N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1989
N. 70 Ordinanza emessa il 5 dicembre 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Cecco Giuseppe Processo penale - Vecchio codice (nella specie tuttora applicabile) - Imputato detenuto - Istanza di rimessione in liberta' e di concessione di arresti domiciliari - Rigetto - Previste reiterazioni nello stesso procedimento anche in assenza di nuovi elementi di giudizio - Lesione del principio di "speditezza del procedimento penale" e quindi del buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Elusione dei termini di impugnativa di un provvedimento. (C.P.P. 1930, artt. 254-bis e 279). (Cost., art. 97).(GU n.9 del 28-2-1990 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Letta l'istanza di rimessione in liberta' e di arresti domiciliari proposta dall'imputato Cecco Giuseppe nel corso del'interrogatorio in data 10 novembre 1989; Letto il parere del p.m.; O S S E R V A In data 23 ottobre 1989 veniva depositata dal difensore un'istanza di rimessione in liberta' e di concessione di arresti domiciliari proposta nell'interesse di Cecco Giuseppe, imputato di detenzione illegale e di ricettazione di arma clandestina ed altro, che veniva respinta da questo ufficio in data 2 novembre 1989. Successivamente allo stesso imputato veniva contestato all'imputato mediante mandato di comparizione, nell'ambito dello stesso procedimento, il reato di ricettazione di assegno; in ordine a tale reato l'imputato veniva interrogato in data 10 novembre 1989 e nel corso dell'interrogatorio conseguente a tale contestazione l'imputato formulava le cennate richieste, benche' nella stessa data fosse stato notificato allo stesso il deposito dell'ordinanza con la quale questo ufficio aveva respinto le medesime istanze presentate precedentemente dalla difesa in suo favore. Tale prassi, consentita dalle norme in vigore, che non prevedono la possibilita', per l'a.g. investita, di pronunciarsi in ordine alla inammissibilita' di istanze rivolte ad ottenere la rimessione in liberta' ovvero la concessione degli arresti domiciliari quando queste vengono riproposte piu' volte nel corso di una fase del procedimento senza che siano mutate circostanze di fatto o processuali che giustifichino la reiterazione delle istanze in quanto rilevanti ai fini della valutazione delle stesse, deve ritenersi, a parere di questo giudice, lesiva delle norme preposte alla speditezza del procedimento, in quanto ne rallentano il corso, ed evasiva di quelle che prevedono con rigori di termini riesami ed impugnative. L'elusione dei termini di impugnativa di un provvedimento che respinga un'istanza di rimessione in liberta' o di concessione di arresti domiciliari e' evidente nel fatto stesso che qui si denuncia e non richiede che ci si soffermi ulteriormente sull'argomento. Qualche considerazione particolare va, invece, espressa in ordine alle conseguenze che la reiterazione di identiche istanze da parte degli imputati e difensori comporta sull'andamento del procedimento, rallentandolo inevitabilmente ed inutilmente rispetto ai fini di giustizia, gli unici, val la pena di sottolinearlo, che l'ordinamento si prefigge come meritevoli di tutela. La speditezza del procedimento penale, principio ispiratore di molte norme del codice di procedura penale abrogato (ma tutt'ora vigente per i procedimenti in corso alla data del 24 ottobre 1989) e di quello appena varato, trova affermazione costituzionale nella norma contenuta nell'art. 97 della Costituzione nel piu' vasto concetto di "buon andamento dell'amministrazione", cosi' come ritenuto nella pronuncia della Corte costituzionale n. 0018 del 18 gennaio 1989, che esplicitamente afferma come compreso nel concetto di amministrazione anche l'amministrazione della giustizia. Va sottolineato, inoltre, che la inutile reiterazione delle istanze si prospetta nell'attuale momento, caratterizzato dalla brevita' dei termini in cui devono essere condotte a termine le istruttorie in corso secondo quanto dispongono le disposizioni transitorie, come unicamente diretta a provocare il rallentamento se non addirittura la paralisi, della attivita' istruttoria per gli uffici in cui si sono concentrate le istruttorie in corso alla data del 24 ottobre 1989 e che hanno visto moltiplicarsi in pochi giorni il carico dei processi ed il numero delle posizioni di imputati detenuti: e cio' a voler tralasciare ogni valutazione circa la professionalita' dell'attivita' difensiva che propone tali istanze e di quella dell'autorita' giudicante costretta ad esprimersi piu' volte su medesime richieste.
P. Q. M. Letti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 254- bis e 279 del c.p.p. abrogato rispetto all'art. 97 della Costituzione nella misura in cui le citate norme processuali consentono la reiterazione di istanze rivolte ad ottenere la rimessione in liberta' o la concessione degli arresti domiciliari in assenza di nuovi elementi di giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e notificata alle parti in causa ed al p.m. - sede, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 5 dicembre 1989 Il giudice istruttore: (firma illeggibile) Il direttore di sez. di cancelleria: ESPOSITO 90C0180