Scioglimento della societa' cooperativa "Edilizia nuovo mondo a r.l.", in Belluno.(GU n.277 del 27-11-1997)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Belluno Visto il primo comma dell'art. 2544 del codice civile, che prevede, tra l'altro, lo scioglimento di diritto con perdita della personalita' giuridica delle societa' cooperative edilizie di abitazione che non abbiano depositato in tribunale i bilanci relativi agli ultimi due anni; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata alla competenza degli uffici provinciali del lavoro, trasformati in direzioni provinciali del lavoro con decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, la procedura di adozione del provvedimento di scioglimento delle societa' cooperative, senza nomina del commissario liquidatore; Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della societa' cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato articolo 2544 del codice civile; Decreta: La societa' cooperativa edilizia di abitazione di seguito indicata e' sciolta di diritto, ai sensi del combinato disposto del primo comma dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi attivita' o pendenze attive: societa' cooperativa "Edilizia nuovo mondo a r.l.", con sede in Belluno, costituita per rogito notaio Giorgio Molinari Raimondi in data 21 ottobre 1977, repertorio n. 29144, registro societa' n. 2515, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 464/154840. Belluno, 17 novembre 1997 p. Il direttore reggente: Alfan