Modalita' per l'importazione dai Paesi terzi, per il primo trimestre 1992, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.(GU n.39 del 17-2-1992)
Vigente al: 17-2-1992
Si comunica che con regolamento della Commissione CEE in corso di pubblicazione - al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare - sono stati fissati i quantitativi - riferiti al primo trimestre del corrente anno - entro cui e' possibile l'importazione, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso. Possono essere importati e ingrassati in Italia 5.480 capi di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg originari e provenienti dai Paesi terzi, a prelievo ridotto del 65%, e 36.640 capi di peso vivo da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Polonia, Ungheria e Repubblica federale Ceca e Slovacca, a prelievo ridotto del 75%. Nell'ambito dei 5.480 capi originari dai Paesi terzi, 4.932 capi sono riservati a coloro che dimostrano di aver importato i suddetti animali beneficiando del regime agevolato in parola nel corso del triennio 1989-91 ed i restanti 548 capi sono riservati agli altri richiedenti. Nell'ambito dei 36.640 capi originari dalla Polonia, Ungheria e Repubblica federale Ceca e Slovacca, 32.976 capi sono riservati a coloro che dimostrano di aver importato i suddetti animali beneficiando del regime agevolato in parola nel corso del triennio 1989-91 ed i restanti 3.664 capi sono riservati agli altri richiedenti. Ai fini della partecipazione alla ripartizione delle suindicate quote riservate a coloro che hanno importato nel triennio 1989-91 i richiedenti devono presentare domanda di certificato e provare tali importazioni mediante la presentazione delle bollette doganali rela- tive ad importazioni effettuate beneficiando del ripetuto regime. Coloro che hanno gia' presentato detta documentazione nello scorso anno possono limitarsi ad allegare alla domanda soltanto le bollette '91 in originale. Delle bollette doganali addotte come prova delle importazioni effettuate nel triennio 1989-91 dovra' essere compilata una distinta da allegare alla domanda. Gli altri richiedenti che non siano in grado di documentare di aver effettuato tali importazioni nel triennio citato, potranno presentare domande di certificato per un massimo di capi 54 originari da Paesi terzi e capi 366 originari e provenienti dalla Polonia, Ungheria e Repubblica federale Ceca e Slovacca, documentando di esercitare da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di certificato, un'attivita' professionale del settore del bestiame e delle carni. A tal fine possono presentare il certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda stessa, dal quale risulti l'attivita' professionale nel settore del bestiame e delle carni effettivamente svolta almeno per i dodici mesi anteriori alla data della domanda stessa. Quote inferiori a 10 capi non verranno assegnate. Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote, sara' effettuato un sorteggio tra i richiedenti medesimi. Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi per il primo trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, dal 17 al 21 febbraio p.v. Per i trimestri successivi al I il periodo di presentazione sara' indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero fara' fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute. La domanda deve essere redatta su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa puo' assumere la responsabilita' civile e penale dell'operazione. La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati e' pari a 3 ECU (Lit. 5.284,35) per capo. Per i richiedenti che non presentano documentazione relativa al triennio precedente, la domanda sara' ricevibile a condizione che la sottoscrizione sia autentica ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni relativi alla destinazione della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria. I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse. Al piu' tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali gli importatori devono comunicare al Ministero i dati relativi alle quantita' importate e ai Paesi di origine degli animali. Il Ministro: LATTANZIO