Iscrizione di varieta' di specie foraggere al relativo registro nazionale. (15A04578)(GU n.138 del 17-6-2015)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri
obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti,
recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non
generale;
Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varieta'
vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono
iscritte nel registro delle varieta' dei prodotti sementieri, fino al
31 dicembre 2025, le sotto elencate varieta' di specie agrarie, le
cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2015
Il direttore generale: Cacopardi