N. 569 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1999

                                N.  569
  Ordinanza  emessa  il  1  giugno 1999 dal pretore di Forli', sezione
 distaccata di Cesena nel procedimento civile vertente tra  Vallicelli
 Marco e Polizia municipale di Cesenatico
 Circolazione  stradale  -  Veicoli  al  servizio  di persone invalide
    appositamente autorizzate - Esenzione dai limiti  di  sosta  nelle
    aree  di parcheggio a tempo determinato - Previsione riferibile ai
    soli veicoli destinati specificamente al trasporto del disabile  -
    Conseguente  impossibilita',  per  quest'ultimo,  di  valersi  del
    trasporto di cortesia - Violazione del  principio  di  eguaglianza
    (in  relazione  alle  condizioni  personali  e  alla necessita' di
    rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana)  -
    Richiamo alla sentenza n. 167/1999 della Corte costituzionale.
 (D.P.R.  24  luglio 1996, n. 503, art. 11; Nuovo codice della strada,
    art. 188).
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 20-10-1999 )
                              IL PRETORE
   Premesso che con  ricorso  ex  art.  205  c.d.s.  Vallicelli  Marco
 proponeva  opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione
 stradale elevato nei  suoi  confronti  dalla  Polizia  municipale  di
 Cesenatico  in  data  2  agosto  1997,  con  il quale gli erano state
 contestate  violazioni  agli  artt.  7  e  158  c.d.s.,  per   essere
 transitato ed avere sostato in area pedonale urbana;
   Adduceva il ricorrente che egli, in occasione dei fatti contestati,
 aveva accompagnato con la propria autovettura per una commissione una
 sua conoscente, Casamenti Michela, munita di regolare concessione per
 parcheggio  invalidi,  rilasciatale ai sensi dell'art. 12, d.P.R.  n.
 503/1996, il cui relativo contrassegno era stato regolarmente esposto
 all'interno del parabrezza dell'autovettura in  modo  da  essere  ben
 visibile;
   Chiedeva  pertanto  l'annullamento  del  verbale  poiche',  in quel
 frangente, la sua autovettura era  autorizzata  al  transito  e  alla
 sosta;
   Non si costituiva in giudizio il comune di Cesenatico;
   Veniva  espletata  istruttoria, ove si appurava che l'area pedonale
 in questione era zona a traffico limitato, ove pero' erano consentiti
 il transito e la sosta agli autoveicoli autorizzati;
   All'esito di tale istruttoria, questo giudice emette  ora  presente
 ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
                          Osserva in diritto
   L'art.  188,  comma  3  c.d.s. prevede che i veicoli al servizio di
 persone invalide,  titolari  di  apposite  autorizzazioni,  non  sono
 tenuti  al  rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta in aree
 di parcheggio a tempo determinato;
   La norma speciale che concerne i veicoli  al  servizio  di  persone
 disabili  (alla  quale l'art. 188 c.d.s. fa quindi rinvio), peraltro,
 e' l'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, la quale precisa  che
 per  veicoli  al  servizio  di  persone  disabili devono intendersi i
 veicoli al loro specifico servizio, e quindi appositamente  destinate
 (normalmente  o in via contingente) al loro trasporto (ossia, veicoli
 di proprieta' del disabile, o nel suo possesso o nella sua detenzione
 qualificata, oppure veicoli che svolgano il trasporto a pagamento, ad
 esempio taxi o comunque condotti da autisti);
   Viene quindi escluso dal novero delle situazioni  qui  legittimanti
 il trasporto di cortesia, dato per amicizia o comunque per gentilezza
 o  disponibilita',  espressione del tutto normale e fisiologica delle
 relazioni sociali;
   Il   complesso   delle   norme   sopra  richiamate,  in  tal  modo,
 nell'intento di consentire alle persone disabili la sosta oltre tempi
 e modi prestabiliti,  in  considerazione  della  loro  difficolta'  o
 impossibilita'  di  deambulazione,  e  quindi  della  difficolta'  di
 regolare la sosta secondo tempi normalmente  esigibili,  in  realta',
 costringendo  tali  persone a munirsi comunque e sempre di veicoli al
 loro specifico servizio, le obbliga a un'organizzazione di mezzi che,
 oggettivamente,  realizza  una  situazione  altrimenti  discriminante
 (posto   che   non   tutti  hanno,  ne'  hanno  l'obbligo,  di  avere
 un'automobile,  e  che  la  proprieta'  di  un'automobile,  anzi,  e'
 verosimilmente  meno pretendibile, e piu' difficilmente gestibile, in
 capo a una persona disabile);
   Tale preclusione a valersi del  trasporto  di  cortesia,  peraltro,
 contravviene  a  quel  radicale  mutamento di prospettiva rispetto al
 modo di affrontare i problemi delle persone affette  di  invalidita',
 indotto  dalle  leggi  n.  13/1989 e n. 104/1992 (cosi' espressamente
 riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, ribadito, da  ultimo,
 nella   sentenza   n.   167/1999),  il  quale  non  implica  solo  un
 innalzamento del livello di tutela, ma,  quale  fondamento  primario,
 l'utilizzazione  di  tutte  le  opportunita'  sociali  da parte delle
 persone disabili, e quindi la loro completa  socializzazione  (cosi',
 ancora, Corte costituzionale citata);
   Sussiste  pertanto  questione  di legittimita' costituzionale degli
 artt. 11, d.P.R. nn. 503/1996 e 188 c.d.s. in relazione all'art.    3
 della   Costituzione,   laddove   tali   norme,   regolamentando   la
 circolazione e la sosta dei veicoli di  persone  disabili,  prevedono
 che,  per  i  fini  e i casi ivi contemplati, tali veicoli siano allo
 specifico servizio, o, comunque, al servizio di tali persone;
   Tali  norme,  infatti,  ledono  il  principio  di  eguaglianza   in
 relazione  alle condizioni personali e contravvengono alla necessita'
 di rimozione degli ostacoli sociali che impediscono il pieno sviluppo
 della persona umana;
   Occorre pertanto  rimettere  gli  atti  alla  Corte  costituzionale
 perche'  decida  tale  questione,  e  contestualmente  sospendere  il
 processo civile in corso.
                               P. Q. M.
   Solleva questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.  11,
 d.P.R.  24  luglio  1996,  nn.  503, e 188 del codice della strada in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, per i motivi e  nei  termini
 sopra descritti;
   Sospende il processo in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche'  comunicata  ai  Presidenti  del  Senato  e  della Camera dei
 deputati.
     Cesena, addi' 1 giugno 1999.
                           Il pretore: Leoni
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