LEGGE 2 marzo 2004, n. 61 

Norme in materia di reati elettorali.
(GU n.59 del 11-3-2004)
 
 Vigente al: 26-3-2004  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Al  testo  unico  delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera   dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  marzo  1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Chiunque  forma  falsamente,  in tutto o in parte, le schede o altri
atti  dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o
altera  uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in
tutto  o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione
da  uno  a  sei  anni.  E'  punito  con  la  stessa  pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche
se  non  ha  concorso  alla  consumazione  del  fatto. Se il fatto e'
commesso  da  chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della
reclusione  da  due  a  otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000
euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo
VII   del   Libro   secondo  del  codice  penale  aventi  ad  oggetto
l'autenticazione  delle  sottoscrizioni  di  liste  di  elettori o di
candidati  ovvero  forma  falsamente,  in  tutto o in parte, liste di
elettori  o  di  candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500
euro a 2.000 euro";
b)  all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o
con  la  multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi   delle  Amministrazioni  comunali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16  maggio  1960, n. 570, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque  forma  falsamente,  in tutto o in parte, le schede o altri
atti  dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o
altera  uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in
tutto  o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione
da  uno  a  sei  anni.  E'  punito  con  la  stessa  pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche
se  non  ha  concorso  alla  consumazione  del  fatto. Se il fatto e'
commesso  da  chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della
reclusione  da  due  a  otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000
euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo
VII   del   Libro   secondo  del  codice  penale  aventi  ad  oggetto
l'autenticazione  delle  sottoscrizioni  di  liste  di  elettori o di
candidati  ovvero  forma  falsamente,  in  tutto o in parte, liste di
elettori  o  di  candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500
euro a 2.000 euro";
2) il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 93:
1)  le parole: ", ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di
presentazione di candidatura" sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque  sottoscrive  piu' di una dichiarazione di presentazione di
candidatura  e'  punito  con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000
euro".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 2 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli