N. 432 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1999

                               N. 432
  Ordinanza  emessa  il  18 maggio 1999 dal giudice di pace di Otranto
 nel procedimento civile vertente tra Fiorentino Anna e  Consorzio  di
 Bonifica Ugento e Li Foggi
 Procedimento   civile   -   Controversie  in  materia  di  contributi
    consortili di bonifica - Competenza a conoscerle  del  giudice  di
    pace   -   Esclusione,   attesa  la  natura  tributaria  di  detti
    contributi, affermata dalle sezioni  unite  della  Cassazione  con
    sentenza n. 9493/1998 - Conseguente devoluzione delle cause di cui
    trattasi   alla   competenza   per   materia   del   tribunale   -
    Irragionevolezza  -  Lesione  del  principio  di   eguaglianza   -
    Violazione  del  diritto  di  azione  e  di difesa - Disparita' di
    trattamento impositivo  -  Contrasto  con  il  principio  di  buon
    andamento della p.a.  e con il diritto alla tutela giurisdizionale
    contro  gli  atti  amministrativi  -  Riferimento alla sentenza n.
    26/1998 della Corte costituzionale.
 (C.P.C., artt. 7 e 9, comma 2).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113).
(GU n.37 del 15-9-1999 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 n. 31/1997 r.g. e  promossa  da  Fiorentino  Anna  con  l'avv.  Daria
 Giorentino, attrice;
   Contro  il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi con l'avv. Carlo
 De Carlo, convenuto, ed avente per oggetto:  azione  di  accertamento
 negativo dell'obbligo di contribuzione e ripetizione di somme versate
 a titolo di contributi.
   Il giudice sciogliendo la riserva formulata a verbale d'udienza che
 precede,
                      Premesso e ritenuto in fatto
   1.  -  Con  atto di citazione notificato il 4 marzo 1998 Fiorentino
 Anna evocava in giudizio davanti a questo  giudice  il  Consorzio  di
 Bonifica  Ugento e Li Foggi e, deducendo di essere proprietaria di un
 fondo sito in agro del comune di Cannole, che non ha  mai  goduto  di
 beneficio alcuno dall'attivita' del Consorzio - peraltro mai svolta -
 chiedeva  l'accertamento  negativo dell'obbligo di contribuzione e di
 ottenere la restituzione delle somme da essa pagate dal 1992 al  1996
 al   predetto  Consorzio  a  titolo  di  contributo  di  bonifica  ed
 ammontanti fino ad allora a L. 195.004,  oltre  agli  interessi  gia'
 maturati dal di' del sorgere del credito.
   2.  - Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
 Consorzio convenuto e, facendo  leva  su  pronunzie  della  Corte  di
 cassazione,  eccepiva,  preliminarmente, il difetto di competenza per
 materia del giudice adito sia ai sensi dell'art. 9, comma  2,  c.p.c.
 poiche',  vertendosi nella presente controversia in materia di natura
 tributaria, la sua cognizione, esclusiva ed inderogabile, e' devoluta
 al tribunale ordinario  territorialmente  competente;  sia  anche  ai
 sensi  degli  art. 9, comma 1, c.p.c. e del combinato disposto di cui
 agli articoli 7 e 8 c.p.c. poiche', essendo i  contributi  consortili
 oneri  reali,  il cui pagamento e' collegato al diritto di proprieta'
 dell'immobile ricompreso nel perimetro del comprensorio di  bonifica,
 trattasi  di  controversia  di natura immobiliare, regolata a seconda
 delle soglie  di  valore,  sottratta  comunque  alla  competenza  del
 giudice di pace.
   Nel   merito,   poi,   resisteva  alla  domanda,  contestandone  il
 fondamento.
   3. - Questo giudice, con propria sentenza non definitiva dimessa in
 atti, risolveva preliminarmente l'eccezione di incompetenza sollevata
 dal convenuto Consorzio di bonifica.  Indi  procedeva  all'istruzione
 probatoria  della  causa  mediante espletamento di consulenza tecnica
 d'ufficio tendente ad accertare  se  il  Consorzio  convenuto  avesse
 approntato  opere  o  attivita' di bonifica nel comprensorio ove sono
 ricompresi  gli  immobili  di  parte  attrice,  che  hanno  apportato
 benefici diretti e specifici, conseguiti o conseguibili a causa della
 bonifica  e tali da tradursi in un incremento di qualita' o di valore
 dei predetti immobili. Acquisita, poi, agli atti del  giudizio  tutta
 la  documentazione  singolarmente  richiamata  nei rispettivi scritti
 difensivi delle  parti  e  rassegnate  dalle  stesse  le  conclusioni
 definitive, il giudice si riservava la decisione.
                     Considera e rileva in diritto
   1.  -  Anzitutto  sara'  opportuno  chiarire che questo giudice, in
 passato, ha gia' avuto modo di occuparsi della  trattazione  di  casi
 analoghi  e  si  e'  pronunziato  affermando  la propria competenza a
 conoscere della domanda, fondando tale convincimento sul  presupposto
 che non si puo' inquadrare l'azione di parte attrice nel novero delle
 controversie  di  natura  tributaria per svariate ragioni normative e
 giurisprudenziali, delle quali non  possiamo  che  far  cenno,  nella
 consapevolezza   che   non   e'   affatto  agevole  ne'  pacifica  la
 individuazione della tipologia delle prestazioni monetarie imposte ai
 fini della loro riconducibilita' nell'ampia accezione di  prestazioni
 di natura tributaria.
   2.  -  Una  di  queste  e'  sicuramente il contributo consortile di
 bonifica, che ha dato  origine  a  varie  interpretazioni  e  le  cui
 nozioni  sono assai controverse, poiche' c'e' chi lo ha escluso e chi
 invece lo vorrebbe ricomprendere nella categoria di tributi,  facendo
 cosi'  tuttora  permanere  il  disaccordo tra i fautori delle opposte
 teorie.
     a) il Consorzio  ritiene  che  abbia  natura  tributaria,  ma  il
 predetto  contributo,  pur  essendo  strutturato  giuridicamente come
 l'imposta, costituendo una forma di concorso  pecuniario  alle  spese
 del  Consorzio  di  bonifica  quale corrispettivo dell'onerato per il
 vantaggio  (tale  qualificato  proprio  dal  legislatore  e,  quindi,
 suscettibile  di  valutazione  economica)  da  lui ricevuto a seguito
 della specifica attivita' che l'Ente effettua nell'interesse precipuo
 della  collettivita',  tuttavia  differisce   dall'imposta   per   la
 peculiarita'   specifica   del   presupposto,   atteso  che  acquista
 preminente rilevanza giuridica il collegamento  tra  la  spesa  fatta
 dall'Ente  impositore ed il vantaggio che ne deriva all'obbligato dal
 compimento di attivita' da parte di  quello  (cfr.    artt.  1,  5  e
 seguenti  d.-l.  28 novembre 1938, n. 2.000 e 31, legge 5 marzo 1963,
 n. 246 e Cass. civ. a sez. un. 14 ottobre 1996, n.  8960).
     b)  inoltre,  se  sotto  l'aspetto  strutturale   il   contributo
 consortile,  che  ha  una  causa sottostante, si puo' rapportare alla
 figura dell'imposta, che invece ne e' priva e quindi  e'  considerata
 acausale,  tuttavia  nella  pratica legislativa bisogna procedere con
 cautela e porre alquanta attenzione per poter distinguere di volta in
 volta le varie ipotesi  di  contributi  che  rappresentano  quote  di
 concorso  tributario  e  che  rientrano, percio', nella categoria dei
 tributi veri e propri come sopra delineata ed i contributi che invece
 hanno differenti presupposti e fondamento, quantunque la loro  natura
 sia  di diritto pubblico, ma che in sostanza costituiscono delle vere
 e proprie prestazioni non tributarie, in quanto si inquadrano  in  un
 contesto obbligatorio intercorrente tra il singolo e l'Ente pubblico.
     c)  giova  a  tal proposito evidenziare che il termine contributo
 col tempo si e' deteriorato, inflazionandosi, essendo, nella pratica,
 usato in diverse accezioni che a volte nulla hanno a che fare  con  i
 tributi;  come  nel  caso  di  specie.  Difatti  per  contributo puo'
 intendersi l'obolo  volontario,  o  quello  liberamente  accettato  a
 richiesta  (si  pensi al contributo di concorso al rimborso spese del
 piu'  vario  genere,  quali:  di  spedizione,  di   laboratorio,   di
 riscaldamento,  ecc.,  o  al  contributo per l'iscrizione a comitati,
 circoli, associazioni e via dicendo) ovvero,  infine,  il  contributo
 puo'  essere  adeguato  alla  spesa  effettiva  di  prestazioni varie
 compiute dall'Ente in  favore  del  singolo.  Tutti  questi  tipi  di
 contributo,  ed in particolare quello riferito al puro rimborso delle
 spese, non possono mai  configurarsi  come  tributo,  in  particolare
 quando tali spese siano riferibili e rapportabili ad un vantaggio per
 il  soggetto  che  deve contribuirvi, anche se il contributo e' stato
 imposto prescindendo dalla sua volonta'.
     d)  sarebbe  lungo,  comunque,  analizzare  tutti   i   tipi   di
 contributo, ma e' sufficiente individuare le ipotesi che, per la loro
 peculiarita', non sono riconducibili, nemmeno in modo indiretto, agli
 schemi   tributari.     Tra  questi  vanno  annoverati  i  contributi
 consortili di bonifica.  Le differenze piu' rimarchevoli riguardano i
 contenuti normativi che li legittimano. Difatti, mentre e'  difficile
 che  veri  e  propri  tributi  siano  imposti  senza  che la legge ne
 determini  tutti  gli elementi costitutivi, sono invece relativamente
 frequenti   le   prestazioni    patrimoniali,    rese    generalmente
 obbligatorie,  sia  pure con una legge, sotto forma di contributi, ma
 che  in  definitiva  si  concretano  con  atti  di  organi   o   enti
 amministrativi  a cui favore le obbligazioni sono disposte.  E cosi',
 in definitiva, sono gli stessi Enti che, con provvedimenti  puramente
 amministrativi,  determinano,  fissano  ed  impongono obbligazioni in
 favore  di  se  stessi.  Siffatte  imposizioni  non  sono  di   certo
 riconducibili agli schemi tributari in senso stretto poiche' non sono
 predeterminate dalla legge impositiva che, avendo efficacia limitata,
 le  lascia  alla  discrezionalita'  dell'Ente  pubblico  il quale, in
 aperta violazione della norma costituzionale (art.   23 Cost.)  e  in
 difetto,   sotto  il  profilo  formale,  delle  fonti  normative,  le
 determina, le modifica, le sospende o le annulla a suo  insindacabile
 giudizio   o   arbitrio,  donde  il  proliferare  delle  liti  ed  il
 conseguente ricorso al giudice per la soluzione di volta in volta dei
 problemi connessi, poiche'  il  principio  di  legalita'  dell'azione
 amministrativa  dell'Ente in materia di contributi di bonifica non ha
 una enunciazione costituzionale  espressa  e  non  puo'  percio'  mai
 surrogarsi   alla   legge  senza  potersi,  al  contrario,  escludere
 iniziative o risultati  arbitrari.    In  questo  regime  operano  in
 particolare  i  consorzi  di bonifica, i quali, quantunque carenti di
 potere impositvo vero e proprio secondo i canoni normativi, attesa la
 natura non tributaria del  contributo,  ricorrono  ad  un  potere  di
 imposizione  di natura amministrativa.  Quindi, allorche' si parla di
 potere impositivo per questi Enti, dovra' intendersi e tenersi  conto
 che trattasi di un potere improprio che riposa su atti amministrativi
 anzicche' su fonti normative. I contributi, in definitiva, sono delle
 prestazioni  imposte particolari.   In tal senso e' la giurisprudenza
 di questo ufficio (cfr. giudice di pace Otranto 27 gennaio  l998,  n.
 2-12;  giudice  di  pace, Maglie 14 marzo 1998, n. 41). Per cui oggi,
 questo giudice, di fronte alla posizione di  netta  chiusura  assunta
 dalle  sezioni  unite della Suprema Corte di cassazione con la citata
 sentenza n. 9493/1998 che, mutando  e  sostanzialmente  ampliando  il
 principio  espresso  in  precedenza,  ed  anche tutti quelli di segno
 opposto, riconosce natura giuridica tributaria  piena  ai  contributi
 consorziali,  si  e' venuto a trovare - quantomeno - in una posizione
 di evidente confusione, oltre che di sconcerto, come  sara'  chiarito
 di seguito.
   3.  - Allo stato, non puo' intanto non osservare che, attagliandosi
 la fattispecie in esame, integralmente e senza sbavatura  alcuna,  al
 principio  recentemente affermato dalla Corte di cassazione, anche al
 fine di scongiurare ulteriori ricorsi (per le pregresse decisioni non
 piu' eludibili e dall'esito gia' scontato, con conseguenti danni alla
 parte debole incisa dalla obbligazione contribuiva) alla stessa Corte
 in ordine alla competenza a conoscere  della  presente  controversia,
 regola, logica e buon senso, da una parte, imporrebbero al giudicante
 il  dovere  di  conformarsi  all'insegnamento  della Suprema Corte e,
 delibando, di spogliarsi della causa declinando la propria competenza
 in favore del tribunale di  Lecce;  d'altra  parte,  invece,  poiche'
 contestualmente  la  decisione  della  Corte  nell'enunciare il nuovo
 principio (se fosse stato vecchio non serviva ribadirlo, in quanto in
 precedenza si erano avute tutt'al piu' caute e  vaghe  aperture)  non
 solo  ha  sovvertito  le  proprie convinzioni, apportandovi non poche
 perplessita',  ma  non ha tenuto in nessuna considerazione neanche il
 pensiero antiteticamente espresso, appena quattro mesi  prima,  dalla
 Corte  costituzionale  con  la  sentenza  n. 26/1998, travolgendolo e
 finendo, di fatto, con l'insinuarvi un nutrita serie di  dubbi  sulla
 legittimita' costituzionale dell'interpretazione data alla competenza
 per   materia   in   tema   di  contributi  consorziali,  tali  dubbi
 consigliano, per ora, remora all'eventuale declaratoria  di  spoglio,
 allo  scopo di poter investire il giudice delle leggi sulle questioni
 di legittimita' costituzionale  che  si  ha  in  animo  di  sollevare
 d'ufficio  e  che  necessitano  di  adeguato  e qualificato riscontro
 chiarificatore.
   4. - Fatta questa considerazione di carattere generale e  prima  di
 affrontare  ed  enucleare  ogni  altra  questione  di diritto, non e'
 superfluo evidenziare che in  tema  di  contributi  dei  Consorzi  di
 bonifica,  tutti  quanti  i giudici, a cominciare dal giudice di pace
 per salire fino alla  Corte  costituzionale,  passando  anche  per  i
 giudici  tributari,  sono  stati  chiamati  a  pronunziarsi.    Segno
 evidente della - fino ad ora - regnante  incertezza  generalizzata  e
 diffusa  la  cui  soluzione  e'  stata,  in  mancanza di qualsivoglia
 normativa di riferimento, lasciata alla merce' della sensibilita'  ed
 interpretazione  soggettiva  di  ciascun  giudicante,  con  la  ovvia
 conseguenza di pronunzie antitetiche e contrastanti il  che  dimostra
 la  assoluta  mancanza  di uniformita' di indirizzo.   Tralasciando -
 allo stato - le innumerevoli e contraddittorie sentenze  del  giudice
 di merito, del resto impossibile da elencare o solo da menzionare, si
 desidera  qui  richiamare  l'attenzione  di chi legge, su quelle (non
 tutte) piu' significative pronunziate dalla Corte  di  cassazione  in
 successione cronologica ed in un lungo lasso di tempo della durata di
 molti  lustri,  a  partire  dalla  sent.  n.  208/1953  per  giungere
 all'ultima del 26 giugno-23 settembre 1998, n. 9493.
   5. - Anche dalla lettura delle decisioni dei giudici di detta Corte
 si desume un lento ed incessante altalenare di  giudizi  contrastanti
 mediante  i quali, a volte espressi con linguaggio piu' o meno chiaro
 ed  altre  vago,  sottile  e  sfumato,  si  e'  affermato  la  natura
 tributaria  dei contributi (Cass. 5 luglio 1965, n. 1546) per poi - a
 sezioni unite - negarla (cfr. Cass.  5  luglio  l975,  n.  2621)  per
 quindi reiteratamente riaffermarla (Cass. 29 aprile 1976, n. 1531, 25
 marzo  1978,  n. 1448 e 30 gennaio 1979, n. 662) e, quindi nuovamente
 negarla (Cass. 11 febbraio  1985,  n.  1118)  per  poi  ritornare,  a
 sezioni  unite,  ad  affermarla  nuovamente (Cass. 18 giugno 1986, n.
 4081; 27 giugno 1986, n. 4273 e 4274; 14 luglio  1986,  n.  4542;  26
 febbraio  l987,  n.  2050;  8  febbraio  1988,  n.  1371) ed infine a
 ridimensionarla (cfr. Cass., sez. un.  15 maggio 1991, n.  5443,  cui
 fa espresso riferimento la Corte costituzionale nella sua sentenza n.
 26/1998)  "assimilandola, ma non come assoluta, ma limitata piuttosto
 a taluni fondamentali aspetti..."  per  poi  nuovamente  riaffermarla
 (Cass.,  sez. un. 10 marzo 1992 e 4 febbraio 1993, n.  1396) e quindi
 di nuovo piu' volte escluderla (Cass. 5 febbraio 1997,  n.  1094;  25
 agosto  1997,  n.  7954)  per  nuovamente riaffermarla, sostenendo la
 necessita' di un ripensamento ed  ammettendo  di  "essere  indotta  a
 mutare  orientamento"  (Cass.  29  settembre  1997, n. 9534).   Si e'
 ritenuto di far  ricorso  a  tale  iter  giurisprudenziale,  peraltro
 parziale  e  limitato  al  giudice  di legittimita', al solo scopo di
 evidenziare alcune  sue  oscillazioni  decisionali  susseguitesi  nel
 tempo  in  tema  di  contributi  di  bonifica,  stante  l'inerzia del
 legislatore in subiecta materia e per sottolineare che,  in  tema  di
 contributi,  non  tutto  era poi cosi' chiaro, persistendo tuttora un
 concentrato di problemi che si agitano.
   6. - Accantoniamo  ora  il  coacervo  delle  piu'  o  meno  recenti
 pronunzie  giurisprudenziali,  sia di merito che di legittimita', per
 porre mente unicamente alle due recenti pronunzie delle Supreme Corti
 di giustizia sopra richiamate ed esaminarne - in consecutio  temporum
 - determinati peculiari aspetti, ed a tal fine non ci si puo' esimere
 dal fare un cenno anche a taluni altri rilievi a suo tempo effettuati
 in   materia   dalla   Corte   costituzionale,   con  interpretazioni
 adeguatrici.
     a) anzitutto va sottolineato che codesta  Corte,  con  interventi
 oculati e mirati nel tempo, anche recente, e con principio univoco ed
 ormai  consolidato,  ha  inciso  su  alcune  disposizione di legge, a
 partire dalle entrate di certi Enti  pubblici  che  -  a  cagione  di
 comprovati  ed ingiustificati privilegi loro concessi dal legislatore
 in tema di riscossione - si presumeva poterle  ricondurre  nell'alveo
 della   materia   tributaria,   bollando  quale  "discriminatoria  ed
 arbitraria, sotto il profilo della violazione  dei  mezzi  di  difesa
 giurisdizionale,   la  disciplina  mediante  rinvio  alle  norme  che
 regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette,  disposta
 nei  confronti  di  entrate  di  natura  non  tributaria" (cfr. sent.
 318/1995, 239/1997 e 372/1997) per giungere oggi - a seguito di nuova
 sollecitazione finalizzata a sciogliere dubbi sulle proposte  censure
 di incostituzionalita' dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
 -  ad evidenziare che, proprio in tema di contributi di bonifica, "ai
 fini  dell'applicabilita'  di  questo   principio   giurisprudenziale
 (quello teste' menzionato - n.d.r.) nella fattispecie in esame assume
 particolare  rilievo  la  qualificazione dei contributi pretesi dagli
 Enti di bonifica,  formulata  dalle  sezioni  unite  della  Corte  di
 cassazione   che,   confermando  un  precedente  orientamento,  hanno
 statuito che ''pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in
 questione nell'area applicativa dell'art.    23  della  Costituzione,
 l'assimilazione  dei contributi consortili ai tributi erariali non si
 profila come assoluta, ma limitata piuttosto  a  taluni  fondamentali
 aspetti,  tra  cui  quello  dell'esazione'' (cfr.   Cass. sez. unite,
 sent. 5443/1991)"  per  poi,  in  definitiva,  chiarire,  ampliare  e
 rafforzare  il concetto sulla qualificazione giuridica dei contributi
 sottilmente,  sfumatamente  e  vagamente  espresso  dai  giudici   di
 legittimita',  ribadendo  con  grande  chiarezza che "i contributi in
 questione non sono  configurabili,  per  caratteri  ontologici,  come
 prestazioni  patrimoniali  aventi  l'identica  natura  giuridica  dei
 tributi erariali e non rientrano  quindi  integralmente  nel  sistema
 disciplinare  delle  imposte  dirette,  cosicche'  al massimo si puo'
 riscontrare - come gia' rilevato dalle sezioni unite della Cassazione
 - una loro ''assimilazione'' alle entrate tributarie,  peraltro  solo
 parziale   e   limitata,   per   quanto  qui  interessa,  ai  profili
 procedimentali della riscossione coattiva" (cfr. sent. 26/1998  della
 Corte costituzionale).
     b)  ora, se le espressioni servono a manifestare un concetto e le
 parole hanno un senso, cerchiamo di coglierlo uscendo dal generico ed
 enucleandolo, se occorre,  anche  sotto  l'aspetto  semantico,  dalla
 lettura  e  dal  confronto  delle  sentenze  n. 5443/1991 della Corte
 Suprema  di  cassazione  e  n. 26/1998 della Corte costituzionale, al
 fine di trarne elementi piu'  marcati  di  chiarezza,  oltre  che  di
 apprendimento.
   Ed  invero,  in  ordine alla ricerca ed individuazione della natura
 giuridica  dei  contributi  consortili  ai   fini   di   una   esatta
 collocazione  di  questi  nell'ambito  dell'Ordinamento giuridico, le
 sezioni unite della Corte di cassazione - lo  abbiamo  gia'  udito  -
 hanno  chiaramente  parlato  di  una  loro "assimilazione" ai tributi
 erariali; precisando altresi' che  "l'assimilazione  non  si  profila
 come   assoluta,   ma   limitata   piuttosto  a  taluni  fondamentali
 aspetti...".   Orbene,  se  "assimilare"  nell'accezione  comune  del
 termine  non v'e' dubbio che voglia dire "configurare" (cioe' dare ad
 una cosa la figura di un'altra cosa) e se poi, per  di  piu',  questa
 assimilazione  non  si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a
 taluni aspetti, par di cogliere, o e' come  dire,  che  il  paragone,
 l'accostamento  tra il contributo ed il tributo non e' affatto netto,
 pieno, assoluto, ma appunto  limitato  a  taluni  aspetti.  In  altri
 termini   ed   a  voler  essere  ancora  piu'  espliciti,  si  lascia
 chiaramente intendere che il contributo consortile di bonifica e' una
 figura spuria di tributo (esattamente  come  aveva  sostenuto  questo
 giudice  in  premessa), cui sicuramente difetta l'elemento essenziale
 caratterizzante l'imposta in genere.
   Come dire che il contributo potrebbe essere un  tributo,  ma  anche
 non esserlo; anzi si dice chiaramente che somiglia poco ad un tributo
 e per di piu' limitatamente a taluni fondamentali aspetti. Ma v'e' di
 piu'|
     c)  difatti,  a  questa  timida e labile apertura, espressa dalla
 Corte di  cassazione,  e'  stato  in  seguito  tolto  ogni  residuale
 elemento di incertezza dall'intervento della Corte costituzionale del
 23  febbraio  1998 con la sentenza n. 26/1998, mediante la quale, con
 linguaggio quanto mai significativo ed esplicito, riprendendo proprio
 il concetto espresso dalle sezioni unite sub parag. 6/a)  illustrato;
 lo  amplia  e  lo  rafforza  affermando  con estrema chiarezza che "i
 contributi  in  questione  non  sono,  configurabili  per   caratteri
 ontologici,  come  prestazioni  patrimoniali aventi l'identica natura
 giuridica dei tributi erariali e non rientrano, quindi, integralmente
 nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicche' al  massimo
 si  puo'  riscontrare  una loro assimilazione alle entrate tributarie
 peraltro solo parziale e limitata  ai  profili  procedimentali  della
 riscossione   coattiva"   (cfr.   sent.   n.   26/1998   della  Corte
 costituzionale) per proseguire poi,  con  riferimento  alla  riserva,
 prevista   dalla   norma,   del   potere   cautelare   ad  un  organo
 amministrativo in tema di riscossione dei  contributi  consortili  di
 bonifica,  arrivando a qualificarla "incongrua e discriminatoria" (in
 precedenza l'aveva bollata anche come  "arbitraria"  cont.  sent.  n.
 239/1997)  sotto  il  profilo  della  limitazione  degli strumenti di
 difesa  giurisdizionale   del   debitore   inciso   dal   contributo,
 imponendogli  "un  sacrificio  assolutamente  sproporzionato rispetto
 alle finalita' ed alla natura dell'Ente  creditore"  (cfr.  sent.  n.
 239/1997)  e  facendo cosi' calare la scure bonificatrice sulla norma
 definita iniqua.
     d)  il  principio affermato dal giudice delle leggi e' essenziale
 per poter definire il caso di specie, poiche' chiarisce -  una  volta
 per  tutte  -  che  la  natura  della  prestazione  non  possa essere
 ricercata ed individuata nel privilegio, (che e' poi l'unico elemento
 che in un certo senso ha fin qui indotto a ritenere che il contributo
 di bonifica avesse natura tributaria), conferitogli dalla  legge  per
 la  sua  esazione  o,  ancora  e  meglio,  che la obbligatorieta' dei
 contributi consortili ed il fatto che questi siano "esigibili con  le
 norme  ed  i  privilegi  stabiliti  per  l'imposta fondiaria" non gli
 conferiscono di diritto il crisma della natura tributaria, difettando
 nel patrimonio genetico di questi il DNA proprio dei tributi. Non  si
 comprende, quindi, a quale titolo dovrebbero derogare dalla ordinaria
 competenza  giurisdizionale  e  trasmigrare,  sconfinando,  in quella
 speciale per materia riservata al tribunale, senza che il legislatore
 gli abbia mai attribuito tale diritto di cittadinanza.
     e) l'indirizzo in precedenza espresso, e  di  cui  e'  cenno  sub
 parag. 6/a, e' stato oggi ripudiato dalla stessa Cassazione a sezioni
 unite  con  la sentenza n. 9493/1998 del 26 giugno/23 settembre 1998,
 con  la  quale  sembrerebbe  ormai  -  si  presume  e  si   spera   -
 definitivamente  chiarito  che "i contributi spettanti ai Consorzi di
 bonifica... rientrano nella categoria generale dei  tributi,  con  la
 conseguenza  che  la competenza per materia a conoscere della domanda
 con la quale il  contribuente  chiede  la  restituzione  delle  somme
 versate... spetta al Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9, comma
 2, c.p.c.. Anzi il giudice di legittimita' non ha ritenuto di doverlo
 confermare,  precisando  che  non possa invocarsi in contrario quanto
 affermato dalle sezioni unite il 15 maggio 1991 con  la  sentenza  n.
 5443,  poiche' - chiarisce - le numerose pronunzie che avevano invece
 escluso il carattere tributario  dell'obbligazione  di  pagamento  di
 contributi   consortili,  avevano  introdotto  "una  limitazione  non
 prevista  dalla  legge,  la  quale  e'  attenta  al  contenuto  della
 prestazione pretesa...".
     f)  a  questo  punto  lo  sconcerto  e'  totale,  avendo l'ultimo
 principio giurisprudenziale sopra citato  minato  alle  fondamenta  e
 fatto entrare in crisi oltre al convincimento soggettivo espresso con
 sentenza  di questo giudice il 27 gennaio 1998, di cui sopra e' cenno
 schematico sub parag. 2/d, anche  quella  confortante  sicurezza  che
 riposava  sul  pensiero  oltre  che  sul ragionamento abbozzato dalla
 Corte costituzionale con la sua sentenza del  26  febbraio  1998,  il
 quale  fungeva  ormai  da  armatura di supporto alla modesta opinione
 dello scrivente.
   Cosi' stando le cose, al fine di uscire dallo stadio di stordimento
 e di  incertezza,  si  impone  quindi  un  intervento  chiarificatore
 definitivo  da  parte  della  Corte costituzionale, e cio' anche alla
 luce  delle  ulteriori  considerazioni  che  si  andra'  ad  esporre.
 Poiche',  se  e' ormai chiaro che i contributi consortili di bonifica
 non hanno natura fiscale tributaria e soprattutto  udito  ed  appreso
 che  essi  non  rientrano nel "sistema disciplinare delle imposte" e'
 assai arduo e difficile  poter  comprendere  perche'  mai  dovrebbero
 essere  sottoposti a competenza per materia esclusiva ed inderogabile
 del tribunale e non,  invece,  alla  competenza  della  giurisdizione
 ordinaria,  da  individuarsi a seconda delle soglie di valore, e piu'
 difficile ancora adeguarvisi, atteso che la natura tributaria gli  e'
 stata piu' volte e cosi' chiaramente ed autorevolmente negata.
     g)  a proposito di quest'ultima precisazione fatta dalla Corte di
 cassazione, e cioe' "alla limitazione non  prevista  dalla  legge  ed
 alla  sua  particolare  attenzione  al  contenuto  della  prestazione
 pretesa",  ci  sia  consentito  di  osservare  che  neanche  la   sua
 estensione,  tanto  da  farvi  ricomprendere  i contributi consortili
 nella categoria generale dei tributi, e' prevista dalla legge poiche'
 se cosi' fosse stato fin ab initio, e cioe' la normativa fosse  stata
 chiara,  i  giudici  di  merito  ed  anche quelli di legittimita' non
 avrebbero certo tenuto un  comportamento  cosi'  ondivago  e  per  la
 durata  di  decenni  in  tema  di  contributi,  alcuni  uniformandosi
 adesivamente  ai  principi,  di  volta  in   volta,   temporaneamente
 enunciati  dalla  Corte  di  cassazione  ed altri disattendendoli con
 motivazioni talvolta generiche e superficiali e tal altra ponderate e
 profonde, segno evidente che non tutto era poi cosi' limpido e chiaro
 secondo le disposizioni di legge.
     h) sempre in ordine, poi, all'affermata "attenzione  della  legge
 al  contenuto  della  prestazione  pretesa", in tema di contributi al
 contrario e' proprio il  legislatore  che  o  non  e'  stato  affatto
 attento,   rimanendo   per  cosi'  lungo  tempo  assente,  oppure  ha
 complicato vieppiu'  la  situazione.    Difatti  egli  -  pur  avendo
 regolamentato i Consorzi di bonifica fin dall'anno 1933 - non solo si
 e'  dimenticato  di  far rientrare esplicitamente le controversie sui
 contributi fra la competenza  del  tribunale  ai  sensi  dell'art.  9
 c.p.c.  pur  essendo  -  si  badi  bene  -  il  nostro codice di rito
 successivo nel tempo alla legge istitutiva dei Consorzi  di  bonifica
 avvenuta  con  r.d.  13  febbraio  1933, n. 215, poiche' il codice e'
 stato approvato il 28 ottobre 1940 con r.d.  1443, ma non lo  e'  mai
 stato  neanche  in  seguito,  ovvero non si e' mai curato di dire una
 parola di chiarimento successivamente e cioe' allorche' a tale codice
 ha apportato  modifiche  sostanziali  finalizzate  ad  aggiornare  il
 processo  civile,  fra  le  quali,  quelle che piu' ci interessano da
 vicino, quelle apportate con le leggi 26  novembre  1990,  n.  353  e
 successive  modificazioni;  21  novembre  1991,  n.  74  e successive
 modificazioni;  d.-l.  18  ottobre  1995,  n.  432,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 tutte concernenti
 provvedimenti  urgenti per il processo civile, e senza, tuttavia, mai
 incidere sull'art. 9 c.p.c. a cui oggi si  e'  dato  da  parte  della
 Corte di cassazione interpretazione estensiva del concetto "imposte e
 tasse"  facendovi  rientrare  i  contributi  consortili.   Anzi e' lo
 stesso legislatore che li ha categoricamente  esclusi  dalla  materia
 tributaria  nella  dettagliata  e  tassativa  enunciazione effettuata
 nell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 ne' - tanto meno  -  ha  fatto
 rientrare  tali  contributi  nella  giurisdizione  delle controversie
 tributarie di piu' recente  istituzione  (cfr.  art.  19,  d.lgs.  31
 dicembre  1992,  n.  546). Segno evidente o che il legislatore non e'
 poi cosi' attento alle prestazioni  pretese  dal  contribuente  o,  e
 meglio,  che  non  ritiene  che  i  contributi  facciano  parte della
 categoria tributaria.
     i) inoltre, se il contributo consortile fosse un tributo, sarebbe
 escluso l'onere in capo al Consorzio di dare la prova della esistenza
 e consistenza del beneficio fondiario conseguito  dai  fondi  gravati
 del  contributo.  Questi, a molto voler, concedere e tenuto conto del
 limitato  ambito  di  applicazione,  circoscritto   al   bacino,   di
 bonifica,  tutt'al  piu' andrebbero qualificati quali tributi locali,
 con l'ovvia conseguenza che la  competenza  a  conoscere  delle  loro
 controversie  dovrebbe  essere  per  legge  devoluta alle Commissioni
 tributarie e non al tribunale ordinario.
   7. - E poiche' dalla lettura delle  ultime  pronunzie  della  Corte
 costituzionale  prima e della Corte di cassazione poi emerge a chiare
 lettere, a modesto avviso dello scrivente,  evidente  dissonanza,  se
 non  addirittura  discordanza  di  opinioni  in  ordine,  alla  tanto
 discussa  natura  del  contributo  consortile,  sia   consentita   la
 sensazione  dell'insinuazione  di  qualche  sottile  dubbio residuale
 sulla materia, posto che nel recente passato si  e'  gia'  visto  che
 codesta  Corte  ha  gia'  avuto  occasione  di intervenire, incidendo
 profondamente su diverse  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 relative  ai  contributi  consorziali, soprattutto per quanto attiene
 alla  loro   esazione,   dichiarando   incostituzionale   l'iter   di
 riscossione.
     a)   ebbene   la  recente  sentenza  interpretativa  della  Corte
 costituzionale n. 26/1998, ha determinato un orientamento secondo  il
 quale  non e' piu' possibile attribuire alla natura dei contributi la
 portata esegetica  ritenuta  dalla  Corte  di  cassazione.  In  altre
 parole,  non  e'  piu'  possibile  non tener conto del ragionamento e
 delle opinioni  della  Corte  costituzionale  espressi  nella  citata
 sentenza  interpretativa.   E tuttavia, essendo tutto quanto chiarito
 dalla Corte, appunto,  soltanto  "Opinioni"  le  quali  esprimono  si
 un'interpretazione,  certamente  autorevolissima,  sulla  natura  del
 contributo  consorziale,  ma  non   essendo   assimilabili   ad   una
 interpretazione   autentica   e   non  assumendo,  quindi,  carattere
 vincolante per il giudice, soggetto, per dettato costituzionale, solo
 alla legge, nel conflitto fra le supreme magistrature si impone, ora,
 una piu' generale rivisitazione dell'intera  problematica  legata  al
 contributo  di bonifica onde avere un chiarimento esplicito, totale e
 definitivo in ordine alla sua natura  al  fine  di  potersi  adeguare
 all'enunciando principio, per ora solo in nuce nella sentenza citata,
 ma  che  sarebbe  quanto  mai  opportuno sviluppare e colmare ai fini
 della competenza.
     b) a tal proposito va considerato inoltre che, quantunque  spetti
 al  giudice  esprimere il proprio parere sulla rilevanza e fondatezza
 delle questioni di costituzionalita'  da  rimettere  all'esame  della
 Consulta,  tuttavia  e'  compito  esclusivo solamente di quest'ultima
 esprimere il proprio giudizio definitivo.
   Ne  consegue  che  il  giudicante  non  condivide  il  giudizio  di
 manifesta  infondatezza,  espresso  dalla  Corte di cassazione con la
 sentenza n. 9493/1998, in  riferimento  degli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione,  della  questione  di legittimita' costituzionale della
 interpretazione che afferma la competenza per materia  del  tribunale
 in   tema  di  contributi  consortili,  per  il  costo  del  giudizio
 sproporzionato rispetto ai vantaggi conseguibili.
   E  cio'  poiche'  ad  avviso  del   remittente,   non   si   poteva
 categoricamente  escludere  fondamento alla questione di legittimita'
 costituzionale che  fu  prospettata  alla  Corte  di  cassazione  dal
 controricorrente   in   ordine  al  principio  giurisprudenziale  poi
 enunciato, anzitutto per la sua indiscussa evidenza,  ed  in  secondo
 luogo  poiche' devesi rilevare che non spetta a tale organo stabilire
 quali norme siano o meno conformi al dettato costituzionale,  essendo
 stato   invece   riservato  dalla  legge  alla  Consulta  il  compito
 definitivo di individuare le disposizioni sulle quali  effettivamente
 convergono  i  dubbi di legittimita' costituzionale ed e' sempre tale
 Corte che deve valutare, in definitiva,  la  rilevanza  e  fondatezza
 delle questioni prospettate.
     c) in conclusione, in tema di contributi, la Corte costituzionale
 ha  gia'  chiarito  che  non si e' in presenza, quanto meno piena, di
 assimilazione dei contributi alle entrate tributarie. Se la questione
 fosse stata cosi' pacifica come sostiene la Corte di  cassazione  non
 ci  sarebbe stato tutto un altalenare di interpretazioni, ne' - tanto
 meno - se tutto fosse stato chiaro si sarebbe discusso cosi' a  lungo
 per  giungere  oggi  ad  una  divergenza  sostanziale  fra giudice di
 legittimita' e quello delle leggi, tanto da legittimare fondati dubbi
 di legittimita' costituzionale del principio enunciato dalla Corte di
 cassazione.
   Principio giurisprudenziale e norme della cui costituzionalita'  si
 dubita.
   1. - La decisione della Corte di cassazione, con la conclusione ivi
 adottata in tema di contributi di bonifica e che incide profondamente
 anche  sugli  artt.  9,  comma  2,  c.p.c.  e 7, comma 1, c.p.c., ove
 trovasse conferma, farebbe assurgere a dignita' di "diritto  vivente"
 il principio di legittimita' oggi espresso.
   Tale   soluzione,   per   converso,   alla   luce  delle  ragionate
 considerazioni che precedono, non solo lede  i  diritti  fondamentali
 dei  cittadini ed ingenera apprensione tra gli stessi operatori della
 giustizia, ma ha, altresi', procurato allarme  sociale  fra  tutti  i
 soggetti  incisi  dall'obbligazione  di  pagamento  del contributo in
 favore dei Consorzi di bonifica, ivi compresi gli Enti locali il  cui
 territorio   si  trova  ricompreso  nel  perimetro  di  contribuenza,
 ponendosi cosi' in contrasto con i principi fondamentali della  Carta
 costituzionale.  Rilevanza della questione
   1.  -  La rilevanza della questione consegue alla impossibilita' di
 esaminare nel merito la domanda proposta se, previamente,  non  viene
 delibata   la   questione  di  costituzionalita'  delle  norme  sopra
 menzionate, dipendendo dalle stesse la decisione della causa:
     a) riepilogando, si e' gia' detto che se i contributi consorziali
 avessero  natura  tributaria  il  legislatore  li  avrebbe  di  certo
 elencati nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c., insieme alle imposte e
 tasse,  posto  che  il  codice di procedura civile e' posteriore alla
 legge istitutiva dei Consorzi di bonifica.
     b) tuttavia, ammesso per un momento che possa essere sfuggito  al
 legislatore di provvedere all'incombente di cui sub parag. 1/a, se li
 avesse  effettivamente  ritenuti  dei  tributi,  li  avrebbe di certo
 ricompresi nella previsione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre  1992,
 n.  646 per farne oggetto della giurisdizione tributaria, quanto meno
 quali tributi a carattere locale. Ed invece li ha  esclusi  anche  da
 questa normativa ancora una volta.
   2.  - Ma vi sono altre ragioni che militano in favore del dubbio di
 incostituzionalita' dell'art. 9 c.p.c. e lo corroborano ove lo stesso
 venga raffrontato con tutta una  serie  di  norme  sul  processo  che
 dovrebbero  formare  un  quadro  armonico senza ingenerare confusione
 anche fra gli operatori della giustizia, degli utenti della stessa  e
 senza  soprattutto creare disparita' di trattamento fra questi ultimi
 nell'accedervi.
   3.  -  In  definitiva,  va  evidenziato  che,  la  questione  della
 legittimita' costituzionale del precedente giurisprudenziale e  delle
 norme  del  codice  di  rito  che  vi coinvolge col suo insegnamento,
 appare rilevante ai fini del decidere, poiche', qualora codesta Corte
 ne dichiarasse la legittimita', questo  giudice  dovrebbe  spogliarsi
 della  causa,  mentre, al contrario, sarebbe tenuto a conoscere della
 controversia  ove  ne  fosse  dichiarata  la  illegittimita'.     Non
 manifesta infondetezza
   1. - La questione di legittimita' costituzionale di tale precedente
 e degli artt. 7 e 9, c.p.c. deve essere, poi, anche valutata come non
 manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97
 e 113 della Costituzione.
   Il  contrasto  del principio enunciato per vulnus agli artt. 3 e 24
 della  Costituzione,  per  omogeneita'  e  connessione   dei   motivi
 fondanti,  lo  si  prende  in esame, congiuntamente e le osservazioni
 critiche si appuntano e conseguono all'avere la Corte  di  cassazione
 inteso  ricondurre  forzosamente  i  contributi consortili nell'alveo
 della materia tributaria pur  in  assenza  degli  elementi  giuridici
 caratterizzanti  tale  loro  natura  ed  in  definitiva,  quindi,  in
 mancanza dei presupposti  legittimanti  la  speciale  competenza  per
 materia   tributaria,  con  evidente  ed  irrazionale  disparita'  di
 trattamento dei consorziati, davanti  alla  legge  e  cio'  anche  in
 ordine al loro diritto di tutela giudiziale.
   2.  -  Il  principio  enunciato  viola l'art. 3, commi 1 e 2, della
 Costituzione in quanto lede l'uguaglianza  tra  i  cittadini  davanti
 alla  legge.  In  relazione  a  tale parametro costituzionale, reputa
 questo giudice che  la  denunciata  violazione  determini  una  grave
 disparita'  che incide su situazioni giuridiche di fattispecie uguali
 e  si  riverbera  anche  sull'esercizio  del  diritto   alla   difesa
 costituzionalmente  garantito,  senza  che  tuttavia sussistano gravi
 motivi di pubblico interesse che la giustifichino.
   3. - Contrasta, poi,  col  parametro  rappresentato  dall'art.  24,
 primo  e  secondo comma, della Costituzione in quanto, pur essendo la
 difesa nel processo qualificata come diritto inviolabile di  tutti  i
 soggetti,  la  sua  concreta  realizzazione  viene  invece  svilita e
 compressa, essendo precluso, di fatto, alla parte di svolgere da  se'
 davanti  al  tribunale  quella forma di autotutela prevista da alcune
 norme giuridiche procedurali, come in appresso sara'  illustrato  con
 un'osservazione panoramica delle stesse:
     a)  anzitutto  e'  in stridente contrasto l'art. 82 c.p.c. che al
 primo  comma  prevede  solamente  davanti  al  giudice  di  pace   la
 possibilita' per le parti di stare in giudizio di persona nelle cause
 il  cui  valore  non  eccede  il  milione di lire ed al secondo comma
 conferisce solo a tale giudice il potere di autorizzare dette parti a
 stare in giudizio  di  persona  in  considerazione  della  natura  ed
 entita' della causa, con cio' non ponendo il limite di un tetto.
     b)  con  l'art. 317 c.p.c. che contempla per entrambe le parti in
 causa di farsi rappresentare in giudizio davanti al giudice di  pace,
 sempre  previa  autorizzazione alcuna, da qualsiasi persona munita di
 mandato, anche priva di cognizioni tecnico-giuridiche, mentre  presso
 le  altre curie giudiziarie occorre che la parte stia in giudizio col
 ministero di un procuratore legale esercente la professione e  quindi
 sia iscritto nello speciale albo professionale.
     c)  le  limitazioni citate non possono trovare giustificazione in
 relazione alla competenza speciale della materia tributaria  devoluta
 al  tribunale  perche' anche il pretore e' deputato a conoscere quale
 materia speciale delle complesse controversie di lavoro, eppure anche
 ivi l'art. 417 c.p.c.  consente  alla  parte  di  stare  in  giudizio
 personalmente  nelle  controversie  di  lavoro quando il valore della
 causa non eccede L. 250.000.
     d) le considerazioni abbozzate sub parag. 2/a, b e  c,  non  sono
 affatto  di  scarsa  rilevanza  ove, si ponga mente che i Consorzi di
 bonifica impongono i contributi ai fondi ricompresi nel  loro  bacino
 di   bonifica,   che   al  95%  dei  casi  sono  contenuti  entro  le
 cinquantamila lire annue.
   Ne consegue che, le relative controversie,  che  pure  proliferano,
 con  l'interpretazione  estensiva  della  norma datane dalla Corte di
 cassazione (art. 9 c.p.c.)  debbono  essere  trattate  dal  tribunale
 ordinario,  davanti  al  quale  e'  inibito  di  stare in giudizio di
 persona  e  soprattutto,  oltre  a  doversi   munire   di   difensore
 professionalmente  qualificato, occorre anche far fronte al pagamento
 di rilevanti somme a titolo di imposte, tasse e diritti vari.
   Di tal che non vi e' chi non veda la convenienza  dei  contribuenti
 alla  rinunzia  all'azione, dissuasi sia dalla difficolta' di accesso
 alla tutela giudiziale, che dai costi conseguenti, perpetuandosi,  in
 tal  guisa,  situazioni  di  obiettiva  incertezza  -  se non di vera
 ingiustizia - che penalizzano il contribuente.
   In definitiva la mancata previsione di un tetto  o  di  una  soglia
 fissa di valore sia per l'autodifesa, che per la esenzione tributaria
 uguale  per  tutti i procedimenti, indipendentemente dalla competenza
 per materia (L. 2.000.000),  comprime  il  diritto  dell'utente  alla
 difesa,  e crea palese disparita' di trattamento con gli altri utenti
 che si rivolgono al giudice di pace in assenza  di  difensore  ed  in
 esenzione totale da imposte di bollo, tasse e diritti.
     e)  in  secondo luogo, se n'e' gia' fatto cenno, altra disparita'
 di  trattamento,   con   conseguente   sospetto   di   illegittimita'
 costituzionale,   si   profila  in  materia  di  costi  del  giudizio
 assolutamente sproporzionati ai vantaggi conseguibili ed in  rapporto
 a quelli che possono essere condotti con la difesa in proprio.
   Difatti,  il rendere difficile, macchinosa e soprattutto costosa la
 tutela  giudiziale  significa,  in  ultima  analisi,  dissuasione   e
 rinuncia  alla  difesa  dei  piccoli  onerati  della contribuzione in
 relazione ai costi necessari per potervi accedere, a nulla rilevando,
 per contro, il ragionamento delle sezioni unite della Cassazione  sul
 "calcolo  della  convenienza  circa  l'opportunita'  del ricorso alla
 tutela giurisdizionale, che attiene della valutazione del  singolo  e
 non incide sulla costituzionalita' della interpretazione seguita" ove
 rapportato  -  oltre  ai  costi  sproporzionati - anche a tutto ad un
 coacervo di problemi che lo ostacolano e di legittime ragioni che  lo
 sconsigliano, privandolo, di fatto, del sacrosanto diritto di difesa.
   Ed  invero  davanti  al  giudice di pace e solo ivi, l'utente della
 giustizia  oltre  ad  essere  svincolato  dall'obbligo  della  difesa
 tecnica,  vi  accede  anche  in esenzione, totale di imposte, tasse e
 diritti fino alla soglia di L. 2.000.000, a norma dell'art. 46  legge
 21 novembre 1991, n. 374, in relazione alla legge 7 febbraio 1979, n.
 59,  come  modificata  dalle leggi 6 giugno 1984, n. 57 e 21 febbraio
 1989, n.  99.
     f) cio' e' piu' iniquo ove si pensi che altri precetti normativi,
 tra  cui alcuni gia' di rilevanza penale e comportanti irrogazione di
 pene pecuniarie regolate dalla legge, prevedono  la  possibilita'  al
 cittadino di stare in giudizio di persona, come l'art. 23 della legge
 24 novembre 1981, n. 689 di depenalizzazione e di modifica al sistema
 penale,  che  consente  sia  all'opponente,  che all'autorita' che ha
 emesso l'ingiunzione di stare personalmente davanti  al  pretore  nel
 giudizio  di opposizione avverso il provvedimento di condanna e senza
 limiti di soglia alcuna.
     g) quanto al parametro costituzionale rappresentato dall'art.  25
 della Costituzione appare evidente che il contribuente, in forza  del
 principio  denunciato,  verrebbe  irrazionalmente  distolto  dal  suo
 giudice naturale.
     h) contrasta, inoltre, col parametro rappresentato dall'art.   53
 della  Costituzione,  poiche',  con l'attribuire natura tributaria ai
 contributi di bonifica si crea di  fatto  disparita'  di  trattamento
 impositivo,  effettuato  attraverso  aspetti  incoerenti, illogici ed
 irrazionali,  non  tutti   i   terreni   ricompresi   nel   perimetro
 comprensoriale  essendo  oggetto  di  contribuzione, ne', tanto meno,
 tutti quelli gravati da contributo  godono  di  beneficio  diretto  e
 specifico dall'attivita' consortile.
     i)  la  violazione dell'art. 97 della Costituzione balza evidente
 ed  appare  collegata  al  sovvertimento,  a  causa   del   principio
 enunciato,  dell'organizzazione  degli  uffici  per il buon andamento
 dell'amministrazione della giustizia violando, altresi', la sfera  di
 competenza predeterminata dalla legge.
   Per  non  parlare  del contrasto con le finalita' di buon andamento
 cui l'amministrazione deve  adeguarsi  nell'operare,  atteso  che  lo
 spostamento  della  competenza  al tribunale in tema di contributi di
 bonifica, oltre a tutti quanti gli altri  innumerevoli  inconvenienti
 sopra denunciati, non farebbe altro - ove l'azione venisse esercitata
 dal  contribuente,  del  che  e'  lecito  dubitare  - che intasare le
 cancellerie dei tribunali, allungando a dismisura i tempi  di  attesa
 delle decisioni e tutto cio' in aperto contrasto con lo spirito della
 novella del 1995 dettato, al contrario, a scopo deflattivo del carico
 di  quegli  uffici  ed  improntato,  invece, ad agilita', snellezza e
 celerita' dei procedimenti, svincolandoli, in particolare  quelli  di
 scarsa  importanza,  dalle  pastoie  procedurali  onde  avviarli alla
 tempestivita' della decisione.
   1. - Contrasta, infine, anche col parametro costituzionale  di  cui
 all'art.  113,  primo e secondo comma della costituzione in relazione
 all'art. 3 della costituzione, in quanto la  tutela  giurisdizionale,
 quantunque   costituzionalmente   garantita  contro  gli  atti  della
 pubblica amministrazione, viene di  fatto  deviata  dall'orientamento
 giurisprudenziale in contestazione.
   4.  -  Or  dunque, se magistrati professionali hanno meditato cosi'
 tanto e cosi' a lungo  sulla  materia  contributiva  per  giungere  a
 conclusioni  diverse, se non puo', di conseguenza, negarsi l'evidenza
 del lungo travaglio decisionale fin qui prospettato,  sia  consentito
 anche  a  questo  giudice  di  nutrire  seri  dubbi  di  legittimita'
 costituzionale sul principio giurisprudenziale  espresso  per  ultimo
 dalla  Corte  suprema  di  cassazione,  per  contrasto  con  la Carta
 costituzionale per tutte le ragioni che si  sono  sopra  evidenziate,
 mediante  le quali si e' dimostrato ingiusto ed iniquo il trattamento
 riservato  ai  soli  cittadini  incisi  dai  contributi  di  bonifica
 fondiaria,  per  lesione  del  diritto  della  pari  uguaglianza  dei
 cittadini di fronte alla legge e per grave lesione del  diritto  alla
 difesa,  in  particolare  ove tali diritti vengano rapportato a tutta
 quella serie di norme di legge sopra citate che,  quantunque  dettate
 per  la  garanzia  di tutti di fatto ne privano i contribuenti per la
 bonifica.
   Ed invero, tale disparita' di trattamento fa  si  che  solamente  i
 grandi  proprietari  terrieri  ed i latifondisti, oltre ai pochi Enti
 pubblici che hanno terreni ricompresi nel perimetro del  comprensorio
 di bonifica dei Consorzi, hanno oggi convenienza ad adire l'autorita'
 giudiziaria.
   5.  -  In  tali  premesse  e nell'attuale persistente situazione di
 disparita'  di  trattamento,  rilevanti,  fondati   e   decisivi   si
 appalesano     i     dubbi     di     legittimita'    costituzionale,
 dell'interpretazione estensiva data dalle sezioni unite  della  Corte
 di  cassazione  con  la  piu' volte citata sentenza n. 9394/1998 alla
 natura  dei  contributi  consorziali  di  bonifica,  dubbi  che  sono
 fortemente  radicati  nella  coscienza  di  questo giudice, e che, in
 rispettoso dissenso  dall'insegnamento  della  Corte  di  cassazione,
 legittimano  il sollecito della pronunzia di una parola definitiva da
 parte di codesta Corte sulla conformita'  ai  principi  della  nostra
 Carta   costituzionale   di   tale   principio  di  legittimita',  e,
 conseguentemente, delle norme connesse sopra citate, nella  parte  in
 cui  non  prevedono  o  escludono la competenza del giudice di pace a
 conoscere in materia  dei  predetti  contributi,  principio  e  norme
 necessarie   ed  indispensabili  alla  decisione  della  controversia
 indicata in epigrafe ed in corso presso questo ufficio.
                                P. Q. M.
   Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge
 costituzionale 9  febbraio  1948,  n.  1,  23  e  segg.  della  legge
 ordinaria 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenutane  la  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza, solleva
 d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale  del  principio
 giurisprudenziale  enunciato dalle sezioni unite della cassazione con
 la sentenza n.  9493/98, nonche' delle norme di rito connesse a  tale
 precedente  di  legittimita' ed, in particolare, degli artt. 7 c.p.c.
 nella parte in cui non prevede, ovvero  esclude,  la  competenza  del
 giudice  di  pace a conoscere in materia dei contributi consortili di
 bonifica,    e    9,    secondo    comma,    c.p.c.     relativamente
 all'interpretazione estensiva data dalla Corte suprema, di cassazione
 all'espressione  "imposte  e  tasse",  facendovi  cosi' ricomprendere
 anche i contributi di bonifica, che si  dubita  contrastino  con  gli
 indicati parametri della Costituzione;
   Sospende  la  presente  fase  di  giudizio  e si riserva ogni altra
 pronunzia in rito, in merito ed in ordine alle spese;
   Dispone la immediata trasmissione degli atti del procedimento  alla
 Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata ai procuratori delle parti in causa, nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e sia, altresi', comunicata ai  Presidenti
 del Senato della Repubblica e della Camera deputati.
   Cosi' deciso in Otranto, addi' 18 maggio 1999.
                   Il giudice di pace coord.: Nachira
 99C0861