MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

CIRCOLARE 4 luglio 1997, n. 3259 

  Marcatura delle  apparecchiature telefoniche cordless  a tecnologia
DECT.
(GU n.162 del 14-7-1997)
 
 Vigente al: 14-7-1997  
 

  Vista  la  legge  28  marzo  1991,  n.  109,  relativa  alle  nuove
disposizioni in  materia di  allacciamenti e collaudi  degli impianti
telefonici interni;
  Visto il  decreto legislativo  12 novembre  1996, n.  614, relativo
all'attuazione   della  direttiva   n.   91/263/CEE  concernente   il
ravvicinamento delle  legislazioni degli  Stati membri  relative alle
apparecchiature terminali di  telecomunicazioni, incluso il reciproco
riconoscimento della loro conformita',  modificata dalla direttiva n.
93/68/CEE ed integrata dalla direttiva n. 93/97/CEE;
  Visto il  decreto legislativo  12 novembre  1996, n.  615, relativo
all'attuazione   della  direttiva   n.  89/336/CEE   in  materia   di
ravvicinamento delle  legislazioni degli  Stati membri  relative alla
compatibilita'  elettromagnetica,   modificata  ed   integrata  dalla
direttiva  n.  92/31/CEE,  dalla   direttiva  n.  93/68/CEE  e  dalla
direttiva n. 93/97/CEE;
  Visto il decreto  ministeriale 17 aprile 1997,  n. 160, concernente
la   procedura   nazionale   di   approvazione   dei   terminali   di
telecomunicazioni;
  Considerato  che  il  terminale   paneuropeo  di  tipo  numerico  a
tecnologia DECT  (digital enhanced cordless  telecommunications), per
il quale sono state adottate le  regole tecniche comuni CTR6 e CTR10,
e'  soggetto, se  destinato ad  essere collegato  alla rete  numerica
europea  ISDN, alla  marcatura  prevista dall'allegato  8 al  decreto
legislativo n. 614 del 1996;
  Considerato che  la stessa  apparecchiatura terminale  a tecnologia
DECT, se destinata ad essere  collegata alla rete analogica nazionale
(PSTN), deve  essere opportunamente modificata nella  sua interfaccia
di rete in  modo da essere trasformata da numerica  in analogicae che
in tal  caso e'  soggetta alla legge  n. 109 del  1991 ed  al decreto
ministeriale  n. 160  del  1997 e,  quindi,  alla prevista  marcatura
nazionale;
  Considerato    che   in    caso   di    modifica   dell'interfaccia
l'apparecchiatura  terminale  non  e'   piu'  collegabile  alla  rete
numerica europea;
  Considerata la  necessita' di fornire alle  autorita' preposte alla
sorveglianza del  mercato indicazioni precise circa  gli ambiti della
funzione di controllo e di evitare difficolta' al mercato stesso;
  Si precisa quanto segue:
  a) nel caso in cui le apparecchiature DECT sono destinate ad essere
collegate alla rete pubblica  numerica (digitale), esse sono soggette
alla marcatura prevista dall'allegato 8 al decreto legislativo n. 614
del 1996;
  b) nel caso in cui le apparecchiature DECT sono destinate ad essere
collegate alla  rete pubblica analogica italiana  (PSTN), esse devono
essere dotate  della marcatura  prevista dal decreto  ministeriale n.
160 del 1997 nonche' della  marcatura CE relativa alla compatibilita'
elettromagnetica di cui al decreto legislativo n. 615 del 1996;
  c) quanto previsto al punto b) ha validita' generale e si applica a
tutte le  tipologie di terminali  con interfaccia analogica  verso la
rete pubblica nazionale di telecomunicazioni;
  d) al fine di facilitare l'individuazione, da parte delle autorita'
preposte  alla   sorveglianza  del  mercato,   delle  apparecchiature
terminali destinate ad essere collegate  alla rete numerica ISDN e di
quelle  destinate  ad  essere   collegate  alla  rete  analogica,  si
suggerisce ai costruttori di  tali apparecchiature di riportare anche
sul  relativo  imballaggio  la  marcatura europea  nel  caso  a),  la
marcatura  nazionale nel  caso b)  o, in  alternativa alle  marcature
suddette, l'indicazione  del tipo di  rete a cui esse  possono essere
collegate, ossia alla rete numerica nel caso a) o alla rete analogica
nel caso b).
                                               Il Ministro: Maccanico