REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. 20 

Inquadramento   del  personale  dell'associazione  ROMAIL  nei  ruoli
dell'azienda Policlinico Umberto I.
(GU n.17 del 30-4-2005)

(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  6  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 6 del 10 gennaio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Inquadramento del personale ROMAIL nei ruoli dell'azienda Policlinico
                              Umberto I
    1.  Al  fine  di  assicurare all'azienda Policlinico Umberto I la
dotazione   di   personale   in  possesso  della  professionalita'  e
dell'esperienza   necessarie   per   lo   svolgimento  dell'attivita'
istituzionale  del  dipartimento di ematologia, di rilevante utilita'
sociale   a   livello   sia   regionale   che  nazionale,  nel  campo
dell'assistenza  sanitaria  relativa  alle patologie ematologiche, e'
riconosciuto,  ai  dipendenti dell'associazione ROMAIL, che risultino
in  servizio  presso  il  dipartimento stesso alla data del 1° giugno
2003,  il diritto ad essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti della
suddetta azienda.
    2.  L'inquadramento  e' effettuato, su domanda degli interessati,
previo  espletamento  di procedure selettive, per titoli e colloquio,
volte   a   verificare   il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l'inquadramento  stesso e l'idoneita' allo svolgimento delle relative
mansioni,   nei   limiti   della   dotazione   organica  dell'azienda
Policlinico Umberto I, vigente alla data del 29 settembre 2002.
    3. Il personale e' inquadrato, in relazione ai titoli di studio e
professionali  posseduti,  nei  diversi  ruoli del servizio sanitario
nazionale  e,  in  particolare,  nei  profili  professionali  e nelle
posizioni  iniziali  dell'area della dirigenza ovvero delle categorie
in  cui  e'  classificato  il personale non dirigente, corrispondenti
alla qualifica ricoperta alla data di cui al comma 1.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.

      Roma, 28 dicembre 2004

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