N. 569 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1999
N. 569 Ordinanza emessa il 1 giugno 1999 dal pretore di Forli', sezione distaccata di Cesena nel procedimento civile vertente tra Vallicelli Marco e Polizia municipale di Cesenatico Circolazione stradale - Veicoli al servizio di persone invalide appositamente autorizzate - Esenzione dai limiti di sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato - Previsione riferibile ai soli veicoli destinati specificamente al trasporto del disabile - Conseguente impossibilita', per quest'ultimo, di valersi del trasporto di cortesia - Violazione del principio di eguaglianza (in relazione alle condizioni personali e alla necessita' di rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana) - Richiamo alla sentenza n. 167/1999 della Corte costituzionale. (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 11; Nuovo codice della strada, art. 188). (Cost., art. 3).(GU n.42 del 20-10-1999 )
IL PRETORE Premesso che con ricorso ex art. 205 c.d.s. Vallicelli Marco proponeva opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione stradale elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Cesenatico in data 2 agosto 1997, con il quale gli erano state contestate violazioni agli artt. 7 e 158 c.d.s., per essere transitato ed avere sostato in area pedonale urbana; Adduceva il ricorrente che egli, in occasione dei fatti contestati, aveva accompagnato con la propria autovettura per una commissione una sua conoscente, Casamenti Michela, munita di regolare concessione per parcheggio invalidi, rilasciatale ai sensi dell'art. 12, d.P.R. n. 503/1996, il cui relativo contrassegno era stato regolarmente esposto all'interno del parabrezza dell'autovettura in modo da essere ben visibile; Chiedeva pertanto l'annullamento del verbale poiche', in quel frangente, la sua autovettura era autorizzata al transito e alla sosta; Non si costituiva in giudizio il comune di Cesenatico; Veniva espletata istruttoria, ove si appurava che l'area pedonale in questione era zona a traffico limitato, ove pero' erano consentiti il transito e la sosta agli autoveicoli autorizzati; All'esito di tale istruttoria, questo giudice emette ora presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Osserva in diritto L'art. 188, comma 3 c.d.s. prevede che i veicoli al servizio di persone invalide, titolari di apposite autorizzazioni, non sono tenuti al rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta in aree di parcheggio a tempo determinato; La norma speciale che concerne i veicoli al servizio di persone disabili (alla quale l'art. 188 c.d.s. fa quindi rinvio), peraltro, e' l'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, la quale precisa che per veicoli al servizio di persone disabili devono intendersi i veicoli al loro specifico servizio, e quindi appositamente destinate (normalmente o in via contingente) al loro trasporto (ossia, veicoli di proprieta' del disabile, o nel suo possesso o nella sua detenzione qualificata, oppure veicoli che svolgano il trasporto a pagamento, ad esempio taxi o comunque condotti da autisti); Viene quindi escluso dal novero delle situazioni qui legittimanti il trasporto di cortesia, dato per amicizia o comunque per gentilezza o disponibilita', espressione del tutto normale e fisiologica delle relazioni sociali; Il complesso delle norme sopra richiamate, in tal modo, nell'intento di consentire alle persone disabili la sosta oltre tempi e modi prestabiliti, in considerazione della loro difficolta' o impossibilita' di deambulazione, e quindi della difficolta' di regolare la sosta secondo tempi normalmente esigibili, in realta', costringendo tali persone a munirsi comunque e sempre di veicoli al loro specifico servizio, le obbliga a un'organizzazione di mezzi che, oggettivamente, realizza una situazione altrimenti discriminante (posto che non tutti hanno, ne' hanno l'obbligo, di avere un'automobile, e che la proprieta' di un'automobile, anzi, e' verosimilmente meno pretendibile, e piu' difficilmente gestibile, in capo a una persona disabile); Tale preclusione a valersi del trasporto di cortesia, peraltro, contravviene a quel radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo di affrontare i problemi delle persone affette di invalidita', indotto dalle leggi n. 13/1989 e n. 104/1992 (cosi' espressamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 167/1999), il quale non implica solo un innalzamento del livello di tutela, ma, quale fondamento primario, l'utilizzazione di tutte le opportunita' sociali da parte delle persone disabili, e quindi la loro completa socializzazione (cosi', ancora, Corte costituzionale citata); Sussiste pertanto questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, d.P.R. nn. 503/1996 e 188 c.d.s. in relazione all'art. 3 della Costituzione, laddove tali norme, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, prevedono che, per i fini e i casi ivi contemplati, tali veicoli siano allo specifico servizio, o, comunque, al servizio di tali persone; Tali norme, infatti, ledono il principio di eguaglianza in relazione alle condizioni personali e contravvengono alla necessita' di rimozione degli ostacoli sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; Occorre pertanto rimettere gli atti alla Corte costituzionale perche' decida tale questione, e contestualmente sospendere il processo civile in corso.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, d.P.R. 24 luglio 1996, nn. 503, e 188 del codice della strada in relazione all'art. 3 della Costituzione, per i motivi e nei termini sopra descritti; Sospende il processo in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cesena, addi' 1 giugno 1999. Il pretore: Leoni 99C0102