Differimento del termine per il pagamento dell'integrazione delle tasse automobilistiche per l'anno 1988.(GU n.76 del 31-3-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, recante nuova disciplina dell'abbonamento all'autoradio; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, istitutivo della sovrattassa su taluni autoveicoli con alimentazione a gasolio; Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, istitutivo della tassa speciale su taluni veicoli con alimentazione anche a G.P.L. o con gas metano; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, contenente nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio; Visto il decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, che ha stabilito i nuovi importi delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel e della tassa speciale su taluni veicoli alimentati anche con G.P.L. o con gas metano; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1988, concernente il pagamento delle integrazioni delle tasse automobilistiche per l'anno 1988; Visto l'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha confermato l'aumento delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel e della tassa speciale per taluni autoveicoli con alimentazione anche a gas di cui al surrichiamato decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3; Decreta: Articolo unico E' differito al 30 aprile 1988 il termine del 31 marzo 1988, previsto dal decreto ministeriale 10 febbraio 1988, per il pagamento dell'integrazione delle tasse automobilistiche, della sovrattassa Diesel, della tassa speciale per taluni veicoli con alimentazione anche con G.P.L. o con gas metano corrisposte nel 1987 e con scadenza a gennaio, aprile, maggio, luglio, agosto o settembre 1988. Restano confermate, per tale pagamento, le forme e le modalita' all'uopo stabilite con il decreto ministeriale 10 febbraio 1988. Roma, addi' 30 marzo 1988 Il Ministro: GAVA