MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 12 febbraio 1992, n. 4 

  Modalita'  per  l'importazione  dai  Paesi  terzi,  per  il   primo
trimestre  1992,  a  prelievo  agevolato,  di  giovani  bovini maschi
destinati all'ingrasso.
(GU n.39 del 17-2-1992)
 
 Vigente al: 17-2-1992  
 

  Si  comunica  che con regolamento della Commissione CEE in corso di
pubblicazione - al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate
nella presente circolare  -  sono  stati  fissati  i  quantitativi  -
riferiti  al  primo  trimestre  del  corrente  anno  -  entro  cui e'
possibile l'importazione, a prelievo  agevolato,  di  giovani  bovini
maschi destinati all'ingrasso.
  Possono  essere importati e ingrassati in Italia 5.480 capi di peso
vivo inferiore o uguale a 300 kg originari e  provenienti  dai  Paesi
terzi,  a prelievo ridotto del 65%, e 36.640 capi di peso vivo da 220
a 300 kg originari e provenienti dalla Polonia, Ungheria e Repubblica
federale Ceca e Slovacca, a prelievo ridotto del 75%.
  Nell'ambito dei 5.480 capi originari dai Paesi  terzi,  4.932  capi
sono  riservati  a coloro che dimostrano di aver importato i suddetti
animali beneficiando del regime agevolato in  parola  nel  corso  del
triennio  1989-91  ed  i  restanti 548 capi sono riservati agli altri
richiedenti.
  Nell'ambito dei 36.640 capi originari  dalla  Polonia,  Ungheria  e
Repubblica  federale  Ceca  e  Slovacca, 32.976 capi sono riservati a
coloro  che  dimostrano  di  aver  importato   i   suddetti   animali
beneficiando  del  regime  agevolato in parola nel corso del triennio
1989-91  ed  i  restanti  3.664  capi  sono  riservati   agli   altri
richiedenti.
  Ai  fini  della  partecipazione  alla ripartizione delle suindicate
quote riservate a coloro che hanno importato nel triennio  1989-91  i
richiedenti  devono  presentare domanda di certificato e provare tali
importazioni mediante la presentazione delle bollette doganali  rela-
tive ad importazioni effettuate beneficiando del ripetuto regime.
  Coloro  che hanno gia' presentato detta documentazione nello scorso
anno possono limitarsi ad allegare alla domanda soltanto le  bollette
'91 in originale.
  Delle  bollette  doganali  addotte  come  prova  delle importazioni
effettuate nel triennio 1989-91 dovra' essere compilata una  distinta
da allegare alla domanda.
  Gli altri richiedenti che non siano in grado di documentare di aver
effettuato tali importazioni nel triennio citato, potranno presentare
domande  di  certificato per un massimo di capi 54 originari da Paesi
terzi e capi 366 originari e provenienti dalla  Polonia,  Ungheria  e
Repubblica  federale  Ceca  e Slovacca, documentando di esercitare da
almeno dodici mesi, alla data della presentazione  della  domanda  di
certificato,  un'attivita'  professionale  del settore del bestiame e
delle carni. A tal  fine  possono  presentare  il  certificato  della
competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
di  data  non  anteriore  a  trenta  giorni  precedenti la data della
domanda stessa,  dal  quale  risulti  l'attivita'  professionale  nel
settore del bestiame e delle carni effettivamente svolta almeno per i
dodici mesi anteriori alla data della domanda stessa. Quote inferiori
a  10  capi  non  verranno  assegnate.  Nel  caso  in  cui le domande
eccedessero il numero delle quote, sara' effettuato un sorteggio  tra
i richiedenti medesimi.
  Le   domande   per   partecipare  alla  ripartizione  dei  suddetti
quantitativi  per  il  primo  trimestre  del  corrente  anno   devono
pervenire  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero  -  Direzione
generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II,  dal
17  al 21 febbraio p.v. Per i trimestri successivi al I il periodo di
presentazione sara' indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per
la data dell'arrivo della domanda  al  Ministero  fara'  fede  quella
risultante   dal   timbro   a   calendario   apposto  all'atto  della
presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione
delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni  di
documenti  a  corredo  delle domande ricevute. La domanda deve essere
redatta su carta legale e contenere l'indicazione  secondo  la  quale
chi  sottoscrive  la  domanda stessa puo' assumere la responsabilita'
civile e penale dell'operazione.
  La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati e' pari
a 3 ECU (Lit. 5.284,35) per capo.
  Per i richiedenti che non  presentano  documentazione  relativa  al
triennio  precedente, la domanda sara' ricevibile a condizione che la
sottoscrizione sia autentica ai sensi  dell'art.  20  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15.
  Si  precisa  che  le  domande  devono  contenere,  per  le  diverse
categorie di richiedenti,  gli  impegni  relativi  alla  destinazione
della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.
  I  sottoscrittori  delle  domande  restano  impegnati a mantenere a
disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli,
la documentazione  originale  sulla  quale  sono  basate  le  domande
stesse.
  Al  piu'  tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali gli
importatori devono comunicare  al  Ministero  i  dati  relativi  alle
quantita' importate e ai Paesi di origine degli animali.
                                               Il Ministro: LATTANZIO