N. 204 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cod. proc. pen., art. 593, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.(GU n.25 del 27-6-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 20 marzo 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di M. R., iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non consente l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, anche nei casi diversi da quello solo previsto dal secondo comma» del medesimo articolo; che la Corte rimettente - chiamata a celebrare il giudizio d'appello a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione - rileva che l'immediata applicabilita' ai processi in corso, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, della nuova disciplina sulla inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento rende rilevante la questione di legittimita' costituzionale, dovendosi altrimenti dichiarare, in applicazione della novella, l'inammissibilita' della impugnazione proposta; che la Corte rimettente ritiene non manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., per l'irragionevole lesione del principio della parita' delle parti nel processo; che, in particolare, il giudice a quo afferma che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, ben puo' esservi un trattamento differenziato delle parti processuali ed una diversa attribuzione di poteri senza che tale diversita', di per se', si ponga in frizione con la Costituzione, con il limite, tuttavia, della ragionevolezza di tale «contingente disparita»; che l'esigenza di un limite, in punto di ragionevolezza, per tale differenziazione - che puo' rapportarsi alla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, alla funzione a lui affidata o alle «esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» - e' stata sempre affermata dalla giurisprudenza costituzionale in tutte quelle decisioni, ad esempio, che hanno rigettato i dubbi di costituzionalita' relativi ai limiti del potere di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna pronunciate all'esito del giudizio abbreviato; che, a parere del giudice a quo, in relazione alla normativa oggetto di censura, non e' invece possibile rinvenire un'adeguata ragione giustificativa della abolizione, per una soltanto delle parti, della possibilita' di appellare «la sentenza che ha respinto la propria domanda». Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge e' dichiarato inammissibile»; che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Venezia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Flick Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007. Il cancelliere: Fruscella 07C0799