ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, concernente: "Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997).(GU n.54 del 6-3-1997)
Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine: a pag. 4, prima colonna, settimo comma delle premesse, dove e' scritto: "Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione all'art. 2, comma 1, del presente regolamento ..", leggasi: "Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione previsti all'art. 2, comma 1, del presente regolamento .."; a pag. 5, prima colonna, art. 3, comma 4, sesto rigo, dove e' scritto: "Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alla risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento.", leggasi: "Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento."; a pag. 5, seconda colonna, alla denominazione dell'art. 5, dove e' scritto: "Limiti a contratti derivati", leggasi: "Limiti ai contratti derivati"; a pag. 6, prima colonna, art. 7, comma 1, dodicesimo rigo, dove e' scritto: "A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria.", leggasi: "A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria."; a pag. 6, seconda colonna, art. 8, comma 2, dove e' scritto: "Il gestore, la banca depositaria, i sottoscritti delle fonri istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrente delle situazioni previste al comma 1.", leggasi: "Il gestore, la banca depositaria, i sottoscritti delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle situazioni previste al comma 1.".