MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 novembre 1999 

  Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi
di acquedotti non di competenza statale.
(GU n.282 del 1-12-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della difesa del suolo
  Vista la  legge 11 marzo 1988  n. 67, recante "Disposizioni  per la
formazione  del bilancio  annuale  e pluriennale  dello Stato  (legge
finanziaria 1988);
  Visti il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale e' stata
autorizzata, ai sensi e per gli  effetti dell'art. 17, commi 38 e 42,
della citata  legge, la concessione  da parte della Cassa  depositi e
prestiti,  a favore  della regione  Basilicata, di  mutui finalizzati
all'attuazione di vari interventi  acquedottistici fra i quali quello
riguardante i "Lavori  di rifacimento degli acquedotti  e delle opere
di presa di Terranova  del Pollino (Potenza)" dell'ERGAL dell'importo
complessivo di L. 1.826.000.000;
  Vista la deliberazione n. 418365900 del  14 marzo 1991 con la quale
la Cassa depositi e prestiti ha assentito un muto di L. 1.643.400.000
al citato progetto;
  Vista la  legge 30  dicembre 1991 n.  412 recante  "Disposizioni in
materia  di finanza  pubblica",  in particolare  l'art.  20 comma  1,
secondo  il quale  "le economie  verificatesi nella  realizzazione di
opere pubbliche  finanziate con  ricorso a  mutui con  ammortamento a
carico  del  bilancio  statale  in  base  a  specifiche  disposizioni
legislative,  possono essere  utilizzate per  lavori suppletivi  e di
variante al progetto originario,  previa autorizzazione del Ministero
competente,  secondo le  medesime procedure  previste dalla  legge di
riferimento";
  Considerato che con legge regionale n. 20 del 9 aprile 1996 l'ERGAL
e'  stato soppresso  e che  la regione  Basilicata e'  subentrata nei
rapporti attivi e passivi che facevano capo all'ente soppresso;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di
investimenti", in particolare l'art. 8, che sostituisce il menzionato
art.  20 comma  1  della  legge n.  412/1991,  secondo  il quale  "le
economie   verificatesi  nella   realizzazione  di   opere  pubbliche
finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio
statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere
utilizzate  per il  finanziamento  di ulteriori  lavori afferenti  al
progetto originario ovvero a un  nuovo progetto di opere della stessa
tipologia di quelle previste  dalla legge originaria di finanziamento
previa autorizzazione del Ministero competente";
  Vista  la  perizia  di  completamento,  per  l'utilizzazione  delle
economie di  appalto finalizzate all'esecuzione di  opere integrative
del progetto  originariamente approvato e aventi  la stessa tipologia
di  quelle previste  dalla legge  di finanziamento,  all'uopo redatta
dall'ing. Aniello Vietro dell'ufficio OO.PP. e difesa del suolo della
regione Basilicata, dell'importo complessivo di L. 198.584.404 di cui
L. 158.000.000  per lavori e  L. 40.584.404 per somme  a disposizione
dell'amministrazione;
  Vista la  delibera n.  354 in  data 1  marzo 1999  con la  quale la
giunta  regionale, ha  approvato la  citata perizia  di completamento
dell'importo di L. 198.584.404  per l'utilizzazione delle economie di
appalto;
  Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 80b del 2
marzo  1999  di  approvazione   della  perizia  di  completamento  in
questione;
  Visto  il nulla  osta  n. 30  del  27 ottobre  1998  del comune  di
Terranova  di Pollino  ai sensi  dell'art.  7, comma  m) della  legge
regionale n. 53/93;
  Vista l'autorizzazione  n. 9795/98  del 23 novembre  1998 dell'Ente
parco nazionale del Pollino;
  Viste la note del  25 maggio 1999, n. 7934/97 e  del 29 luglio 1999
n.  6776/99 con  le quali  la  regione Basilicata,  ufficio OO.PP.  e
difesa  del  suolo  ha  chiesto  al  Ministero  dei  lavori  pubblici
l'autorizzazione per l'utilizzo delle citate economie di appalto;
  Viste  le  risultanze  favorevoli dell'istruttoria  compiuta  sugli
elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli
interventi in  essa previsti  ai requisiti di  ammissibilita' fissati
dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;
                              Decreta:
                               Art.1.
  Ai sensi  e per  gli effetti  dell'art. 20 comma  1 della  legge 30
dicembre  1991, n.  412 come  sostituito dall'art.  8 della  legge 17
maggio  1999,  n.  144,  la  regione  Basilicata  e'  autorizzata  ad
utilizzare, per  il finanziamento della perizia  di completamento, le
economie,  ammontanti complessivamente  a  L. 198.584.404,  derivanti
dall'appalto dell'intervento denominato  "Lavori di rifacimento degli
acquedotti  e  delle   opere  di  presa  di   Terranova  del  Pollino
(Potenza)", dell'importo complessivo  di L. 1.826.000.000, finanziato
con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 1.643.400.000.
   Roma, 16 novembre 1999
                                     Il direttore generale: Cappiello