N. 187 SENTENZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Legge regione Liguria recante "Funzionamento dei gruppi consiliari e
 assegnazione del personale" - Personale estraneo all'amministrazione
 regionale gia' in servizio presso i gruppi consiliari da almeno un
 anno - Inquadramento in ruolo previo apposito concorso riservato -
 Natura transitoria della norma impugnata - Non fondatezza della
 questione.
 
 (Legge regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989).
 
 (Cost., artt. 3, 51, 97 e 117).
 
 Legge regione Toscana recante "Nuova disciplina del personale dei
 gruppi consiliari" - Personale gia' dipendente dei gruppi consiliari
 assunto "con rapporto di diritto privato" Inquadramento in ruolo
 previo apposito concorso riservato Natura transitoria della
 disposizione impugnata - Non fondatezza  della questione.
 
 (Legge regione Toscana riapprovata il 7 dicembre 1989).
 
 (Cost., artt. 51, 97 e 117).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
 della Regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989, (Modifiche  alla
 legge  regionale  30  ottobre  1984,  n. 49. Funzionamento dei gruppi
 consiliari  e  assegnazione  di  personale)  e  della  legge  Regione
 Toscana,  riapprovata  il  7 dicembre 1989, recante (Nuova disciplina
 del  personale  dei  gruppi  consiliari)  promossi  con  ricorsi  del
 Presidente  del Consiglio dei ministri, notificati il 23 ottobre e il
 23 dicembre 1989, depositati in cancelleria il 2 novembre 1989 e il 2
 gennaio  1990,  iscritti al n. 89 del registro ricorsi 1989 e al n. 1
 del registro ricorsi 1990;
    Visti gli atti di costituzione delle Regioni Liguria e Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e
 gli Avvocati Giuseppe Pericu per la Regione Liguria  e  Paolo  Barile
 per la Regione Toscana;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  del  23  ottobre  1989 il Governo ha promosso
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della  L.R.
 Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989 (recante: "Modifiche alla legge
 regionale 30 ottobre 1984 n. 49. Funzionamento dei gruppi  consiliari
 e  assegnazione di personale"), in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e
 117 della Costituzione.
    Espone  l'Avvocatura  Generale dello Stato che detta legge ha, tra
 l'altro, previsto all'art. 4 che il personale in  servizio  presso  i
 gruppi  consiliari  in  base  ad  incarico  susseguente  a  richiesta
 nominativa del Capo-gruppo, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 49 del
 30  ottobre  1984 venga - a domanda - inquadrato nelle corrispondenti
 qualifiche funzionali  del  ruolo  regionale  previo  superamento  di
 apposito concorso riservato.
     Ad  avviso  del  Governo, la riferita disposizione, col prevedere
 l'inquadramento  nei  ruoli  regionali  mediante  apposito   concorso
 riservato  al  personale  "a contratto", si pone in contrasto con gli
 artt. 3, 51 e 97 della Costituzione oltre che con le disposizioni del
 vigente  Accordo  per  il  personale  regionale,  gia' recepito dalla
 stessa Regione.
    Sostiene  l'Avvocatura  che  secondo  il  terzo comma dell'art. 97
 della Costituzione, in relazione ai principi fissati dal primo  comma
 dello  stesso  articolo,  il  concorso  e'  lo  strumento tipicamente
 ordinato a garantire la selezione dei piu' meritevoli e, percio',  ad
 assicurare  il  reclutamento  di  chi  -  per  vagliate  capacita'  e
 preparazione - meglio possa contribuire alla realizzazione  del  buon
 andamento dei pubblici uffici.
    A  tali  principi  e'  uniformato l'art. 20 della legge-quadro sul
 pubblico impiego 29 marzo  1983  n.  93,  le  cui  disposizioni  sono
 espressamente  assunte  a  regole  vincolanti  per gli effetti di cui
 all'art. 117 della Costituzione.
    La  norma  impugnata,  prosegue  l'Avvocatura,  che ha previsto un
 concorso "riservato" ad una circoscritta categoria  di  soggetti,  si
 pone percio' in contrasto con l'essenziale contenuto precettivo delle
 richiamate disposizioni, e palesemente confligge col principio  della
 omogeneizzazione  delle  posizioni  giuridiche  (stabilito all'art. 4
 della citata legge-quadro)  consentendo,  ad  esito  della  procedura
 concorsuale,  l'inquadramento  nel ruolo regionale secondo qualifiche
 funzionali non iniziali ma corrispondenti a quelle per  le  quali  e'
 stato assunto il personale "a contratto" dei gruppi consiliari.
    2.  -  Con  analogo  ricorso  del  23  dicembre 1989 il Governo ha
 impugnato la L.R. Toscana riapprovata il 7  dicembre  1989  (recante:
 "Nuova  disciplina  del  personale dei Gruppi consiliari") sollevando
 censure identiche, nella sostanza, a quelle sopra esposte.
    Rileva  il ricorrente che con la legge in esame la Regione Toscana
 si e' proposta di regolamentare il rapporto di lavoro  del  personale
 delle  segreterie  dei  gruppi  consiliari,  stabilendo che presso di
 queste possono prestare servizio esclusivamente dipendenti  pubblici,
 appartenenti  al ruolo del personale regionale ovvero comandati dallo
 Stato o da altri enti pubblici (art. 1).
    In  via  transitoria, la legge stessa ha previsto (all'art. 2) che
 il personale che abbia prestato servizio  presso  le  segreterie  dei
 gruppi  a  partire  dal  31  dicembre  1986 puo' - a domanda - essere
 ammesso ad un concorso interno riservato  per  l'inquadramento  nelle
 qualifiche funzionali del ruolo unico regionale.
    Anche detta norma viene quindi censurata in base al rilievo che la
 previsione di  un  concorso  riservato  per  l'assunzione  nel  ruolo
 organico  del  personale  regionale  si  pone  in  contrasto  con  le
 disposizioni di cui agli artt. 51 e 97 della  Costituzione  e  con  i
 principi  della  legge-quadro n. 93 del 1983 secondo cui l'accesso ai
 pubblici impieghi deve avvenire per concorso pubblico.
    Ad  avviso dell'Avvocatura dello Stato, anche altri principi della
 legge-quadro, come  quello  della  omogeneizzazione  delle  posizioni
 giuridiche,   assumerebbero   rilievo  giacche'  la  legge  impugnata
 consente,  ad  esito   della   "riservata"   procedura   concorsuale,
 l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche funzionali non
 iniziali ma corrispondenti  alle  mansioni  per  le  quali  e'  stato
 assunto,  con  rapporto  di diritto privato, il personale attualmente
 impiegato presso le Segreterie dei gruppi consiliari.
    3. - Entrambe le regioni si sono costituite in giudizio resistendo
 al ricorso.
    Osserva  la Regione Liguria che l'impugnativa del Governo si fonda
 sul presupposto che il personale indicato dall'art. 4 in esame sia in
 realta'    composto    da   soggetti   "estranei",   "mai   impegnati
 nell'espletamento di mansioni negli uffici della Regione" e  comunque
 "non... alle dipendenze dell'Amministrazione".
    Alla  base  di  questo  assunto  vi  sarebbe pero' un equivoco, ad
 avviso  della  resistente,   nell'interpretazione   della   posizione
 giuridica   che  al  personale  dei  gruppi  consiliari  deve  essere
 attualmente  riconosciuta  in  virtu'  della  legislazione  regionale
 vigente.
    La  legge  regionale  n. 49 del 1984 prevedeva che venisse messo a
 disposizione di ciascun gruppo consiliare il personale occorrente  al
 suo  funzionamento;  detto  personale  poteva  essere  scelto:  tra i
 dipendenti regionali di ruolo, con qualifica funzionale equivalente a
 quella  da  ricoprirsi,  tra  i dipendenti di enti pubblici comandati
 presso la Regione e tra estranei all'amministrazione regionale.
    In  ognuna  di  dette  ipotesi,  comunque,  il  rapporto di lavoro
 intercorre  direttamente   con   l'Ente,   che,   con   deliberazione
 dell'Ufficio  di  Presidenza, provvede al trasferimento, al comando o
 all'assunzione e quindi  assegna  ai  singoli  gruppi,  su  richiesta
 nominativa,   il  personale  previsto,  sulla  base  dei  contingenti
 stabiliti dalla legge.
    Anche  quando  la  scelta riguarda soggetti estranei, l'assunzione
 avviene mediante incarico a tempo determinato (art. 3) conferito  con
 deliberazione  dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Si
 tratterebbe  quindi  in  ogni  caso  di  personale  alle   dipendenze
 dell'Amministrazione.
    Per  le  medesime  ragioni dovrebbe escludersi che la normativa de
 qua possa confliggere  con  il  principio  della  omogeneizzazione  e
 perequazione  delle  posizioni  giuridiche  nel  pubblico impiego. La
 resistente  contesta  che  possa  esservi  violazione  del   suddetto
 principio,  e  comunque  di  quelli  di  eguaglianza, imparzialita' e
 ragionevolezza, nella scelta del legislatore regionale,  dal  momento
 che  la  disciplina  impugnata, lungi dall'essere ingiustificatamente
 discriminatoria, trova fondamento  proprio  nelle  peculiarita'  gia'
 illustrate  del  rapporto  e della posizione del personale dei gruppi
 consiliari  e  nella  esigenza  di  riequilibrare,  razionalizzare  e
 perequare la situazione determinata dalla legislazione previgente.
    4.  -  Anche la Regione Toscana ha svolto considerazioni del tutto
 analoghe. In particolare la resistente osserva che la legge impugnata
 non  ha  previsto  la partecipazione a tale concorso di soggetti "mai
 impegnati nell'espletamento  di  mansioni  negli  uffici  regionali",
 cosi'  come  si  afferma nel ricorso dello Stato. Il personale cui si
 intende  riconoscere  il  titolo  alla  partecipazione  al   concorso
 riservato e' stato assunto con rapporto di diritto privato dai gruppi
 consiliari, sulla base di un apposito finanziamento disciplinato  con
 la  legge regionale n. 78 del 23 dicembre 1976. Tale personale potra'
 in ogni caso essere  assunto,  solo  previa  verifica  dell'effettivo
 svolgimento  delle mansioni corrispondenti alle qualifiche funzionali
 definite  dalla  deliberazione  consiliare  n.  430  del   1985.   Si
 tratterebbe  in  definitiva  di  una  disciplina transitoria che, nel
 momento stesso in  cui  il  Consiglio  regionale  stabilisce  di  non
 ammettere  ulteriori  utilizzazioni  di  personale  con  rapporto  di
 diritto  privato,  tende  a  garantire   il   corretto   e   regolare
 funzionamento dei gruppi consiliari, utilizzando il personale che era
 gia'  stato  messo  a  disposizione  sulla  base   della   disciplina
 previgente.
    Anche  l'ulteriore  censura  proposta  nel ricorso dello Stato - e
 cioe' la violazione del principio di omogeneizzazione delle posizioni
 giuridiche,  che deriverebbe dall'ammissione a concorso riservato per
 qualifiche funzionali non iniziali - non  sarebbe  fondata;  cio'  in
 quanto  l'ordinamento  del  personale nella Regione Toscana, in piena
 sintonia con  gli  accordi  sindacali,  struttura  il  ruolo  secondo
 qualifiche  funzionali  alle  quali si accede direttamente, senza una
 progressione  di  carriera,  che  possa  generare  aspettative  negli
 appartenenti alle qualifiche inferiori.
    Il  carattere  eccezionale e transitorio della disciplina sarebbe,
 infine, sottolineato anche dalla circostanza che il personale assunto
 con  concorso  riservato  puo' essere immesso in ruolo solo quando si
 verificheranno le necessarie vacanze di organico nei ruoli  regionali
 (v. comma sesto dell'art. 2 della legge impugnata).
    5.  - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Liguria ha depositato
 memoria con  la  quale  ha  ulteriormente  illustrato  gli  argomenti
 precedentemente  esposti,  insistendo  per  il  rigetto  del  ricorso
 governativo.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due ricorsi del Governo riferiti in narrativa censurano,
 l'uno, l'art. 4 della legge della Regione Liguria  riapprovata  il  4
 ottobre 1989, recante "Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984
 n.  49.  Funzionamento  dei  gruppi  consiliari  e  assegnazione  del
 personale",  l'altro,  l'art.  2  della  legge  della Regione Toscana
 riapprovata  il  7  dicembre  1989  recante  "Nuova  disciplina   del
 personale dei gruppi consiliari".
    Le  norme  censurate  regolano  la  medesima  materia;  pressoche'
 identiche  sono  le  questioni  di  costituzionalita'  sollevate  con
 riferimento  agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione. I giudizi
 possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.
    Entrambe   le   Regioni  hanno  inteso  apportare  modifiche  alla
 disciplina vigente per il personale  addetto  ai  gruppi  consiliari;
 sulla  nuova disciplina il Governo non ha formulato rilievi di sorta,
 mentre ha  impugnato,  nei  confronti  sia  dell'una  che  dell'altra
 Regione,   le  norme  transitorie  recanti  disposizioni  particolari
 dirette a consentire l'immissione in  ruolo  del  personale  gia'  in
 servizio, non appartenente ai ruoli della Regione ne' comandato dallo
 Stato o da  altri  enti  pubblici.  Su  questa  base  comune  le  due
 normative  offrono  qualche  diverso  profilo;  e'  opportuno percio'
 prenderle in esame partitamente.
    2.  -  Con  la  legge  regionale  30 ottobre 1984 n. 49 la Regione
 Liguria  aveva  dettato  le  regole  concernenti   il   personale   a
 disposizione  di  ciascun  gruppo  consiliare, "occorrente per il suo
 funzionamento",  sulla  base  di  contingenti  numerici  previsti  da
 apposite  tabelle.  Tale  personale  poteva essere scelto: " a) tra i
 dipendenti  regionali   di   ruolo,   aventi   qualifica   funzionale
 equivalente a quella da ricoprirsi; b) tra i dipendenti di altri enti
 pubblici, a tal fine comandati presso la  Regione,  aventi  qualifica
 funzionale  equivalente  a  quella  da  ricoprirsi;  c)  tra estranei
 all'amministrazione regionale".
    Con la legge in esame la Regione Liguria ha soppresso quest'ultima
 categoria, lasciando ai gruppi che  non  intendano,  in  tutto  o  in
 parte,  avvalersi di personale di ruolo della regione o dipendente di
 altri enti pubblici, la possibilita' di fruire  di  un  finanziamento
 sostitutivo  di  importo  pari  alla  spesa prevista per il personale
 corrispondente.
      La censura del Governo e' rivolta esclusivamente contro l'art. 4
 della legge, che  ha  carattere  di  disposizione  transitoria.  Esso
 dispone  infatti  che  il  personale,  in servizio presso i gruppi da
 almeno un anno, scelto fra estranei all'amministrazione  regionale  -
 appartenente  cioe'  alla  categoria soppressa - venga inquadrato nel
 ruolo regionale (con qualifiche funzionali  corrispondenti  a  quelle
 per  cui  era stato assunto), previo superamento di apposito concorso
 riservato.
    Secondo l'assunto del Governo, tale norma sarebbe in contrasto con
 gli artt. 3,  51,  97  e  117  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
 relazione  agli  artt. 20 e 4 della legge quadro sul pubblico impiego
 29 marzo 1983 n. 93.
    2.1. - La questione non e' fondata.
    E'  opportuno  ricordare  che  i gruppi consiliari sono organi del
 consiglio regionale, caratterizzati da  una  peculiare  autonomia  in
 quanto  espressione,  nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti o
 delle correnti politiche che hanno presentato liste di  candidati  al
 corpo  elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei
 consiglieri. Essi pertanto contribuiscono  in  modo  determinante  al
 funzionamento    e    all'attivita'    dell'assemblea,    assicurando
 l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico  fra  le  diverse
 posizioni  politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel
 pluralismo che costituisce uno dei requisiti  essenziali  della  vita
 democratica.  Cio'  posto,  questa  Corte  ha gia' avuto occasione di
 affermare che "la valutazione delle esigenze  obiettive  proprie  dei
 gruppi   consiliari  e'  in  gran  parte  lasciata  al  discrezionale
 apprezzamento dei Consigli di ciascuna regione, di  fronte  al  quale
 questa  Corte,  in sede di giudizio di legittimita' delle leggi, puo'
 sindacare ed, eventualmente, dichiarare  incostituzionali  unicamente
 le  decisioni  di  spesa  manifestamente irragionevoli o arbitrarie".
 (cfr. sentenza n. 1130 del 1988).
    Affermazioni   siffatte   possono   estendersi   alle   leggi   di
 regolamentazione del personale assegnato  ai  gruppi  consiliari  per
 l'assolvimento dei loro compiti d'istituto.
    Cio'  posto,  in  ragione  dell'autonomia  di  cui i gruppi devono
 godere, e' del tutto naturale che sia ad  essi  stessi  demandata  la
 scelta del personale, nei limiti del contingente loro assegnato.
    Nell'ipotesi  in  cui  la  scelta  si  e'  indirizzata su estranei
 all'amministrazione, come era consentito dalla legge regionale n.  49
 del   1984,  essa  ha  dato  luogo,  mediante  assunzione  deliberata
 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (cfr. art. 3 della
 legge  regionale  citata)  ad un rapporto di impiego con la regione a
 tempo  determinato,  assimilato  per  il  trattamento   normativo   e
 previdenziale al personale non di ruolo dello Stato.
    E'  quindi  esatta  l'osservazione  della difesa della regione: la
 norma impugnata che prevede l'inquadramento nel ruolo  regionale  del
 personale suddetto non e' diretta a beneficio di "esterni", bensi' di
 personale gia'  alle  dipendenze  della  regione,  sia  pure  con  un
 rapporto   a  tempo  determinato,  avente  caratteristiche  peculiari
 connesse alla funzione svolta.
    2.2.  -  A  questo  punto  e'  agevole  rilevare come non sussista
 violazione di nessuno dei parametri  costituzionali  prospettati  dal
 Governo. Non sussiste violazione dell'art. 3 e tantomeno dell'art. 51
 della Costituzione - per quest'ultimo manca qualsiasi motivazione sia
 perche'  non  e'  intaccato  il  principio  di  eguaglianza,  data la
 speciale situazione dei soggetti cui la norma e' rivolta, sia perche'
 la  disciplina  adottata  in  via  transitoria,  conseguenziale  alle
 modifiche  apportate  nel  regime,  non  puo'  essere   tacciata   di
 irragionevolezza,   tanto  piu'  che  essa  si  muove  nel  solco  di
 molteplici precedenti in materia di pubblico impiego, sia statale che
 regionale o di altri enti pubblici.
    2.3.  -  Una  piu'  diffusa  motivazione  sorregge  la censura del
 governo in ordine  ai  profili  dell'art.  97  della  Costituzione  e
 dell'art.  117  riferito  agli  artt.  4  e 20 della legge quadro sul
 pubblico impiego n. 93 del 1983; ma  le  argomentazioni  addotte  non
 appaiono  convincenti.  Alla  stregua  delle  affermazioni piu' volte
 ribadite da questa Corte (cfr. sentt. nn. 1130  del  1988  e  21  del
 1989),    la    violazione   del   principio   del   buon   andamento
 dell'amministrazione non puo' esser invocata se non quando si  assuma
 l'arbitrarieta'  o  la  manifesta  irragionevolezza  della disciplina
 impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma,  della
 Costituzione.  Nel  caso in esame non soltanto e' da escludere che il
 legislatore   regionale   abbia   operato   scelte    arbitrarie    o
 irragionevoli, ma risulta altresi' che la soluzione adottata risponde
 al fine di facilitare l'attuazione delle modifiche  introdotte  nella
 disciplina  del  personale assegnato ai gruppi, modifiche improntate,
 come si e' visto, a criteri di maggior rigore, in armonia con  l'art.
 97, primo comma, della Costituzione.
    Questa  Corte ha parimenti piu' volte riconosciuto come l'art. 97,
 terzo comma, della Costituzione disponga per  l'accesso  al  pubblico
 impiego  la  regola del concorso quale "sistema preferibile" o, se si
 vuole,  "normale",  pur  sempre  derogabile  pero'  dal   legislatore
 ordinario  nel  rispetto  dei  principi fissati dal primo comma dello
 stesso art. 97 (cfr. sent. n. 81 del 1983). La deroga  apportata  nel
 caso  in  esame,  avuto  riguardo  alla situazione dei soggetti per i
 quali e'  disposta,  non  e'  certo  priva  di  giustificazione,  ne'
 contrasta  con  tali  principi,  di guisa che deve riconoscersi, come
 anche  sotto  questo  profilo,  non  sussista  alcuna  illegittimita'
 costituzionale.  Quanto  ora  detto  vale  egualmente  per la dedotta
 violazione dell'art. 117 in relazione all'art. 20 della legge  quadro
 del pubblico impiego, non potendosi interpretare tale norma nel senso
 che esso attribuisca alla regola del concorso pubblico una  rigidita'
 assoluta  che escluda la possibilita' per il legislatore regionale di
 derogarvi in casi speciali. Ma nemmeno e'  dato  ravvisare  contrasto
 con    l'art.    4    della   legge-quadro   citata   ("principi   di
 omogeneizzazione"), poiche' e' previsto che l'inquadramento nel ruolo
 regionale  avvenga  nelle corrispondenti qualifiche funzionali, fermo
 il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, con  la  sola  ovvia
 eccezione dell'eta'.
    Le  suesposte  considerazioni  inducono  pertanto a concludere per
 l'infondatezza  della  questione,  a  prescindere  dal  rilievo,   in
 precedenza riportato e riconosciuto esatto, che nel caso in esame non
 puo'  parlarsi  di  assunzione  di  personale  esterno,  giacche'   i
 possibili  beneficiari  della  normativa  transitoria  sospettata  di
 incostituzionalita' sono gia' alle  dipendenze  della  regione  quali
 fuori ruolo a tempo determinato.
    3.  -  La  Regione Toscana, con la legge riapprovata il 7 dicembre
 1989, ha, a sua volta, emanato nuove norme sul personale addetto alle
 segreterie dei gruppi consiliari.
    In  forza  dell'art.  1  di detta legge restano ammessi a prestare
 servizio nelle segreterie dei  gruppi  esclusivamente  dipendenti  di
 ruolo  della  regione,  ovvero  comandati dallo Stato o da altri enti
 pubblici;  e'  vietato  ai  gruppi  stessi  assumere   alle   proprie
 dipendenze altri soggetti anche a tempo determinato.
    La  norma transitoria (espressamente qualificata tale) dell'art. 2
 prevede  che  il  personale  dipendente  dai  gruppi  consiliari  con
 rapporto  di  diritto privato possa essere inquadrato nel ruolo unico
 regionale mediante concorso interno riservato.
    Detta  norma  e'  stata impugnata dal Governo per violazione degli
 artt. 51 e 97 della Costituzione oltre che dei principi di  cui  alla
 legge quadro 29 marzo 1983 n. 93.
    3.1. - La questione non e' fondata.
    La  normativa  della Regione Toscana obbedisce ai medesimi criteri
 che  hanno  ispirato  la  Regione  Liguria  per  quanto  concerne  le
 disposizioni prese in esame in precedenza.
    Anche  in  questo  caso  la  regione,  innovando la disciplina del
 personale assegnato ai  gruppi  consiliari,  ha  voluto  adottare  la
 regola di maggior rigore, quella cioe' della esclusiva scelta di tale
 personale nell'ambito dei dipendenti di ruolo  della  regione  oppure
 dello Stato o di altri enti pubblici.
    Il  problema  del personale, gia' in servizio presso i gruppi, che
 viene ad essere escluso dalle nuove disposizioni e'  stato  parimenti
 risolto  con  la norma transitoria dianzi citata (art. 2 della legge)
 che prevede l'inquadramento dello stesso nel  ruolo  unico  regionale
 mediante concorso interno riservato.
    Poiche'  le  censure  proposte dal Governo sono del tutto simili a
 quelle formulate nei confronti dell'art. 4 della legge della  Regione
 Liguria  -  identici  sono i parametri costituzionali di riferimento,
 fatta eccezione per l'art. 3 che  non  e'  richiamato  nei  confronti
 della  Regione  Toscana  - valgono integralmente anche in questo caso
 tutte le considerazioni svolte sub 2.1., 2.2., 2.3.
    3.2.  -  Le differenze esistenti fra le due normative non incidono
 sulla sostanza della questione. Vero e', infatti,  che  il  personale
 cui la norma transitoria di inquadramento e' diretta non e' personale
 gia' assunto dalla regione, trattandosi di  soggetti  dipendenti  dai
 gruppi  "con rapporto di diritto privato". Ma, avendo i gruppi natura
 di organi del Consiglio regionale, si tratta pur sempre di  personale
 adibito,  col  consenso  della  regione,  a  compiti istituzionali, e
 anch'esso quindi puo' essere  considerato,  almeno  lato  sensu,  non
 "esterno" alla regione.
    Quanto al fatto che la Regione Toscana prevede l'inquadramento nel
 ruolo  del  personale  in  discussione  nel   momento   in   cui   si
 verificheranno   le  vacanze  dei  posti  corrispondenti  alle  varie
 qualifiche funzionali, esso non e' influente ai fini  della  presente
 decisione;   si   e'  in  presenza  del  resto  di  una  disposizione
 caratterizzata da maggior rigore amministrativo.
    4. - Riconosciuta l'infondatezza delle questioni sollevate dai due
 ricorsi proposti dal Governo, e' opportuno ribadire che la  Corte  ha
 potuto  escludere  l'illegittimita'  delle  norme denunciate muovendo
 dalla premessa che  dette  norme  recano  disposizioni  di  carattere
 transitorio,  finalizzate  al  passaggio  alla  nuova  disciplina  di
 regime, che appare piu' rigorosa  e  piu'  coerente  con  i  principi
 applicabili alla materia.
    E'   inoltre   da   sottolineare   che,   adottando   tale   nuova
 regolamentazione, le regioni non potevano non tener  conto  -  ed  e'
 appunto  per questo che sono state previste le norme transitorie - di
 una situazione che, sia pure attraverso sistemazioni successive, trae
 origine  da  circostanze ed esigenze eccezionali connaturate al primo
 impianto dei gruppi consiliari.  Il  ruolo  politico  propulsivo  dei
 gruppi  e'  stato  particolarmente  importante  e delicato nella fase
 costitutiva  delle  regioni  a  statuto  ordinario,   necessariamente
 imperniata   sull'attivita'   dei   Consigli   regionali;  e'  dunque
 perfettamente comprensibile che i gruppi consiliari si siano  avvalsi
 dell'opera  di  personale  scelto, anche al di fuori dei ranghi della
 pubblica   amministrazione,   secondo   criteri   non   soltanto   di
 professionalita',  ma  anche  di  omogeneita'  politica.  La Corte ha
 tenuta presente una siffatta  realta'  che,  come  si  e'  detto,  si
 ricollega  ad irrinunciabili esigenze e a circostanze particolari: ne
 discende che la  normativa  impugnata,  in  tanto  ha  potuto  essere
 valutata  in  modo  non sfavorevole, in quanto diretta esclusivamente
 alla  definitiva  eliminazione  delle  conseguenze  di   un   periodo
 eccezionale ormai da tempo concluso.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:
       a)  la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4
 della legge della Regione  Liguria  riapprovata  il  4  ottobre  1989
 (Modifiche  alla legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49 "Funzionamento
 dei gruppi consiliari.  Assegnazione  di  personale")  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  51,  97  e  117 della Costituzione, dal
 Presidente del Consiglio dei  ministri  con  il  ricorso  di  cui  in
 epigrafe;
       b)  la  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2
 della legge della Regione Toscana  riapprovata  il  7  dicembre  1989
 ("Nuova  disciplina  del personale dei Gruppi consiliari") sollevata,
 in riferimento agli artt.  51,  97  e  117  della  Costituzione,  dal
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il  ricorso di cui in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0438