Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Programma Casa Enea 91", in Roma.(GU n.180 del 4-8-1997)
IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Roma Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperativa; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992; Decreta: La societa' cooperativa edilizia sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59: societa' cooperativa edilizia "Programma Casa Enea 91", con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 11 aprile 1991, repertorio n. 93771, registro societa' n. 5305/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32519/253598. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 luglio 1997 Il dirigente: Pironomonte