N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1999
N. 564 Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Perugia sul ricorso proposto da Battistini Angelo contro l'ufficio II.DD. di Foligno Contenzioso tributario - Sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale - Esecuzione in pendenza di appello - Possibilita' di sospensione a norma dell'art. 283 cod. proc. civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa, di cui e' espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparita' di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.42 del 20-10-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 31 maggio 1999, con la quale il sig. Battistini Angelo chiedeva, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza 55/07/1999 con cui la Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 8400115-IRPEF, contro l'ufficio II.DD. di Foligno. L'istante, avendo ritualmente e tempestivamente proposto appello alla Commissione tributaria regionale di Perugia avverso la predetta sentenza, ritiene applicabile ex art. 49 del decreto legislativo n. 546/1992, il disposto dell'art. 283 c.p.c. e poiche' dall'esecuzione della sentenza puo' derivare un danno grave ed irreparabile, chiede al giudice tributario d'appello di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia della adita Commissione tributaria regionale di Perugia. All'udienza dell'8 luglio 1999 il difensore dei contribuenti avv. Gianfranco Angeli e rag. Daria Natali, assente il rappresentante dell'ufficio II.DD. di Foligno, ribadisce la piena applicabilita' al processo tributario del rimedio cautelare endoprocessuale di cui all'art. 283 c.p.c. La Commissione osserva quanto segue: prima di valutare il merito della richiesta occorre stabilire in via preliminare se l'art. 283 c.p.c. possa ritenersi applicabile alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, ai sensi del richiamo generalizzato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 che, in assenza di una disciplina diversa, rende operanti nel processo tributario le disposizioni del c.p.c., cio' che per le impugnazioni risulta specificamente ribadito dall'art. 49. Orbene, secondo questa Commissione si dovrebbe pervenire, come recentemente stabilito anche dalla Commissione tributaria regionale di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione negativa e quindi dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione ostandovi due motivi, uno di ordine formale e l'altro di ordine sistematico in quanto: a) ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 e' espressamente esclusa l'applicabilita' al processo tributario dell'art. 337 c.p.c. e quindi anche dalle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui in particolare l'art. 283 c.p.c.; b) ove il legislatore volle, espressamente previde la speciale sospensione per l'atto impugnato di cui all'art. 47, citato decreto legislativo laddove nulla e' disposto circa il giudizio di appello, dovendosi da tale esclusione desumere una precisa scelta legislativa volta ad escludere la possibilita' dell'inibitoria in appello. Pur tuttavia la Commissione si e' posto il problema di verificare se la disciplina concernente gli effetti delle sentenze delle Commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle che giustificano i provvedimenti sospensivi previsti nel processo civile e poiche' a tale problema deve necessariamente rispondersi in senso positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'esclusione di ogni possibilita' di tutela cautelare nei confronti della immediata e completa efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado in pendenza del giudizio di legittimita', arrecherebbe una lesione al diritto di difesa, definito inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario, e del quale, indiscutibilmente l'azione cautelare costituisce una sicura espressione. Sussisterebbe inoltre violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove emergerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento del contribuente in relazione soltanto alla diversita' della giurisdizione qualora si tratti di processi, aventi ad oggetto imposte e tasse, e quindi riconducibili alla comune matrice di cui all'art. 53 Cost., i quali non siano pero' devoluti alla cognizione del giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario ex art. 9 c.p.c. si da ingenerare una palese violazione del principio di uguaglianza in quanto l'azione cautelare in un caso (giudice ordinario) sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373 c.p.c. e sempre negata, in linea di principio nel processo tributario, o perlomeno nella fase del secondo grado di giudizio. Il sospetto di incostituzionalita' degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 appare quindi fondato.
P .Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87; Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica; Sospende la presente fase di giudizio e si riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso a Perugia, l'8 luglio 1999. Il presidente: Salvi Il redattore: Orzella 99C1015