Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante: «Norme per il trasporto pubblico locale».(GU n.17 del 30-4-2005)
(Pubblicata nel suppl. strao n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Clabria n. 23 del 16 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ferma restando la definizione di cui all'Art. 2, secondo comma, lettera c1) della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, si considerano urbani i servizi di trasporto colleganti un comune capoluogo ad un comune limitrofo, nati quali prolungamenti di preesistenti linee urbane e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. All'Art. 3 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) del comma 1 le parole «individua, d'intesa con gli enti locali, la rete dei servizi minimi» sono sostituite dalle seguenti: «determina, d'intesa con gli enti locali, il livello essenziale dei servizi, i servizi minimi»; b) la lettera h) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «h) assume dal 1° gennaio 2001 le funzioni e le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e stipula, sentita la commissione consiliare competente, i contratti di servizio per l'affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale»; c) dopo la lettera i) del comma 1 e' aggiunta la seguente: «l) vigila, tramite il dipartimento ai trasporti, attraverso appositi monitoraggi e controlli, sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita' del servizio e sui risultati del medesimo, anche al fine di uniformare la qualita' dei servizi». 3. All'Art. 4 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti «Entro il periodo transitorio previsto dalla presente legge». 4. All'Art. 7 della legge regionale n. 23/1999 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «2. Per i comuni superiori a 15.000 abitanti e' fatto obbligo all'ARPACAL di provvedere al monitoraggio fisso dei parametri di inquinamento atmosferico». 5. All'Art. 8 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), le parole «un dirigente dell'assessorato ai trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente generale del dipartimento trasporti o suo delegato»; b) al comma 1, lettera e), le parole «dell'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAV»; c) al comma 1, lettera f), le parole «della FENIT» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ASS.TRA.»; d)al comma 1, lettera g), le parole «delle Ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di Trenitalia S.p.a.»; e) al comma 1, lettera h), le parole «delle Ferrovie della Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «di Ferrovie della Calabria»; f) al comma 1, lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) un rappresentante della rete ferroviaria italiana S.p.a.; g) al comma 1, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti lettere: «p) un rappresentante delle societa' di gestione aeroportuali della Calabria; q) un rappresentante designato dall'autorita' portuale di Gioia Tauro; r) un rappresentante designato congiuntamente dalle capitanerie di porto della Calabria; s) un rappresentante dell'Anas S.p.a.; t) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria per le attivita' produttive; u) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria; v) un rappresentante della FITTEL; z) un rappresentante designato dalle associazioni di difesa dei diritti dei disabili». 6. All'Art. 10 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «La Regione redige» sono sostituite dalle seguenti modifiche: «1. La giunta regionale, una volta determinato il livello essenziale dei servizi minimi secondo le procedure previste dal successivo Art. 14, provvede ad approvare, sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto, trascorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente»; b) la lettera i) del comma 1 e' abrogata; e) il comma 2 e' abrogato. 7. L'Art. 14 della legge regionale n. 23/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Servizi minimi). - 1. Per servizi minimi si intendono i servizi atti a garantire le esigenze essenziali della mobilita' per le strutture regionali socio-sanitarie, i principali poli di istruzione, di produzione, terziari e turistici. Ai sensi dell'Art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997, la rete dei servizi minimi e' definita tenendo conto: a) dell'integrazione tra le reti di trasporto; b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; c) della fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e turistici; d) della necessita' di ridurre la congestione e l'inquinamento; e) della necessita' di trasporto delle persone con ridotta capacita' motoria. 2. La Regione, dopo aver sentito l'ANCI e tutti i comuni della Calabria, il comitato della mobilita', le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni delle imprese di trasporto e quelle dei consumatori, determina, entro il 31 dicembre 2005, d'intesa con le province, le comunita' montane ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il livello essenziale dei servizi, i servizi minimi di trasporto pubblico locale i cui costi sono a carico del bilancio regionale. 3. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al precedente comma 2, la Regione, convoca apposita conferenza di servizio ai sensi dell'Art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997. Ove in tale sede non si raggiunga l'intesa, la giunta regionale assume la decisione, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere favorevole si intende acquisito». 8. All'Art. 16 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'Art. 16, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il corrispettivo e l'eventuale revisione dello stesso nei limiti percentuali in cui puo' essere prevista anche sulla base di quanto previsto dall'Art. 6 della legge n. 537/1993, come modificata dall'Art. 44 della legge n. 724/1994»; b) dopo la lettera d) del comma 3 dell'Art. 16 e' inserita la seguente e): «e) Nel caso in cui la gara per l'aggiudicazione dei servizi risulti deserta, ovvero in caso di abbandono anticipato dei servizi da parte dell'impresa aggiudicataria, l'importo a base d'asta potra' essere modificato in ragione di un minor rapporto ricavi/costi rispetto a quello previsto dall'Art. 15 della presente legge; c) il comma 5 e' abrogato; d) al comma 6 la parola «settennale» e' sostituita dalla parola «ottennale». 9. All'Art. 21 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.032,00 euro»; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «1.bis. Alle Aziende che violano, in maniera grave e recidiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro e di secondo livello e' applicata una sanzione amministrativa fino al 10% del contratto di servizio». 10. All'Art. 22 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis e' abrogato l'inciso «gia' enti di diritto pubblico»; b) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente comma: «2.quater. Hanno diritto a usufruire della tessera di libera circolazione sull'intera rete regionale urbana ed extraurbana i non vedenti con cecita' assoluta e gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e con diritto all'accompagnamento. La tessera di libera circolazione sull'intera rete con validita' annuale e' rilasciata, a richiesta dell'avente diritto, dal dipartimento trasporti, in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore.»; c) al comma 5 le parole «in divisa» sono cosi' sostituite «nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio». 11. All'Art. 27 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I servizi di trasporto eserciti in concessione alla data del 31 dicembre 2003, ovvero a conclusione dei procedimenti avviati in esecuzione dell'atto di indirizzo di cui al successivo comma 5 nei confronti delle aziende che hanno manifestato la volonta' di associarsi, sono provvisoriamente considerati servizi minimi fino alla completa attuazione dell'Art. 16, comma 3; della presente legge e fatta salva la prosecuzione dell'attivita' di verifica e razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviata dalla giunta regionale con la delibera n. 580/2002.»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1.bis. Il 31 dicembre 2006 e' il termine ultimo di gestione dei servizi di cui al comma 1, in regime di concessione, da parte delle aziende che gia' li esercitano, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.». c) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente comma: «1.ter. L'affidamento a Trenitalia S.p.a. ed a Ferrovie della Calabria S.r.l. dei servizi previsti dagli accordi di programma di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogato fino al 31 dicembre 2006, tramite contratto di servizio, secondo lo schema approvato dalla giunta regionale». d) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente comma: «1-quater. La giunta regionale approva il primo programma triennale del trasporto pubblico locale di cui all'Art. 10 entro il 30 giugno 2005. Le province approvano entro il 30 settembre 2005 i piani di bacino di cui all'Art. 11 ed i programmi triennali di cui all'Art. 4, comma 1, lettera d), in attuazione del programma triennale del trasporto pubblico locale. Qualora le province non provvedano ad approvare nei termini stabiliti i piani di bacino ed i programmi triennali, vi provvede la giunta regionale con l'attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi del precedente Art. 26.». e) il comma 2 e' abrogato; f) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. Dopo il 31 dicembre 2005 le associazioni temporanee di imprese e le societa' consortili a r.l. costituitesi in esecuzione del precedente comma 5, affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, potranno continuare a esercire i suddetti servizi, mediante affidamento diretto, fino alla completa attuazione dell'Art. 16, comma 3, della presente legge, a condizione che si siano trasformate in societa' per azioni ovvero a responsabilita' limitata». g) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. Nel caso le associazioni temporanee di imprese e le societa' consortili a r.l. non si trasformino in societa' per azioni ovvero a responsabilita' limitata entro il termine di cui all'Art. 5-bis, si applicano le norme previste dall'Art. 2 dalla legge regionale n. 18 del 13 agosto 2001 con le procedure recate nell'atto di indirizzo approvato con deliberazione della giunta regionale n. 481 del 30 giugno 2003». h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: «6-bis. Allo scopo di attuare nei termini prefissati la riforma del trasporto pubblico locale, in caso di mancata pubblicazione, entro sei mesi dalla data entro la quale la giunta regionale e' tenuta a deliberare ai sensi dell'Art. 14, comma 2, dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di T.P.L., conformi alle disposizioni di cui all'Art. 16 della presente legge regionale, la giunta regionale e' autorizzata a provvedervi nelle forme di urgenza con l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del precedente Art. 26.». i)dopo il comma 8 e' inserito il seguente comma: «9. La conferenza di servizio di cui all'Art. 14, comma 3 e' convocata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di modifica della legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 29 dicembre 2004 CHIARAVALLOTI