N. 193 SENTENZA 5 - 14 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in via principale - Norme
  della legge finanziaria 2006 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna
  -  Prospettazione  di  pluralita'  di questioni - Trattazione della
  questione   concernente  il  comma 277  dell'art. 1  -  Riserva  di
  ulteriori decisioni.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norma della legge finanziaria 2006
  -  Questione  avente  ad  oggetto norma non applicata nei confronti
  della  Regione  ricorrente  ma  confermata  nella sua vigenza dalla
  legge  finanziaria  2007  e  da  questa estesa agli anni di imposta
  successivi  al  2006  -  Permanenza  dell'interesse  al  ricorso  -
  Esclusione della cessazione della materia del contendere.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 277, modificativo del
  comma 174 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Questione
  avente  ad  oggetto  norma  della  legge finanziaria 2006 - Mancata
  enunciazione   del  parametro  -  Desumibilita'  dello  stesso  dal
  riferimento,  contenuto  nel  ricorso,  alla materia «coordinamento
  della    finanza    pubblica»    -    Rigetto   dell'eccezione   di
  inammissibilita' proposta dall'Avvocatura erariale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 277, modificativo del
  comma 174 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Questione
  avente  ad  oggetto  norma della legge finanziaria 2006 - Lamentata
  lesione della «autonomia politica» e della «dignita' politica degli
  organi  elettivi  della  Regione»  Insufficienza  ad individuare il
  titolo  di  competenza  regionale  di  cui  si  assume la lesione -
  Inammissibilita' della censura.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 277, modificativo del
  comma 174 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
  -  Poteri  di  intervento del Presidente della giunta regionale, in
  qualita'  di  commissario  ad  acta,  finalizzati  al  ripiano  del
  disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale - Automatica
  maggiorazione   nella   misura  massima  dell'addizionale  IRPEF  e
  dell'aliquota  IRAP,  con  decadenza  dei poteri del commissario ad
  acta,  in  caso  di  non  tempestiva  adozione  degli interventi di
  ripiano   -   Ricorso   della  Regione  Emilia-Romagna  -  Asserita
  introduzione  di norme di dettaglio autoapplicative con conseguente
  esorbitanza  dalla  competenza statale in materia di «coordinamento
  della finanza pubblica» - Esclusione - Competenza esclusiva statale
  in materia di sistema tributario dello Stato - Non fondatezza della
  questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 277, modificativo del
  comma 174 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'articolo 1,
comma 277,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna
notificato  il 27 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 3 marzo
2006 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2006;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17 aprile  2007  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per
la Regione Emilia-Romagna, e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito   nuovamente   nell'udienza  pubblica  del  5  giugno 2007,
rifissata  in  ragione  della intervenuta modifica della composizione
del collegio, il giudice relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  nuovamente  nell'udienza  pubblica  del 5 giugno 2007, gli
avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Andrea Manzi per
la Regione Emilia-Romagna, e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il
successivo  3 marzo  2006,  la Regione Emilia-Romagna ha impugnato in
via  principale  numerose  disposizioni della legge 23 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), fra le quali anche
il comma 277 dell'art. 1.
      2.  - La ricorrente premette che il comma impugnato aggiunge un
periodo  a quanto gia' prevedeva il comma 174 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e cioe'
che in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario a livello
regionale  che persista nel quarto trimestre dell'anno, il Presidente
del   Consiglio  dei  ministri  diffida  la  Regione  ad  adottare  i
provvedimenti  necessari  entro  il trenta aprile dell'anno seguente.
Qualora  la  Regione  persista  nella  propria inerzia, il Presidente
della Giunta regionale, in qualita' di commissario ad acta, determina
il  disavanzo  di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il
ripianamento,  ivi  inclusi  gli  aumenti dell'addizionale Irpef e le
maggiorazioni   dell'aliquota   Irap   entro  quanto  previsto  dalla
normativa   vigente.   Tale   previsione  non  viene  ritenuta  dalla
ricorrente  lesiva  delle  proprie attribuzioni, dal momento che essa
affida  al  Presidente  della  Giunta  l'adozione  delle  misure  ivi
descritte.
       La   norma   impugnata   stabilisce   invece  che  «qualora  i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione
non  vengano  adottati  dal  commissario  ad acta entro il 31 maggio,
nella  regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006,
si  applicano  comunque  nella  misura massima prevista dalla vigente
normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e   le   maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'   produttive;   scaduto   il   termine  del  31  maggio,  i
provvedimenti  del  commissario  ad acta non possono avere ad oggetto
l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed
i  contribuenti  liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo  anno  sulla  base  della  misura massima dell'addizionale e
delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte».
      La  ricorrente ritiene che tale previsione aggiuntiva rechi una
norma di dettaglio ed autoapplicativa nella materia del coordinamento
della   finanza   pubblica,   ove   l'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione  assegna  allo  Stato  il  solo compito di determinare i
principi fondamentali.
      Nel  caso di specie, si sarebbe invece introdotto un meccanismo
sanzionatorio  «a  carico  dei  contribuenti»  della Regione, «che si
vedranno  imporre  un'addizionale  massima  d'imposta,  senza  che il
commissario  ad acta possa piu' intervenire per rimediare, adottando,
sia pure tardivamente, i provvedimenti necessari».
      Con  cio'  si  sarebbe altresi' lesa l'«autonomia politica e la
stessa  dignita'  politica  degli  organi  elettivi  della  Regione»,
tramite   una   misura  oltretutto  irragionevolmente  rigida  e  non
proporzionata     all'obiettivo     di     garantire     l'equilibrio
economico-finanziario.
      La  Regione  conclude  denunciando l'illegittimita' della norma
impugnata   «in   toto   in  quanto  non  pone  principi,  ma  regole
autoapplicative»;  «in  subordine,  in  quanto  determina  una misura
sanzionatoria  anziche'  commisurata  alle  esigenze di riequilibrio,
nonche'  in  quanto  non  prevede che tale misura sanzionatoria venga
meno  ove  il  commissario  ad  acta  adotti  in  seguito  le  misure
necessarie».
      3.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
     L'Avvocatura eccepisce in via preliminare l'inammissibilita' del
ricorso,  poiche'  la ricorrente non avrebbe indicato alcun parametro
costituzionale a sostegno della censura.
    Nel   merito,   si  rivendica  la  riconducibilita'  della  norma
impugnata  al  sistema tributario di competenza statale e si contesta
che  la  riduzione  del  «margine di discrezionalita» del legislatore
regionale   abbia  carattere  sanzionatorio  a  carico  degli  organi
elettivi della Regione.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica l'Avvocatura dello
Stato  ha  depositato  memoria,  argomentando  che la norma impugnata
costituirebbe  «ragionevole applicazione (perche' posta a valle di un
percorso  di  accompagnamento  risultato  vano)  dell'art. 120  della
Costituzione».

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione  Emilia-Romagna ha impugnato in via principale
numerose   disposizioni   della   legge   23 dicembre   2005,  n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006),  fra  le  quali  anche il
comma 277  dell'art. 1,  che  aggiunge un periodo finale al comma 174
dell'art. 1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria
per il 2005.
    Il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente l'impugnazione
proposta   avverso   tale   comma,  dovendosi  riservare  a  separata
trattazione la decisione concernente le ulteriori norme impugnate con
il medesimo ricorso.
      2.  -  L'art. 1, comma 277, della legge n. 266 del 2005 prevede
che  alla  mancata  adozione,  entro il 31 maggio dell'anno 2006, dei
provvedimenti previsti dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del
2004  ad  opera del Presidente della Regione, in veste di commissario
ad  acta,  per  il  ripianamento  del  disavanzo sanitario regionale,
consegua  la automatica maggiorazione dell'addizionale all'imposta su
reddito  delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive,  nella  misura  massima  prevista dalla
legislazione  vigente,  ed  il  venir  meno dei poteri in materia del
commissario.
    La  ricorrente  ritiene  che  tale  previsione rechi una norma di
dettaglio  ed  autoapplicativa  nella materia del coordinamento della
finanza  pubblica,  ove  l'art. 117,  terzo comma, della Costituzione
(parametro  evocato  tramite  il richiamo della materia) assegna allo
Stato il solo compito di determinare i principi fondamentali.
    Con  cio'  si  sarebbe  altresi'  lesa l'«autonomia politica e la
stessa  dignita'  politica  degli  organi  elettivi  della  Regione»,
tramite   una   misura  oltretutto  irragionevolmente  rigida  e  non
proporzionata     all'obiettivo     di     garantire     l'equilibrio
economico-finanziario.
    La  Regione  conclude  denunciando  l'illegittimita'  della norma
impugnata   «in   toto   in  quanto  non  pone  principi,  ma  regole
autoapplicative»;  «in  subordine,  in  quanto  determina  una misura
sanzionatoria  anziche'  commisurata  alle  esigenze di riequilibrio,
nonche'  in  quanto  non  prevede che tale misura sanzionatoria venga
meno  ove  il  commissario  ad  acta  adotti  in  seguito  le  misure
necessarie».
    3.   -  L'interesse  al  ricorso  permane,  nonostante  la  norma
impugnata  non  risulti  aver  avuto applicazione quanto alla Regione
Emilia-Romagna,   alla   luce   della  previsione  da  ultimo  recata
dall'art. 1,   comma 796,   della   legge  27 dicembre  2006,  n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007), che ha ribadito la vigenza del
meccanismo contestato dalla ricorrente, e ne ha esteso l'applicazione
anche agli anni di imposta successivi al 2006.
    La   proiezione   temporale   del   meccanismo,   originariamente
configurato  dal  legislatore per il solo anno 2006, sulle annualita'
successive (e nuovamente richiamato, in ultimo, dall'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante «disposizioni urgenti
per   il  ripiano  selettivo  dei  disavanzi  pregressi  nel  settore
sanitario»,  convertito  in legge 17 maggio 2007, n. 64) rivitalizza,
in  tale  prospettiva,  l'interesse  della  ricorrente alla decisione
della  questione,  e consente di escludere che sia cessata la materia
del contendere.
    4.   -   In   via   preliminare,   va   decisa   l'eccezione   di
inammissibilita'  proposta  dall'Avvocatura  dello  Stato, in ragione
della  mancata  enunciazione  del  parametro costituzionale su cui il
ricorso si fonda.
    Tale eccezione e' infondata, con riguardo alla censura basata sul
titolo  di  competenza che lo Stato avrebbe illegittimamente attivato
tramite la norma impugnata, giacche' il ricorso evoca espressamente a
tale proposito la materia del «coordinamento della finanza pubblica»,
sia  pure senza nominare l'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
ove  essa  e'  ripartita  tra  Stato e Regioni: e' nondimeno evidente
quale  sia  la  sfera  di  competenza  legislativa  che la ricorrente
ritiene lesa nel presente giudizio.
    Viceversa,  e' inammissibile, a causa dell'omessa indicazione del
parametro   costituzionale   di   competenza   asseritamente  violato
(sentenza  n. 116  del  2006)  l'ulteriore  doglianza  concernente la
lesione  «dell'autonomia  politica  e  della stessa dignita' politica
degli   organi   elettivi   della   Regione,   sottoposti   a  misure
sanzionatorie  che  eccedono  quanto e' necessario e proporzionato al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica»: appare, infatti,
evidente  che non puo' nemmeno ipotizzarsi la compromissione da parte
della   legge   statale  dell'autonomia  o  persino  della  «dignita'
politica» della Regione e dei suoi organi elettivi che non si risolva
nell'invasione  delle  competenze  costituzionali  regionali,  che il
ricorrente  e'  tenuto  ad  enunciare  espressamente quale fondamento
della propria azione innanzi a questa Corte.
    Il   ricorso   e'   pertanto   ammissibile  solo  in  riferimento
all'affermata   lesione   del   terzo   comma   dell'art. 117   della
Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
    5. - Nel merito, la questione non e' fondata.
    Nel  caso  oggetto  del  presente  giudizio non viene in rilievo,
infatti,  la  materia  di tipo concorrente indicata dalla ricorrente,
bensi'   la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  sistema
tributario   dello   Stato,   di  cui  all'art. 117,  secondo  comma,
lettera e),  della  Costituzione. In attesa della doverosa attuazione
dell'art. 119   della   Costituzione   (sentenza   n. 37   del  2004)
l'attribuzione  alle  Regioni,  in  tutto  o in parte, del gettito di
imposte   statali,   non   ne   altera  la  natura  erariale  (quanto
all'addizionale  IRPEF,  sentenza  n. 381  del 2004; quanto all'IRAP,
sentenze  n. 155  del  2006;  n. 431  e  n. 241 del 2004 e n. 296 del
2003),  sicche'  compete  allo  Stato (e non alla Regione, se non nei
limiti  previsti  dalla  legge statale) la disciplina del tributo, se
del  caso  mediante  norme di dettaglio (sentenze n. 431 e n. 241 del
2004).
    Per  di  piu',  nel  caso  di  specie la variazione automatica in
aumento  delle  aliquote  dei  due tributi statali (quali determinate
dagli  articoli 16  e  50,  comma 3,  della  legge  15 dicembre 1997,
n. 446, recante norme sulla «istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi  locali»,  e  successive  modificazioni) va a vantaggio della
finanza  regionale,  seppure  a  seguito  dell'inerzia  degli  organi
regionali  competenti, e successivamente del Presidente della Regione
nella  qualita'  di  commissario  ad  acta,  nell'adottare  i  dovuti
provvedimenti di riduzione del deficit.
    Come  questa  Corte ha piu' volte affermato (per tutte, si vedano
le sentenze n. 98 del 2007 e n. 36 del 2005), l'autonomia legislativa
concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in
particolare  nell'ambito  della  gestione del servizio sanitario puo'
incontrare  limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e
del  contenimento  della  spesa. L'art. 4, comma 3, del decreto-legge
18 settembre  2001,  n. 347  (Interventi  urgenti in materia di spesa
sanitaria)   ha  recepito  in  particolare  l'Accordo  8 agosto  2001
(Accordo  tra  Governo,  Regioni  e  le Province autonome di Trento e
Bolzano  recante  integrazioni  e  modifiche  agli accordi sanciti il
3 agosto  2000  e  il  22 marzo  2001 in materia sanitaria), sancendo
l'obbligo  delle Regioni di provvedere alla copertura degli eventuali
disavanzi  di  gestione  accertati  nel  servizio sanitario a livello
regionale, potendo peraltro esse a tal fine anche introdurre, in modo
cumulativo  od alternativo, apposite misure di compartecipazione alla
spesa  sanitaria  da  parte  degli  utenti,  variazioni dell'aliquota
dell'addizionale  IRPEF  o altre misure fiscali previste dalla legge,
ed  infine  «altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa la
adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci».
    In questo quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni
della  assoluta  necessita'  di  contenere  i  disavanzi  del settore
sanitario,  non  potrebbe neppure essere accolta, anche qualora fosse
ammissibile,   l'ulteriore   censura,  secondo  cui  la  disposizione
impugnata  sarebbe «irragionevolmente rigida», poiche' quanto meno vi
avrebbe  dovuto  essere  prevista  la  possibilita' di un «intervento
«ancorche'  tardivo» del Presidente della Giunta regionale al fine di
assicurare    il    necessario   equilibrio   finanziario»,   tramite
l'adeguamento delle aliquote in ragione delle effettive necessita' di
risanamento.  La  misura  prevista  dalla  norma  oggetto del ricorso
sopraggiunge  all'esito  di  una  persistente  inerzia  degli  organi
regionali   e,   in   seguito,  del  Presidente  della  Giunta  quale
commissario  ad  acta,  che  e' indice della volonta' di sottrarsi ad
un'attivita' provvedimentale pur imposta dalle esigenze della finanza
pubblica;  da  cio'  la  giustificazione  del  divieto legislativo di
adottare,  da  parte di un organo gia' inadempiente, ulteriori misure
correttive,  rispetto  al livello di imposizione fiscale raggiunto ex
lege,   astrattamente   capaci   sia  di  vanificare  l'obiettivo  di
risanamento,  ove  inadeguate,  sia  di compromettere la certezza dei
rapporti  tributari,  a  seguito  del  compimento  del termine del 31
maggio.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunzie  ogni decisione sulle ulteriori
questioni sollevate con il ricorso in epigrafe;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  dell'articolo 1,  comma 277,  della legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006), sollevata in
riferimento alla «autonomia politica» e alla «dignita' politica degli
organi  elettivi  della Regione», dalla Regione Emilia-Romagna con il
ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 1, comma 277, della legge n. 266 del 2005 sollevata, in
riferimento  all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0785