Norme urgenti per l'attivita' di ricerca e conduzione di studi clinici.(GU n.40 del 9-10-2010)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 10/2007 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonche' in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di promuovere e qualificare l'attivita' di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, fino alla definizione nella categoria e nel profilo professionale in sede di contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono individuare personale gia' in servizio o gia' assunto con rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilita'.». 2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2007 e' sostituito dal seguente: «3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici osservazionali e/o di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonche' dei proventi derivanti dall'attivita' di ricerca clinica. Le linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale, adottate con deliberazione della giunta regionale, possono determinare particolari indicazioni operative in relazione all'applicazione del presente comma.». 3. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2007 e' sostituito dal seguente: «4. L'assunzione di personale esterno avviene con concorso per titoli ed esami.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 3 dicembre 2009 TONDO