ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del  tesoro  21  novembre
1996,  n.  703, concernente: "Regolamento recante norme sui criteri e
sui limiti di investimento delle risorse  dei  fondi  di  pensione  e
sulle   regole  in  materia  di  conflitto  di  interessi".  (Decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44  del  22
febbraio 1997).
(GU n.54 del 6-3-1997)

  Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta
Ufficiale, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza
delle sottoelencate pagine:
    a pag. 4, prima colonna, settimo comma delle  premesse,  dove  e'
scritto: "Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio
di  Stato di integrare i criteri di gestione all'art. 2, comma 1, del
presente regolamento ..", leggasi:  "Ritenuto di non poter aderire al
suggerimento del  Consiglio  di  Stato  di  integrare  i  criteri  di
gestione previsti all'art. 2, comma 1, del presente regolamento ..";
    a  pag.  5,  prima  colonna, art. 3, comma 4, sesto rigo, dove e'
scritto: "Per ciascuna di dette linee si applicano,  con  riferimento
alla  risorse  gestite,  i  limiti  e i criteri stabiliti nel decreto
legislativo e nel presente regolamento.", leggasi: "Per  ciascuna  di
dette  linee  si  applicano,  con riferimento alle risorse gestite, i
limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e  nel  presente
regolamento.";
    a  pag.  5, seconda colonna, alla denominazione dell'art. 5, dove
e' scritto:  "Limiti  a  contratti  derivati",  leggasi:  "Limiti  ai
contratti derivati";
    a  pag.  6, prima colonna, art. 7, comma 1, dodicesimo rigo, dove
e' scritto: "A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in
ordine alla composizione del proprio gruppo devono essere rese  anche
dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria.", leggasi: "A
tal  fine  detti  soggetti devono informare il gestore in ordine alla
composizione del proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative
alla composizione del proprio gruppo devono  essere  rese  anche  dal
gestore al fondo pensione e alla banca depositaria.";
    a  pag. 6, seconda colonna, art. 8, comma 2, dove e' scritto: "Il
gestore, la banca depositaria, i sottoscritti delle fonri  istitutive
e  i  datori  di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il
fondo pensione del ricorrente delle situazioni previste al comma 1.",
leggasi: "Il gestore, la  banca  depositaria,  i  sottoscritti  delle
fonti  istitutive  e  i  datori  di  lavoro tenuti alla contribuzione
devono informare il fondo pensione  del  ricorrere  delle  situazioni
previste al comma 1.".