Direttiva in materia di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che abbiano usufruito di contributi. (Direttiva n. 2318).(GU n.228 del 28-9-1999)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI L'art. 9, comma primo, della legge 30 aprile 1999, n. 136, prevede che le cooperative edilizie costituite a proprieta' indivisa fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono trasformarsi a proprieta' individuale previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' per azioni. Il rilascio della predetta autorizzazione e' condizione necessaria all'ottenimento del nulla osta alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio, individuale, di cui all'art. 139 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Pertanto, poiche' con legge 29 dicembre 1969, n. 1073, articolo unico, la competenza relativa alla concessione del citato nulla osta alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale, e' stata gia' devoluta ai provveditorati regionali alle opere pubbliche, si ritiene opportuno attribuire ai medesimi, anche le competenze previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, le competenze previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono, altresi', attribuite alla regione autonoma della Sardegna. Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si trasformano avvalendosi della facolta' prevista dalla legge n. 136/1999, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprieta' individuale dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. L'autorizzazione di cui all'art. 9, primo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' subordinata: a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131; b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari. Da qui l'esigenza che detta autorizzazione venga rilasciata dopo accurati accertamenti tendenti a verificare sia l'appartenenza dei soci assegnatari alle Forze armate e di polizia, sia il possesso da parte degli stessi soci dei requisiti soggettivi richiesti dal richiamato testo unico per ottenere l'attribuzione in proprieta' di case costruite da cooperative edilizie fruenti di contributo statale. Per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari, e' necessario richiamare l'attenzione sulle disposizioni gia' impartite da questo Ministero con la direttiva n. 57 del 13 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1995, che, in allegato, individua la documentazione da produrre per ottenere il nulla osta alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale (art. 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165). I provveditorati regionali alle opere pubbliche e la Regione autonoma della Sardegna provvederanno, altresi', al rilascio del nulla osta di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136. L'autorizzazione di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' subordinata: a) all'accertamento, mediante sopralluogo tecnico, dell'autonomia dei singoli fabbricati realizzati dalla stessa cooperativa; b) alla verifica dell'avvenuta consegna, da parte degli organi sociali della cooperativa, di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio. Sara' cura degli uffici in indirizzo trasmettere, a questo Ministero, copia dei provvedimenti emanati in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 1999 Il Ministro: Micheli Registrata alla Corte dei conti il 25 agosto 1999 Registro n. 2 Lavoro pubblici, foglio n. 216