Modificazione ed ulteriori integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33. Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettivita' nel turismo. Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8(GU n.34 del 23-8-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 14 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, le parole "cinque punti" sono sostituite dalle parole "tre punti". 2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, e' aggiunto il seguente periodo: "Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera e' pari al tasso della raccolta, oltre alla maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro del Tesoro con proprio decreto". 3. All'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, e' aggiunto il seguente comma: "4. Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le operazioni di rinegoziazione di mutui gia' contratti, ordinari o in valuta, sempreche' dagli stessi risulti la destinazione di cui all'art. 2". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 7 maggio 1997 BRACALENTE