N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1999

                                N. 564
  Ordinanza  emessa  l'8  luglio  1999  dalla  Commissione  tributaria
 regionale di Perugia sul ricorso proposto da Battistini Angelo contro
 l'ufficio II.DD.  di Foligno
 Contenzioso  tributario  -  Sentenza di primo grado della Commissione
    tributaria provinciale -  Esecuzione  in  pendenza  di  appello  -
    Possibilita'  di sospensione a norma dell'art. 283 cod. proc. civ.
    -  Esclusione  -  Lesione  del  diritto  di  difesa,  di  cui   e'
    espressione  la  tutela  cautelare  -  Violazione del principio di
    eguaglianza, per disparita' di trattamento rispetto ai processi in
    materia  tributaria  devoluti  alla  giurisdizione   del   giudice
    ordinario.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.42 del 20-10-1999 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 31
 maggio  1999,  con  la  quale  il sig. Battistini Angelo chiedeva, ai
 sensi dell'art.  283  c.p.c.  la  sospensione  dell'esecuzione  della
 sentenza  55/07/1999 con cui la Commissione tributaria provinciale di
 Perugia  aveva  respinto  il  ricorso  del  contribuente  avverso  la
 cartella di pagamento n. 8400115-IRPEF, contro  l'ufficio  II.DD.  di
 Foligno.
   L'istante,  avendo  ritualmente  e tempestivamente proposto appello
 alla Commissione tributaria regionale di Perugia avverso la  predetta
 sentenza,  ritiene  applicabile ex art. 49 del decreto legislativo n.
 546/1992, il disposto dell'art. 283 c.p.c. e poiche'  dall'esecuzione
 della  sentenza  puo' derivare un danno grave ed irreparabile, chiede
 al giudice tributario d'appello  di  disporre  che  l'esecuzione  sia
 sospesa  sino  alla  pronuncia  della  adita  Commissione  tributaria
 regionale di Perugia.
   All'udienza dell'8 luglio 1999 il difensore dei  contribuenti  avv.
 Gianfranco  Angeli  e  rag.  Daria  Natali, assente il rappresentante
 dell'ufficio II.DD. di Foligno, ribadisce la piena applicabilita'  al
 processo  tributario  del  rimedio  cautelare  endoprocessuale di cui
 all'art. 283 c.p.c.
   La Commissione osserva quanto segue:
     prima di valutare il merito della richiesta occorre stabilire  in
 via  preliminare  se  l'art. 283 c.p.c. possa   ritenersi applicabile
 alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, ai sensi  del
 richiamo  generalizzato  di  cui  all'art.  1,  comma  2, del decreto
 legislativo n. 546/1992 che, in assenza di  una  disciplina  diversa,
 rende  operanti  nel  processo tributario le disposizioni del c.p.c.,
 cio'  che  per  le  impugnazioni  risulta   specificamente   ribadito
 dall'art.  49.
   Orbene,  secondo  questa  Commissione  si  dovrebbe pervenire, come
 recentemente stabilito anche dalla Commissione  tributaria  regionale
 di  Firenze  del  19 marzo 1998, ad una conclusione negativa e quindi
 dichiarare  inammissibile  l'istanza  di  sospensione  ostandovi  due
 motivi,  uno  di  ordine  formale  e l'altro di ordine sistematico in
 quanto:   a)  ai  sensi  dell'art.  49  del  d.lgs.  n.  546/1992  e'
 espressamente   esclusa   l'applicabilita'   al  processo  tributario
 dell'art. 337 c.p.c.   e quindi anche  dalle  norme  da  quest'ultimo
 richiamate,  tra  cui  in  particolare  l'art.  283 c.p.c.; b) ove il
 legislatore volle, espressamente previde la speciale sospensione  per
 l'atto  impugnato  di  cui  all'art.   47, citato decreto legislativo
 laddove nulla e' disposto circa il giudizio di appello, dovendosi  da
 tale  esclusione  desumere  una  precisa  scelta legislativa volta ad
 escludere la possibilita' dell'inibitoria in appello.
   Pur tuttavia la Commissione si e' posto il problema  di  verificare
 se  la  disciplina  concernente  gli  effetti  delle  sentenze  delle
 Commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle
 che giustificano i provvedimenti  sospensivi  previsti  nel  processo
 civile  e poiche' a tale problema deve necessariamente rispondersi in
 senso positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di  legittimita'
 costituzionale  per  violazione  dell'art.  24  della Costituzione in
 quanto l'esclusione di ogni  possibilita'  di  tutela  cautelare  nei
 confronti  della  immediata  e  completa  efficacia  esecutiva  della
 sentenza di secondo grado in pendenza del giudizio  di  legittimita',
 arrecherebbe  una  lesione al diritto di difesa, definito inviolabile
 in ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche  tributario,
 e  del  quale,  indiscutibilmente  l'azione cautelare costituisce una
 sicura espressione.
   Sussisterebbe  inoltre  violazione  dell'art.  3 della Costituzione
 laddove emergerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento  del
 contribuente    in   relazione   soltanto   alla   diversita'   della
 giurisdizione qualora  si  tratti  di  processi,  aventi  ad  oggetto
 imposte  e  tasse,  e quindi riconducibili alla comune matrice di cui
 all'art. 53 Cost., i quali non siano pero' devoluti  alla  cognizione
 del  giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario
 ex art. 9 c.p.c. si da ingenerare una palese violazione del principio
 di uguaglianza in quanto  l'azione  cautelare  in  un  caso  (giudice
 ordinario)  sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373 c.p.c. e sempre
 negata, in linea di principio nel processo  tributario,  o  perlomeno
 nella fase del secondo grado di giudizio.
   Il  sospetto  di incostituzionalita' degli artt. 47 e 49 del d.lgs.
 n. 546/1992 appare quindi fondato.
                               P .Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, legge  11
 marzo 1953, n. 87;
   Giudica  rilevante  e  non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  degli  artt.  47  e  49  del  d.lgs.  n.
 546/1992  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione della
 Repubblica;
   Sospende la presente fase di  giudizio  e  si  riserva  ogni  altra
 pronuncia in rito ed in merito;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la  presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 nonche'  comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
 Camera dei deputati.
   Cosi' deciso a Perugia, l'8 luglio 1999.
                          Il presidente: Salvi
                                                 Il redattore: Orzella
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