Sostituzione del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica su turismo).(GU n.36 del 3-9-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 1 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, e' sostituito dal seguente: "La concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal presente titolo e' subordinata ad iscrizione ipotecaria, a favore dell'Istituto di credito mutuante, sugli immobili per i quali sono stati concessi i finanziamenti, e/o all'acquisizione di altre idonee garanzie, reali o personali, che il soggetto richiedente le provvidenze sia in grado di prestare. La capienza di tali garanzie e' vagliata dall'Istituto di credito mutuante". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, addi' 10 febbraio 1988 MATTUCCI