N. 197 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Uffici finanziari - Mancato funzionamento Proroga
 dei termini per la presentazione dei ricorsi scadenti durante il
 predetto periodo - Termini scadenti successivamente al mancato
 funzionamento degli uffici - Esclusione - Questione gia' decisa
 (ordinanza n. 650/1988) - Discrezionalita' legislativa -
 Eterogeneita' delle situazioni a raffronto Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 25 ottobre 1985, n. 592, art. 1).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 25 ottobre 1985, n. 592  (Modifiche  alle  norme  sulla  proroga  dei
 termini  di  prescrizione  e di decadenza per il mancato o irregolare
 funzionamento degli uffici finanziari) promosso con ordinanza  emessa
 il  3 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di 2Πgrado di Rieti
 sul ricorso proposto da Pitoni Adolfo ed altra contro  l'Ufficio  del
 Registro  di  Rieti, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  43,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio per un accertamento di
 valore relativo all'imposta di registro, la Commissione tributaria di
 secondo grado di Rieti, dovendo decidere in ordine alla tempestivita'
 del ricorso introduttivo, con ordinanza in data 3 dicembre  1988,  ha
 sollevato  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  25
 ottobre 1985, n. 592;
      che  la  norma  impugnata  viene  censurata  nella parte in cui,
 disponendo la proroga di soli termini che scadono durante il  periodo
 di  mancato  o  irregolare funzionamento degli uffici finanziari, non
 considera  in   alcun   modo   quei   termini   che,   pur   scadendo
 successivamente, comunque decorrono nell'anzidetto periodo;
      che  tale  omissione determinerebbe un'ingiustificata disparita'
 di trattamento nella regolamentazione di  situazioni  sostanzialmente
 identiche   e   connesse  all'esercizio  del  medesimo  diritto,  con
 ulteriore  lesione  del  principio   di   cui   all'art.   24   della
 Costituzione;
      che  e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo,
 in via preliminare, l'irrilevanza della questione e, nel  merito,  la
 manifesta infondatezza della stessa;
    Considerato  che  la  questione  appare  rilevante in quanto, come
 evidenziato  nell'ordinanza  di  rimessione,  dalla  sua  definizione
 dipende   la   decisione   in  ordine  alla  ritualita'  del  ricorso
 introduttivo;
      che,  per quanto attiene al merito, questa Corte, nell'esaminare
 una fattispecie legislativa analoga alla presente, ha  gia'  ritenuto
 che  "...  la  scelta discrezionale compiuta dal legislatore, diretta
 non tanto a sanare tutti  gli  effetti"  che  l'evento  di  carattere
 eccezionale  "puo'  aver  prodotto  sull'esercizio  dei  diritti,  ma
 soltanto quegli effetti che, incidendo  direttamente  sulla  scadenza
 dei  termini  processuali,  possano  aver  ostacolato  in misura piu'
 consistente   la   tutela   giurisdizionale,   non   appare   affatto
 irragionevole" (ord. n. 650 del 1988);
      che  in  tale principio, che va, anche in questo caso, ribadito,
 e' insita l'affermazione, seppur implicita, dell'eterogeneita'  delle
 situazioni  poste  a  raffronto  dal  giudice  a  quo,  non potendosi
 ritenere che l'impedimento nell'esercizio del diritto derivante dalla
 scadenza  del  termine  nel  periodo  in  cui  si  verifica  l'evento
 straordinario sia assimilabile alla mera  difficolta',  che  potrebbe
 derivare  dal decorso del termine nello stesso periodo, in quanto, in
 quest'ultimo caso,  l'esercizio  del  diritto,  anche  se  reso  piu'
 difficoltoso, non e' comunque impedito;
      che,   infine,   anche   in  relazione  all'ipotesi  -  peraltro
 inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio a quo del
 termine  processuale  scadente  un solo giorno dopo la cessazione del
 disservizio,  non  puo'   che   ribadirsi   quanto   gia'   affermato
 nell'ordinanza  n.  650  del  1988  e  cioe'  che tale evenienza "...
 costituisce  un  mero  inconveniente   inidoneo   ad   inficiare   la
 ragionevolezza"    della    valutazione   operata   dal   legislatore
 "nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela  dei
 diritti  in  periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo
 prolungamento  delle  situazioni  a  scapito   della   certezza   dei
 rapporti";
      che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1  della  legge  25  ottobre  1985,  n.  592
 (Modifiche  alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di
 decadenza per il mancato  o  irregolare  funzionamento  degli  uffici
 finanziari)  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24 della
 Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rieti,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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