MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2001 

Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale  per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in
favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. "Nuova FMI", unita' di
Caserta e Milano. (Decreto n. 30456).
(GU n.13 del 16-1-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.p.a. Nuova FMI;
  Visto il decreto direttoriale datato 4 agosto 2000, con il quale e'
stato  concesso,  a  decorrere  dal  1  marzo  2000,  il  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma
1, della legge n. 223/1991;
  Visto  il decreto ministeriale datato 5 novembre 2001, con il quale
e'  stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n.
223/1991 della summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma
2,  legge  n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato
5 novembre  2001,  e'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Nuova FMI, con sede in S. Marco Evangelista
(Caserta),  unita'  di  Caserta  per un massimo di cinquantuno unita'
lavorative,  Milano  per  un  massimo di tre unita' lavorative per il
periodo dal 1 marzo 2001 al 31 agosto 2001, art. 3, comma 2, legge n.
223/1991  -  Sentenza tribunale del 1 marzo 2000, n. 8051, contributo
addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 novembre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi