MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 7 ottobre 1996, n. 1520 

  Procedure di valutazione di impatto ambientale.
(GU n.277 del 26-11-1996)
 
 Vigente al: 26-11-1996  
 

                                   A  tutte  le amministrazioni dello
                                  Stato
                                  Alle regioni
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Ai commissari di Governo
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Commissione per  le  Comunita'
                                  europee
 La  procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, persegue la finalita' - di cui  si
fa,  del  resto, espressamente, carico l'art. 6, comma 1, lettera f),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377,  che  disciplina  l'istruttoria  -  di  verificare  l'impatto
complessivo  del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di
qualita' finale.
  Presupposto, dunque, per il corretto svolgimento di tale  procedura
appare   essere   necessariamente   la  prospettazione  del  progetto
dell'intera opera rientrante in una delle categorie di cui  al  primo
comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  377/1988  o  di  quello  relativo alla globalita' degli
interventi  su  opere  gia'  esistenti,  ove  si  versi  nell'ipotesi
prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
  Tale  esigenza e' particolarmente evidente per quelle opere che non
possono essere concepite fin dall'inizio se non  unitariamente,  come
e' il caso, ad esempio, degli impianti industriali, ma deve ritenersi
ugualmente  presente anche per le opere suscettibili di realizzazioni
frazionate nel tempo nonche' per gli interventi  su  opere  esistenti
che si atteggino come modifiche progressive delle stesse.
  Non  a  caso,  del  resto,  l'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 377/1988, nell'individuare  i  progetti  di
massima  da sottoporre alla procedura di V.I.A. avverte la necessita'
di precisare, proprio in relazione alle  autostrade  e  alle  vie  di
rapida  comunicazione (comma 2, lettera e) - ovverosia alle opere che
con maggior frequenza danno luogo a realizzazioni  o  interventi  per
fasi  parziali  -  che  i  progetti  da  comunicare devono intendersi
"riferiti all'intero tracciato"  "ovvero  a  tronchi  funzionali"  da
sottoporre  alle  procedure  di  riferimento  purche'  siano comunque
definite le ipotesi di massima concernenti l'intero  tracciato  nello
studio di impatto ambientale.
  Il  che  risponde, poi, alla logica intrinseca della valutazione di
impatto   ambientale,   atteso   che   questa   deve   prendere    in
considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo
segmento  dell'opera,  anche  le  interazioni  degli  impatti indotte
dall'opera complessiva sul sistema  ambientale,  che  non  potrebbero
essere  apprezzate  nella  loro completezza se non con riguardo anche
agli interventi che, ancorche' al momento non ne sia  prospettata  la
realizzazione,  siano  poi  posti  in  essere  (o sia inevitabile che
vengano  posti  in  essere)  per  garantire  la  piena  funzionalita'
dell'opera stessa.
  In  questa  prospettiva,  particolare  attenzione deve essere posta
nella effettuazione della procedura di V.I.A., allorche' ci si  trovi
in  presenza  di iniziative che tendano a modificare sostanzialmente,
ai sensi del comma secondo dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri n. 377/1988, le caratteristiche di opere gia'
esistenti non sulla base di un progetto di unitaria attuazione, ma in
via di progressivo adeguamento.
  Tra tali iniziative non possono non rientrare anche le terze corsie
autostradali aggiuntive.
  Il citato comma 2  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri n. 377/1988, infatti, menziona espressamente
le  opere  suddette  fra  gli  interventi  comportanti  una  modifica
sostanziale delle opere varie preesistenti.
  Per  esse  sarebbe,  dunque,  richiesta la procedura di V.I.A., ove
quest'ultima  non  fosse  espressamente  esclusa  dalla  norma,   con
previsione  derogatoria,  in  relazione  alle  affermate  esigenze di
sicurezza del traffico e del mantenimento del livello di esercizio.
  Poiche', pero', su tale deroga  si  e'  espressa  negativamente  la
Commissione  CEE  con il parere del 7 luglio 1993, e' evidente che le
opere in questione restano assoggettate, alla pari di tutti gli altri
interventi previsti dal piu' volte menzionato art. 1,  comma  2,  del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, alla
procedura di V.I.A.
  Nell'ipotesi anzidette, la eventuale pronuncia sulla compatibilita'
ambientale emessa su singoli progetti puo' rivelarsi non esaustiva di
tutti gli elementi istruttori richiesti,  venendosi,  ad  esempio,  a
modificare,   per  effetto  della  prospettazione  di  un  intervento
successivo,  relativo  ad  altro  tratto  della  stessa   opera,   la
originaria  previsione  di  impatto  ambientale,  a causa di una piu'
diffusa  utilizzazione  dell'opera  stessa,  indotta  dall'intervento
originariamente non previsto.
  Verificandosi  una  siffatta  eventualita',  occorre distinguere le
ipotesi in cui il nuovo intervento produca effetti ambientali indotti
su parti di  opere  esistenti  non  interessate  da  alcun  ulteriore
intervento,  da quelle nelle quali tali effetti si producano a carico
di opere distintamente progettate  e  sottoposte  alla  procedura  di
V.I.A., ma non ancora realizzate.
  Nel  primo  caso,  evidentemente,  non  essendovi  spazio  per  una
valutazione di  impatto  ambientale  sull'esistente,  l'apprezzamento
degli  effetti  indotti  costituira'  uno  degli aspetti della V.I.A.
relativa al nuovo progetto.
  Nel secondo caso, invece, le  procedure  di  V.I.A.  relative  alle
opere  correlate,  ancorche'  gia'  positivamente espletate, dovranno
essere evidentemente rinnovate insieme con quella afferente la  nuova
proposta, per tener conto degli eventuali ulteriori impatti derivanti
da quest'ultima.
  Ne'  puo'  considerarsi  preclusivo  di tale doverosa rivalutazione
l'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre  1988,  ai  sensi  del  quale  "il  giudizio  di
compatibilita'  ..  e'  reso  con  atto  definitivo,"  giacche'  tale
indicazione  deve,  in  ossequio,   al   principio   generale   della
presupposizione,  vigente  nel  nostro  ordinamento,  necessariamente
correlarsi  alla  completezza  della   progettazione   portata   alla
valutazione.
  Diversamente,  verrebbe  inammissibilmente a trasferirsi in capo ai
soggetti redattori dei progetti il potere  di  determinare  i  limiti
della  procedura  di  V.I.A., attraverso la sottoposizione ad essa di
porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, percio'
stesso,  non  suscettibili  di  apprezzamento  circa  i  "livelli  di
qualita' finale",  di  una  pronuncia  di  compatibilita'  ambientale
asseritamente  non modificabile, con conseguente espropriazione delle
competenze istituzionali di questo Ministero e  sostanziale  elusione
delle finalita' perseguite dalla legge.
  Va  aggiunto  che  la  rivalutazione delle pronunce gia' emesse, al
verificarsi dei  presupposti  sopraindicati,  non  incontra  ostacolo
neppure  nell'avvenuta  indizione  delle gare di appalto sui relativi
progetti, ridondando a carico del soggetto  appaltante  le  eventuali
conseguenze  nei  rapporti con i terzi, derivanti da una inadeguata o
parziale progettazione, che non si sia data carico  fin  dall'inizio,
della globalita' dell'intervento.
                                                  Il Ministro: RONCHI
 Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 259
          ------------
          AVVERTENZA:
             La  presente  circolare,  gia' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 256 del  31  ottobre  1996,
          viene  ripubblicata  dopo la registrazione effettuata dalla
          Corte  dei  conti,  che  ha  ritenuto  trattarsi  di   atto
          sottoposto al controllo preventivo di legittimita'.