MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 23 giugno 1999 

  Direttiva in materia di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
costituite esclusivamente  fra appartenenti alle Forze  armate e alle
Forze di polizia  che abbiano usufruito di  contributi. (Direttiva n.
2318).
(GU n.228 del 28-9-1999)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  L'art. 9, comma primo, della legge  30 aprile 1999, n. 136, prevede
che  le cooperative  edilizie  costituite a  proprieta' indivisa  fra
appartenenti alle  Forze armate e  alle Forze di polizia  che abbiano
usufruito  di  contributi ai  sensi  dell'art.  7, terzo  comma,  del
decreto-legge 13  agosto 1975,  n. 376, convertito  con modificazioni
dalla  legge  16  ottobre  1975,   n.  492,  possono  trasformarsi  a
proprieta' individuale previa autorizzazione del Ministero dei lavori
pubblici  e con  delibera  adottata dall'assemblea  dei  soci con  le
modalita' prescritte  per le modifiche dell'atto  costitutivo e dello
statuto delle societa' per azioni.
  Il rilascio della predetta  autorizzazione e' condizione necessaria
all'ottenimento  del nulla  osta alla  stipulazione dei  contratti di
mutuo  edilizio, individuale,  di cui  all'art. 139  del testo  unico
delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
  Pertanto, poiche'  con legge  29 dicembre  1969, n.  1073, articolo
unico, la competenza relativa alla  concessione del citato nulla osta
alla  stipulazione dei  contratti di  mutuo edilizio  individuale, e'
stata gia' devoluta ai provveditorati regionali alle opere pubbliche,
si  ritiene opportuno  attribuire  ai medesimi,  anche le  competenze
previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 71 del decreto del Presidente
della  Repubblica 19  giugno  1979, n.  348,  le competenze  previste
dall'art.  9 della  legge 30  aprile  1999, n.  136, sono,  altresi',
attribuite alla regione autonoma della Sardegna.
  Alle  cooperative   a  proprieta'  indivisa,  che   si  trasformano
avvalendosi  della  facolta' prevista  dalla  legge  n. 136/1999,  si
applicano le disposizioni dettate  in materia di cooperative edilizie
a proprieta' individuale  dal testo unico 28 aprile 1938,  n. 1165, e
successive modificazioni.
  L'autorizzazione di  cui all'art.  9, primo  comma, della  legge 30
aprile 1999, n. 136, e' subordinata:
  a)   alla  consegna   di   tutti  gli   alloggi  sociali   compresi
nell'edificio  assistito dal  contributo  statale,  da effettuare  ai
sensi e per gli effetti dell'art.  98 del testo unico 28 aprile 1938,
n. 1165, e dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;
  b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari.
  Da qui  l'esigenza che  detta autorizzazione venga  rilasciata dopo
accurati accertamenti  tendenti a  verificare sia  l'appartenenza dei
soci assegnatari alle  Forze armate e di polizia, sia  il possesso da
parte  degli  stessi  soci  dei requisiti  soggettivi  richiesti  dal
richiamato testo  unico per ottenere l'attribuzione  in proprieta' di
case costruite da cooperative edilizie fruenti di contributo statale.
  Per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti posseduti dai soci
assegnatari, e' necessario richiamare l'attenzione sulle disposizioni
gia' impartite  da questo  Ministero con  la direttiva  n. 57  del 13
gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 74 del 29 marzo
1995, che, in  allegato, individua la documentazione  da produrre per
ottenere  il nulla  osta  alla stipulazione  del  contratto di  mutuo
edilizio individuale  (art. 139  del testo unico  28 aprile  1938, n.
1165).
  I  provveditorati  regionali  alle  opere pubbliche  e  la  Regione
autonoma  della Sardegna  provvederanno,  altresi',  al rilascio  del
nulla osta  di cui al terzo  comma dell'art. 9 della  legge 30 aprile
1999, n. 136.
  L'autorizzazione di  cui all'art.  9, terzo  comma, della  legge 30
aprile 1999, n. 136, e' subordinata:
  a) all'accertamento,  mediante sopralluogo  tecnico, dell'autonomia
dei singoli fabbricati realizzati dalla stessa cooperativa;
  b)  alla verifica  dell'avvenuta  consegna, da  parte degli  organi
sociali  della  cooperativa, di  tutti  gli  alloggi compresi  in  un
medesimo edificio.
  Sara'  cura  degli  uffici   in  indirizzo  trasmettere,  a  questo
Ministero,  copia  dei  provvedimenti  emanati  in  adempimento  alle
prescrizioni di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136.
  La presente  direttiva, previa  registrazione da parte  della Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 23 giugno 1999
                                                 Il Ministro: Micheli
Registrata alla Corte dei conti il 25 agosto 1999
Registro n. 2 Lavoro pubblici, foglio n. 216