N. 297 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1997
N. 297 Ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 dal tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Bettinelli Pierantonio ed altro Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatezza - Lesione del principio di legalita'. (C.P., art. 323). (Cost., art. 25).(GU n.23 del 4-6-1997 )
IL TRIBUBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 323 c.p. in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione sollevata dalla difesa degli imputati, sentito il p.m.; Ritenuto che il principio di tassativita' cui, a norma dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione, devono conformarsi le norme incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericita' e l'indeterminatezza della fattispecie astratta, in modo tale che sia assicurata l'individuazione, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, della condotta penalmente rilevante; Ritenuto che l'interpretazione corrente della norma de qua ricomprende nella condotta dell'abuso ogni "violazione del parametro di doverosita' come risulta dalle regole normative improntate ai principi di legalita, imparzialita' e buon andamento della p.a." (cosi' Cass. 9730/1992), e "qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini istituzionali della p.a." (cosi' Cass. 5340/1993), nonche' gli atti viziati da eccesso di potere; che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente, non consente di escludere dubbi sull'indeterminatezza della fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorieta' di figure quali "parametro di doverosita'" e "fini istituzionali" e l'assenza di una definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i cui contenuti sono stati individuati soltanto ex post dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa ed e' figura il cui contenuto e' in costante evoluzione e cambiamento; Ritenuto conseguentemente che non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale come sopra sollevata, la cui rilevanza nel presente processo appare evidente, essendo stato agli imputati ascritto il reato di cui all'art. 323 c.p.;
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art 323 del c.p., in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione; Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Reoubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Sondrio, addi' 11 febbraio 1997 Il presidente: Cerracchio I giudici: Giorgi - Camnasio 97C0526