N. 393 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 1987- 5 giugno 1990
N. 393 Ordinanza emessa il 30 novembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1990) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Romei Paride ed altri contro Ministero della pubblica istruzione Istruzione pubblica - Immissione in ruolo nella scuola secondaria ed artistica dei docenti abilitati che abbiano prestato servizio, in qualita' di incaricati, nell'anno scolastico 1980-81 - Mancata previsione dell'immissione in ruolo del personale docente abilitato con titolo a supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 - Ingiustificato deteriore trattamento del personale supplente rispetto a quello incaricato, a parita' di stato giuridico e trattamento economico - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986. (Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 34 e 57). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.26 del 27-6-1990 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2488/1982 proposto da Romei Paride, Tortora Luciano, Labanchi Gabriella, Anastasio Valeria, Capalbo Filomena Alba, Valentino Olimpia, Petrocelli Carolina, Taraschi Flora, Allocati Anna, Bonadies Marina, Mauro Rosalba, Barletta Immacolata, Ricciardi Alfonsina, Sciubba Filomena, Manfrecola Rosa, Mazzone Luciana Antonietta, Grieco Ciro, Scuotto Gabriella, Testa Claudia, Casrta Biana Maria, Conte Giovanni Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Colacino e Silio Aldo Violante, elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, viale delle Milizie 106, contro il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento della c.m. 21 luglio 1982, n. 230, nella parte in cui non consente l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati, titolari di supplenza annuale nell'a.s. 1981/82; Visto il ricorso con i documenti allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti del giudizio; Uditi nella pubblica udienza del 30 novembre 1987 il relatore dott. Marzio Branca, l'avv. Vincenzo Colacino per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Palmieri per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O I ricorrenti sono insegnanti non di ruolo della scuola secondaria provvisti di abilitazione che hanno prestato servizio con nomina del provveditore agli studi in qualita' di supplenti annuali nell'anno scolastico 1981/82. Con la legge 20 maggio 1982, n. 270, e' stata disposta l'immissione in ruolo nella scuola secondaria, con decorrenza giuridica 10 settembre 1982, degli insegnanti che hanno prestato servizio in qualita' di "incaricati" abilitati nell'a.s. 1980/81 (artt. 34 e 57). Il Ministero della pubblica istruzione, con Circolare n. 230 del 21 luglio 1982, ha dettato le istruzioni per l'applicazione delle norme suddette, escludendo coloro che, comne i ricorrenti, avevano ottenuto - anziche' l'incarico nell'a.s. 1980/81 - la supplenza annuale nell'a.s. 1981/82. Con il ricorso in epigrafe si chiede l'annullamento della anzidetta circolare denunciando l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni della legge n. 270/1982 (artt. 34 e 57), delle quali la prima costituisce puntuale applicazione, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. La non manifesta infondatezza dell'eccezione risulterebbe dalla considerazione che i supplenti con nomina annuale del provveditore agli studi formerebbero una categoria di docenti del tutto corrispondente a quella degli incaricati, identici essendo lo stato giuridico, il trattamento economico ed anche le graduatorie provinciali in cui sono iscritti. La diversita' del nome iuris, risalente al d.-l. 6 giugno 1981, n. 281, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 392, non sarebbe sufficiente a giustificare una palese disparita' di trattamento tra situazioni totalmente assimilabili, specie se si tenga conto della finalita' essenziale "perseguita" dalla legge n. 270/1982, individuabile nella eliminazione di tutte le forme di precariato nella scuola. La mancata considerazione dei supplenti annuali per l'a.s. 1981/82, d'altra parte, si spiegherebbe con la particolare lunghezza del procedimento che ha condotto all'approvazione ed alla entrata in vigore della legge n. 270, e ad un connesso difetto di coordinamento. L'amministrazione della pubblica istruzione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Con successiva memoria, i ricorrenti illustravano ulteriormente le loro tesi, segnalando anche che la Corte costituzionale, con sentenza n. 249/1986, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37 e 57 della legge n. 270, accogliendo censure corrispondenti a quelle dedotte con il ricorso in esame. Alla pubblica udienza del 19 ottobre 1987 la causa passava in decisione. D I R I T T O A fondamento della doglianza - tendente all'annullamento delle determinazioni con le quali gli insegnanti abilitati non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, titolari di supplenza annuale disposta dal Provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981/82, sono stati esclusi dall'immissione in ruolo - si pone l'eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge n. 270 del 20 maggio 1982, a norma dei quali le predette esclusioni sono state adottate, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ritiene il Collegio che la questione - oltre che rilevante, in quanto dalla sua definizione dipende il conseguimento da parte dei ricorrenti dell'immissione in ruolo - sia non manifestamente infondata. Si ripropone infatti, con riguardo agli insegnanti abilitati di scuola secondaria e artistica non di ruolo, titolari di supplenza annuale per l'a.s. 1981/82 disposta dal provveditore agli studi, il problema gia' affrontato dalla Corte costituzionale a proposito degli insegnanti non di ruolo della scuola secondaria sprovvisti di abilitazione, e risolto con la sentenza n. 249/1986 nel senso dell'illegittimita' delle disposizioni denunciate. In tale occasione fu annullato - tra l'altro - anche l'art. 57 della legge n. 270/1982, della cui legittimita' si dubita anche nella presente vertenza, ma tale pronuncia, funzionalmente collegata al contestuale annullamento degli artt. 35, quarto comma, e 37 della stessa legge, si rivela ininfluente ai fini della non manifesta infondatezza della presente questione, che, invece, investe l'art. 57 in relazione all'art. 34 della legge citata. Cio' premesso, e' sufficiente ricordare che, secondo la sentenza citata, "La posizione di supplente annuale, conseguita dagli insegnanti per l'anno scolastico 1981/82, non puo' essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorita' scolastica - il provveditore agli studi - e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una medesima graduatoria provinciale". Lo stesso Ministero della pubblica istruzione, d'altra parte, resosi conto dell'esistenza di molteplici situazioni analoghe a quella considerata dalla ricordata giurisprudenza costituzionale, ha richiesto al Consiglio di Stato in sede consultiva un parere sulla possibile incostituzionalita' di altre norme oltre quelle formalmente annullate con la sentenza n. 249/1986. Il Consiglio di Stato, sez. II, in data 25 febbraio 1987, si e' espresso nel senso che le sentenze della Corte costituzionale non sono suscettibili di interpretazione estensiva, e che, pertanto, i problemi di costituzionalita' presenti nella legge n. 270 ed analoghi a quelli gia' colpiti dalla pronuncia della Corte, non possono che essere risolti - in mancanza di un intervento del legislatore - da nuove pronunce della Corte medesima.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale agli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati non di ruolo della scuola secondaria e artistica, titolari di supplenza annuale disposta dal provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981/82; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulla questione; Ordina alla segreteria della sezione di procedere alla trasmissione anzidetta, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicare la stessa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma addi' 30 novembre 1987 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, in camera di consiglio. Il presidente: LA MEDICA Il consigliere estensore: BRANCA 90C0756