Marcatura delle apparecchiature telefoniche cordless a tecnologia DECT.(GU n.162 del 14-7-1997)
Vigente al: 14-7-1997
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, relativa alle nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva n. 93/97/CEE; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, relativo all'attuazione della direttiva n. 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva n. 92/31/CEE, dalla direttiva n. 93/68/CEE e dalla direttiva n. 93/97/CEE; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160, concernente la procedura nazionale di approvazione dei terminali di telecomunicazioni; Considerato che il terminale paneuropeo di tipo numerico a tecnologia DECT (digital enhanced cordless telecommunications), per il quale sono state adottate le regole tecniche comuni CTR6 e CTR10, e' soggetto, se destinato ad essere collegato alla rete numerica europea ISDN, alla marcatura prevista dall'allegato 8 al decreto legislativo n. 614 del 1996; Considerato che la stessa apparecchiatura terminale a tecnologia DECT, se destinata ad essere collegata alla rete analogica nazionale (PSTN), deve essere opportunamente modificata nella sua interfaccia di rete in modo da essere trasformata da numerica in analogicae che in tal caso e' soggetta alla legge n. 109 del 1991 ed al decreto ministeriale n. 160 del 1997 e, quindi, alla prevista marcatura nazionale; Considerato che in caso di modifica dell'interfaccia l'apparecchiatura terminale non e' piu' collegabile alla rete numerica europea; Considerata la necessita' di fornire alle autorita' preposte alla sorveglianza del mercato indicazioni precise circa gli ambiti della funzione di controllo e di evitare difficolta' al mercato stesso; Si precisa quanto segue: a) nel caso in cui le apparecchiature DECT sono destinate ad essere collegate alla rete pubblica numerica (digitale), esse sono soggette alla marcatura prevista dall'allegato 8 al decreto legislativo n. 614 del 1996; b) nel caso in cui le apparecchiature DECT sono destinate ad essere collegate alla rete pubblica analogica italiana (PSTN), esse devono essere dotate della marcatura prevista dal decreto ministeriale n. 160 del 1997 nonche' della marcatura CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica di cui al decreto legislativo n. 615 del 1996; c) quanto previsto al punto b) ha validita' generale e si applica a tutte le tipologie di terminali con interfaccia analogica verso la rete pubblica nazionale di telecomunicazioni; d) al fine di facilitare l'individuazione, da parte delle autorita' preposte alla sorveglianza del mercato, delle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate alla rete numerica ISDN e di quelle destinate ad essere collegate alla rete analogica, si suggerisce ai costruttori di tali apparecchiature di riportare anche sul relativo imballaggio la marcatura europea nel caso a), la marcatura nazionale nel caso b) o, in alternativa alle marcature suddette, l'indicazione del tipo di rete a cui esse possono essere collegate, ossia alla rete numerica nel caso a) o alla rete analogica nel caso b). Il Ministro: Maccanico