta Ufficiale, ne e' riportato il testo integrale.