N. 197 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Uffici finanziari - Mancato funzionamento Proroga dei termini per la presentazione dei ricorsi scadenti durante il predetto periodo - Termini scadenti successivamente al mancato funzionamento degli uffici - Esclusione - Questione gia' decisa (ordinanza n. 650/1988) - Discrezionalita' legislativa - Eterogeneita' delle situazioni a raffronto Manifesta infondatezza. (Legge 25 ottobre 1985, n. 592, art. 1). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.17 del 24-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Rieti sul ricorso proposto da Pitoni Adolfo ed altra contro l'Ufficio del Registro di Rieti, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio per un accertamento di valore relativo all'imposta di registro, la Commissione tributaria di secondo grado di Rieti, dovendo decidere in ordine alla tempestivita' del ricorso introduttivo, con ordinanza in data 3 dicembre 1988, ha sollevato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592; che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, disponendo la proroga di soli termini che scadono durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, non considera in alcun modo quei termini che, pur scadendo successivamente, comunque decorrono nell'anzidetto periodo; che tale omissione determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento nella regolamentazione di situazioni sostanzialmente identiche e connesse all'esercizio del medesimo diritto, con ulteriore lesione del principio di cui all'art. 24 della Costituzione; che e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo, in via preliminare, l'irrilevanza della questione e, nel merito, la manifesta infondatezza della stessa; Considerato che la questione appare rilevante in quanto, come evidenziato nell'ordinanza di rimessione, dalla sua definizione dipende la decisione in ordine alla ritualita' del ricorso introduttivo; che, per quanto attiene al merito, questa Corte, nell'esaminare una fattispecie legislativa analoga alla presente, ha gia' ritenuto che "... la scelta discrezionale compiuta dal legislatore, diretta non tanto a sanare tutti gli effetti" che l'evento di carattere eccezionale "puo' aver prodotto sull'esercizio dei diritti, ma soltanto quegli effetti che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini processuali, possano aver ostacolato in misura piu' consistente la tutela giurisdizionale, non appare affatto irragionevole" (ord. n. 650 del 1988); che in tale principio, che va, anche in questo caso, ribadito, e' insita l'affermazione, seppur implicita, dell'eterogeneita' delle situazioni poste a raffronto dal giudice a quo, non potendosi ritenere che l'impedimento nell'esercizio del diritto derivante dalla scadenza del termine nel periodo in cui si verifica l'evento straordinario sia assimilabile alla mera difficolta', che potrebbe derivare dal decorso del termine nello stesso periodo, in quanto, in quest'ultimo caso, l'esercizio del diritto, anche se reso piu' difficoltoso, non e' comunque impedito; che, infine, anche in relazione all'ipotesi - peraltro inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio a quo del termine processuale scadente un solo giorno dopo la cessazione del disservizio, non puo' che ribadirsi quanto gia' affermato nell'ordinanza n. 650 del 1988 e cioe' che tale evenienza "... costituisce un mero inconveniente inidoneo ad inficiare la ragionevolezza" della valutazione operata dal legislatore "nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti"; che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rieti, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0448