N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2007
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2007 (della Regione Veneto) Disabile - Norme della legge finanziaria 2007 - Abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali - Istituzione di un fondo ministeriale destinato all'erogazione di contributi - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata istituzione di fondo a destinazione vincolata nella materia dei servizi sociali di competenza legislativa regionale residuale - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 389. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119. Istruzione - Norme della legge finanziaria 2007 - Scuole non statali - Scuole paritarie - Incremento dello stanziamento di bilancio, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata introduzione di norma statale di dettaglio e istituzione di fondo a destinazione vincolata nella materia di legislazione concorrente dell'istruzione - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione, e in subordine violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 635. - Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 118, 119 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Famiglia - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo per le politiche della famiglia - Incremento dello stanziamento di bilancio - Previsione dettagliata delle attivita', delle iniziative e degli interventi sociali da sostenere - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata introduzione di norma statale disciplinante finanziamenti a destinazione vincolata nella materia delle politiche sociali di competenza legislativa regionale residuale - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1250, 1251, 1252. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119. Donna e pari opportunita' - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' - Incremento dello stanziamento di bilancio, con vincolo di destinazione di una quota al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere e alla istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata introduzione di norma statale disciplinante finanziamenti a destinazione vincolata nella materia delle politiche sociali di competenza legislativa regionale residuale - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1261. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119. Famiglia - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo per le politiche della famiglia - Fondo per le politiche giovanili - Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' - Incremento dello stanziamento di bilancio - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata introduzione di norma statale disciplinante finanziamenti a destinazione vincolata nella materia delle politiche sociali di competenza legislativa regionale residuale - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1290. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119. Straniero - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati - Previsione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri con utilizzo di mediatori culturali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata istituzione di fondo ministeriale a destinazione vincolata nella materia dei servizi sociali di competenza legislativa regionale residuale - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione, e in subordine violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1267. - Costituzione, artt. 5, 117, comma quarto, 118, 119 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Servizio sanitario nazionale - Misure di contenimento della spesa per il personale - Limite di spesa fissato con riferimento all'ammontare dell'analoga spesa nell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento - Disciplina delle attivita' che devono essere intraprese a tal fine dagli enti del S.s.n. - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata introduzione di norma statale, ampiamente di dettaglio, disciplinante finanziamenti a destinazione vincolata nella materia concorrente «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» - Denunciata lesione della sfera di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118 e 119. Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica nelle Regioni - Previsione di riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, dei compensi e indennita' dei componenti degli organi rappresentativi, e del numero dei medesimi, soppressione degli enti inutili, fusione delle societa' partecipate, ridimensionamento delle strutture organizzative - Qualificazione della previsione quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri europei - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata introduzione di norma statale nella materia di competenza regionale residuale dell'«organizzazione amministrativa della Regione», o in via subordinata, introduzione di disciplina di ampio dettaglio nella materia concorrente «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» - Denunciata lesione della sfera di autonomia legislativa regionale, amministrativa e finanziaria. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 721 e 722. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119. Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Societa' partecipate dalle Regioni - Disciplina dei compensi degli amministratori e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione - Qualificazione della previsione quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata introduzione di norma statale nella materia di competenza regionale residuale «societa' partecipate dalle Regioni», o in via subordinata, introduzione di disciplina di ampio dettaglio nella materia concorrente «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», lesione della autonomia di spesa - Denunciata lesione della sfera di autonomia legislativa regionale, amministrativa e finanziaria. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 730. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della legge finanziaria 2007 - Concessioni con finalita' turistico-ricreative - Classificazioni, determinazione e riduzioni di canoni annui, obblighi dei concessionari, valori delle superfici - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata soppressione del diretto coinvolgimento delle Regioni gia' previsto dalla precedente disciplina - Denunciato contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251. - Costituzione, artt. 5 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Istruzione - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione e disciplina dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica - Contestuale soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata mancanza di coinvolgimento delle Regioni competenti in materia di programmazione, organizzazione e gestione del servizio scolastico - Denunciato contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 610 e 611. - Costituzione, artt. 5 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Istruzione - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore - Abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento delle strutture alle prescrizioni per la sicurezza e igiene del lavoro - Promozione e finanziamento di progetti ad opera dell'INAIL e dei Ministeri del lavoro e dell'istruzione - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata adozione di norme di dettaglio nelle materie di competenza legislativa concorrente della «tutela del lavoro» e dell'«istruzione», di norme di finanziamento a destinazione vincolata, nonche' mancanza di accordo con le Regioni - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione e in subordine violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 626. - Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 118, 119 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Universita' - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione e attivazione di facolta' o corsi di studio - Divieto di delocalizzare in comuni diversi da quello della sede legale e amministrativa - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata incidenza nella materia di potesta' legislativa concorrente della «ricerca scientifica e tecnologica» - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa della Regione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 653. - Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico - Aumento dello stanziamento di bilancio e assegnazione delle risorse con vincoli di destinazione - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata incidenza nella materia di competenza concorrente della «tutela della salute» e nella materia di competenza residuale dell'«edilizia sanitaria», lamentata preferenza per le regioni meridionali e insulari ritenute dissipatrici di risorse - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione, violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, e in subordine violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. n). - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Servizio sanitario nazionale - Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - Pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata incidenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente della «tutela della salute» e in materia di reperimento delle risorse regionali - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. p). - Costituzione, artt. 117 e 119. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Servizio sanitario nazionale - Finanziamenti finalizzati all'intervento speciale per la diffusione degli accertamenti preventivi oncologici nelle regioni meridionali e insulari - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata incidenza con norme di dettaglio nella materia di competenza concorrente della «tutela della salute», previsione di finanziamenti a destinazione vincolata, lamentata disparita' di trattamento rispetto alle regioni meridionali e insulari - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, e in subordine violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 808. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 119 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Ambiente - Norme della legge finanziaria 2007 - Foreste - Programma quadro per il settore forestale finalizzato alla gestione forestale sostenibile e alla multifunzionalita' degli ecosistemi forestali - Azioni e accesso alle risorse finanziarie - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata incidenza nella materia di competenza regionale residuale delle «foreste», mancata preventiva intesa per gli aspetti ricadenti nella materia trasversale dell'«ambiente», finanziamento statale a destinazione vincolata in materia di competenza regionale - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione, violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1082. - Costituzione, artt. 5, 117, 118, 119 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Turismo - Norme della legge finanziaria 2007 - Promozione e sviluppo - Stanziamento di bilancio - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata incidenza nella materia di competenza regionale residuale del «turismo», finanziamento statale a destinazione vincolata, omessa preventiva intesa - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione, e in subordine violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228. - Costituzione, artt. 5, 117, 118, 119 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Impresa - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' - Interventi da disporsi sulla base di criteri e modalita' fissati dal CIPE e da attuarsi attraverso le societa' per azioni Sviluppo Italia - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata incidenza nella materia di competenza regionale residuale dell'«impresa», accentramento non giustificato e in carenza di intesa, illogicita' - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa e amministrativa della Regione, violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 853. - Costituzione, artt. 3, 5, 117, 118 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11. Ambiente - Norme della legge finanziaria 2007 - Siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale incluse nella rete «Natura 2000» - Misure di conservazione - Adempimento delle Regioni sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto ministeriale - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata mancanza di coinvolgimento delle Regioni nella materia trasversale dell'«ambiente» - Denunciato contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1226. - Costituzione, artt. 5 e 120, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.(GU n.11 del 14-3-2007 )
Ricorso della regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa 13 febbraio 2007, n. 285, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Franca Caprioglio dell'Avvocatura regionale e Andrea manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell'art. 1, commi 251, 389, 565, 610, 611, 626, 635, 653, 721, 722, 730, 796, lettera n) e lettera p), 808, 853, 1082, 1226, 1228, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267, 1290 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244. F a t t o e d i r i t t o 1. - La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», contiene disposizioni che, secondo la regione Veneto, contrastano con la Costituzione e ledono l'autonomia legislativa (art. 117 Cost.), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.) regionale, oltre che il principio di leale collaborazione tra Stato e regione, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La lesione dell'autonomia regionale e' tanto piu' grave la' dove tali norme non recepiscono consolidati orientamenti giurisprudenziali di codesto ecc.mo Collegio. Di essi si dara' continuo riscontro, anche in modo sovrabbondante e ripetitivo, per ragioni di linearita' espositiva, suggerita, per non dire imposta, dalla struttura propria della legge finanziaria, non solo del 2007. 2. - Una prima serie di disposizioni prevede l'istituzione e la disciplina di fondi a destinazione vincolata in materie di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) o residuale (art. 117, quarto comma, Cost.). 2.1. - Il comma 389 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007 dispone: «Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attivita' commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale, definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma». E' necessario, preliminarmente, individuare la materia di riferimento. La norma va collocata nell'ambito della materia «servizi sociali», sebbene sia innegabile una sua interferenza anche con la materia «commercio». Sia i «servizi sociali», sia il «commercio», comunque, sono materie non elencate ne' all'art. 117, secondo comma, Cost. (fattispecie di potesta' legislativa esclusiva dello Stato), ne' all'art. 117, terzo comma, Cost. (riguardante la potesta' legislativa concorrente), e da cio' consegue, quindi, che esse, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sono attribuite alla potesta' legislativa residuale della regione. Secondo il costante orientamento di codesta ecc.ma Corte, l'art. 119 Cost. non consente allo Stato di istituire e disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata ne' nelle materie di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), ne' nelle materie di potesta' legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma, Cost.), sia che questi fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a regioni, province, citta' metropolitane o comuni (Corte cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004, n. 49), sia che prevedano la diretta attribuzione di risorse a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche (Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423; Corte cost., sent., 18 febbraio 2005, n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 107; Corte cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118), poiche' «il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16). Nel contesto dell'art. 119 Cost., infatti, sono previste solamente due tipologie di fondi: (i) un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante (art. 119, terzo comma, Cost.), che, insieme ad entrate e tributi propri e compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (art. 119, secondo comma, Cost.), serve a finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a regioni ed enti locali (art. 119, quarto comma, Cost.) e (ii) «risorse aggiuntive» ed «interventi speciali» in favore di determinate regioni, province, citta' metropolitane e comuni, al fine di «promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, (...) rimuovere gli squilibri economici e sociali, (...) favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, (...) provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (art. 119, quinto comma, Cost.). In ordine a questi ultimi, codesto ecc.mo Giudice delle leggi ha precisato che essi «non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (...) delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalita' di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni (o province, citta' metropolitane, regioni)» e che «l'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e regioni comporta altresi' che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio» (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 8 giugno 2005, n. 222). Codesto ecc.mo Collegio ha riconosciuto, inoltre, che lo Stato puo' istituire e disciplinare fondi a destinazione vincolata nelle materie di sua competenza legislativa esclusiva (in questo senso Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004, n. 49). Si potrebbe sostenere, allora, in senso contrario a quanto qui affermato, che la norma di cui si discute si inquadri nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.). Tuttavia, la pregressa giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituisce valido ausilio al fine di confutare tale tesi. Essa, infatti, nel dichiarare, costituzionalmente illegittima, tra le altre, la disposizione di cui all'art. 3, comma 116, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha integrato quanto previsto dall'art. 21, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo che l'incremento della dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta, per l'anno 2004, dall'art. 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, deve essere utilizzato, nel medesimo anno 2004, per una serie di finalita', tra cui l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro, (finalita' di cui alla lettera b)), ha affermato che essa violava le competenze regionali concernenti i «servizi sociali», in quanto, «escluso che il comma 116» costituisse «determinazione di "livelli essenziali delle prestazioni" cui fa riferimento l'art. 117, comma 2, lettera m) Cost.», esso stabiliva «con quali finalita» dovesse «essere utilizzato l'incremento del fondo disposto per l'anno 2004 dall'art. 21, commi 6 e 7, d.-l. n. 269 del 2003», ponendo, quindi, «precisi vincoli di destinazione delle risorse nelle suddette materie, con palese violazione dell'autonomia finanziaria di spesa delle regioni». Esso, pertanto, non era conforme «al nuovo modello di finanza regionale delineato dall'art. 119 della Cost.». Conseguentemente, venendo meno il «vincolo di scopo», «le suddette somme» dovevano «confluire nei bilanci regionali in maniera "indistinta" e» potevano, «pertanto, essere impiegate dalle regioni stesse secondo autonome scelte di politica sociale» (cosi' Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423). Da quanto fin qui detto, consegue, de plano, anche la violazione dell'art. 118 Cost., sull'autonomia amministrativa. Pertanto si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione. 2.2. - Il comma 635 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007 dispone: «Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia». E' necessario, preliminarmente, qui pure, individuare la materia in cui si inquadra la fattispecie in esame. La norma ricade nella materia «istruzione», materia menzionata dall'art. 117, terzo comma, Cost., e, pertanto, riguardante la potesta' legislativa concorrente. Nelle materie di potesta' legislativa concorrente lo Stato deve limitarsi a fissare i principi fondamentali, spettando, invece, la individuazione della normativa di dettaglio alle singole regioni. Nel caso di specie, invece, ci si trova, palesemente, in presenza di una norma di dettaglio. In particolare, con questa norma, lo Stato, sostanzialmente, incrementa gli stanziamenti previsti per le «scuole non statali» al fine di finanziare «prioritariamente» le scuole dell'infanzia: si tratta, senza dubbio, di uno stanziamento a destinazione vincolata, equivalente ad un finanziamento a destinazione vincolata. Ebbene, come si e' gia' evidenziato, nelle materie di potesta' legislativa residuale delle regioni e in quelle di potesta' legislativa concorrente, quale e', per l'appunto, l'«istruzione», lo Stato non puo' istituire e disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata, perche' essi si traducono in un'indebita lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e tutelate. Codesto ecc.mo Collegio, infatti, chiamato, qualche anno fa, a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale di una norma analoga alla presente, ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale (Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423). Da quanto fin qui detto consegue, de plano, anche la violazione dell'art. 118 Cost., sull'autonomia amministrativa. In subordine, peraltro, la regione Veneto censura la norma in esame per violazione del principio di leale collaborazione, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, poiche', ammesso e non concesso che lo stanziamento di cui sopra non possa essere equiparato ad un finanziamento con vincolo di destinazione in materia di potesta' legislativa concorrente («istruzione»), esso, comunque, incide su una materia in cui alla regione spetta la fissazione delle norme di dettaglio, e, pertanto, la Regione ha diritto di esigere dallo Stato che il disposto di cui trattasi sia articolato in modo tale da prevedere «forme di cooperazione con le regioni e di incisivo coinvolgimento delle stesse» (cosi', in un caso analogo, Corte cost., sent., 21 aprile 2005, n. 162), in sede, per esempio, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si chiede, pertanto, che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione e, in via subordinata, per contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e regione, principio desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2.3. - I commi 1250, 1251, 1252 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007 dispongono: «Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali [comma 1250]. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresi' del Fondo per le politiche della famiglia al fine di a) finalizzare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari [comma 1251]. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251 [comma 1252]. Il comma 1261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: «Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita', con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovra' prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere». Il comma 1290 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007 dispone: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009». Va premesso che la regione Veneto, con ricorso datato 2 ottobre 2006, depositato in cancelleria il successivo giorno 11, pendente dinnanzi a codesto ecc.mo Collegio sub R. ric. n. 103/2006, ha gia' impugnato l'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, per l'appunto, il legislatore ha istituito fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'. Il predetto articolo 19 dispone: «Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 [comma 1]. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 [comma 2]. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni euro a decorrere dall'anno 2007 [comma 3]. Le censure gia' rivolte nei confronti dell'art. 19 della legge n. 248 del 2006, possono essere integralmente riproposte nei confronti dei commi 1250, 1251, 1252, 1261 e 1290 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007. Le previsioni di cui ai commi appena richiamati, infatti, si devono inquadrare nella materia «politiche sociali», materia che, non essendo elencata ne' all'art. 117, secondo comma, Cost. (materie di potesta' legislativa esclusiva dello Stato), ne' all'art. 117, terzo comma, Cost. (materie di potesta' legislativa concorrente), deve necessariamente essere ricompresa tra quelle ricadenti nell'ambito della potesta' legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma, Cost.). Esse, di conseguenza, ledono la potesta' legislativa residuale della regione Veneto, e le relative autonomie amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.). In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'autonomia finanziaria regionale, non puo' che richiamarsi quanto gia' esposto sopra a margine dell'impugnazione del comma 389 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007. Si e' gia' detto, infatti, che lo Stato non puo' dettare norme volte ad istituire e a disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata ne' nelle materie di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), ne' nelle materie di potesta' legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma, Cost.), sia che questi fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a regioni, province, citta' metropolitane o comuni (Corte cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004, n. 49), sia che prevedano la diretta attribuzione di risorse a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche (Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423; Corte cost., sent., 18 febbraio 2005, n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 107; Corte cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118), poiche' disposizioni del genere sono gravemente lesive dell'autonomia finanziaria regionale. Codesta ecc.ma Corte, chiamata, qualche tempo fa, a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale di una previsione analoga alla presente, ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale (Corte cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118). Pertanto si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1250, 1251, 1252, 1261 e 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione. 2.4. - Il comma 1267 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007 dispone: «Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo e' altresi' finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola- famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali». Anche tale norma puo' inquadrarsi nella materia «politiche sociali», materia che, non essendo elencata ne' all'art. 117, secondo comma, Cost. (materie di potesta' legislativa esclusiva dello Stato), ne' all'art. 117, terzo comma, Cost. (materie di potesta' legislativa concorrente), deve necessariamente rientrare tra le materie di potesta' legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma 4, Cost.). Essa, di conseguenza, lede sia la potesta' legislativa residuale della regione Veneto, sia le relative autonomie amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.) costituzionalmente garantite e tutelate. Anche qui vale quanto gia' detto sopra a margine dell'impugnazione del comma 389 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007, e cioe' che lo Stato non puo' dettare norme volte ad istituire e a disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata ne' nelle materie di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), ne' nelle materie di potesta' legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma, Cost.), sia che questi fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a regioni, province, citta' metropolitane o comuni (Corte cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004, n. 49), sia che prevedano la diretta attribuzione di risorse a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche (Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423; Corte cost., sent., 18 febbraio 2005, n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 107; Corte cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118), poiche' norme del genere sono gravemente lesive dell'autonomia finanziaria regionale. In subordine, peraltro, viste e considerate le possibili interferenze che si realizzano tra la materia in questione («politiche sociali») e le materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» (art. 117, secondo comma, lettera a) e «immigrazione» (art. 117, secondo comma, lettera b), materie, queste ultime, di potesta' legislativa esclusiva dello Stato, si impugna la norma in questione anche per violazione del fondamentale principio di leale collaborazione tra Stato e regione, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, comma 2, Cost. e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Codesto ecc.mo Collegio, infatti, ha gia' rilevato che, dal momento che «la complessita' della realta' sociale da regolare comporta che, di frequente, le normative non possano essere riferite nel loro insieme ad una sola materia, perche' concernono situazioni non omogenee, ricomprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa», in tali casi si deve fare applicazione, «secondo le peculiarita' dell'intreccio di discipline, del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale collaborazione (sentenze n. 370 del 2003, n. 50, n. 219, n. 231 del 2005)» (cosi' Corte cost., sent., 31 marzo 2006, n. 133; nello stesso senso anche Corte cost., sent., 1° giugno 2006, n. 213). E il principio di leale collaborazione implica, per esempio, un coinvolgimento delle regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella ripartizione del fondo. A tal proposito, non puo' essere dimenticato, poi, che, di recente, codesto ecc.mo Collegio, al fine di giustificare certa legislazione regionale volta a disciplinare l'integrazione sociale degli immigrati, ha affermato che, a ben vedere, la legge statale stessa (si trattava del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e ss. mm. ii.), correttamente interpretando - ci si permette di aggiungere - la Costituzione, «disciplina la materia dell'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri proprio prevedendo che una serie di attivita' pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e degli effetti sociali di quest'ultimo vengano esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le regioni, ed affida alcune competenze direttamente a queste ultime», «secondo criteri che tengono ragionevolmente conto del fatto che l'intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall'assistenza all'istruzione, dalla salute all'abitazione, materie che intersecano ex Costituzione, competenze dello Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente» (cosi' Corte cost., sent., 22 luglio 2005, n. 300). Si chiede, pertanto, che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione e, in via subordinata, per contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e regione, principio desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, comma 2, della Costituzione e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 3. - Si puo' passare, ora, all'analisi delle disposizioni della finanziaria 2007 volte a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 3.1. - Il comma 565 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007 dispone: «Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli armi 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), puo' essere valutata la possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma; e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi, previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico». Va evidenziato, preliminarmente, che la Regione Veneto e' pienamente legittimata ed ha pieno interesse ad impugnare la suddetta norma: questa, infatti, e' finalizzata a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, obblighi ed obiettivi che, ovviamente, riguardano le regioni in quanto soggetti tenuti al rispetto del Patto di stabilita' interno (disciplinato, per quest'anno, per quanto riguarda le regioni, dai commi dal 655 al 672 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007). Siffatta conclusione, peraltro, e' confermata anche dall'ultima parte della norma stessa, ove si legge che «la regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti», e che, in caso di mancato raggiungimento di questi, «essa e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico». Tanto premesso, la previsione deve essere inquadrata nell'ambito della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che, come noto, e' materia di potesta' legislativa concorrente, nella cui disciplina, quindi, allo Stato spetta la fissazione dei principi fondamentali, mentre alla Regione spetta la fissazione della normativa di dettaglio (art. 117, terzo comma, Cost.). La predetta norma, tuttavia, non puo' essere considerata norma di principio volta al coordinamento della finanza pubblica, visto, anzi, il suo carattere estremamente dettagliato, particolarmente evidente laddove essa fissa un preciso limite alla spesa per il personale. Essa, pertanto, e' in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. Lasciando temporaneamente da parte il suo carattere indebitamente dettagliato, va sottolineato, poi, che la norma in questione, nel prevedere che «gli enti del Servizio sanitario nazionale (...) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento», e che, a tal fine, «si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni», introduce un limite puntuale ad una singola voce di spesa, violando, cosi', oltre all'art. 117, terzo comma, Cost., anche l'autonomia finanziaria regionale di spesa garantita e tutelata dall'art. 119 Cost. Codesto ecc.mo Collegio, infatti, ha ritenuto che le misure di coordinamento della finanza pubblica finalizzate al rispetto dei vincoli comunitari di politica economica di cui al Trattato di Maastricht (artt. 98 e ss.), prima, e al Patto di stabilita' e crescita (Risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 e Regolamenti Ce nn. 1466 e 1467 del 1997, e ss. mm. ii.), poi, in tanto possano considerarsi conformi al dettato costituzionale, ed, in particolare, agli artt. 117 e 119 della Costituzione, in quanto abbiano ad oggetto il saldo di bilancio, potendosi ammettere, eventualmente, limiti alla crescita della spesa, solo ed esclusivamente, «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» (in questo senso, Corte cost., sent., 26 gennaio 2004, n. 36). Esso ha riconosciuto, inoltre, che, ove previsto, il limite alla spesa, al fine di essere conforme a Costituzione, deve tradursi in un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (cosi' Corte cost., sent., 26 gennaio 2004, n. 36). Di conseguenza, quando, come avviene nel caso di specie, una norma statale preveda limiti all'entita' di una singola voce di spesa, essa e' in palese contrasto sia con l'art. 117, terzo comma, Cost., da cui si ricava che lo Stato deve fissare solo i principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», sia con l'art. 119 Cost., da cui si ricava che le regioni hanno autonomia di spesa (Corte cost., sent., 17 dicembre 2004, n. 390; Corte cost., sent., 14 novembre 2005, n. 417; Corte cost., sent., 15 dicembre 2005, n. 449; Corte cost., sent., 10 marzo 2006, n. 88). Da quanto fin qui detto, consegue, de plano, anche la violazione dell'art. 118 Cost. Si chiede, pertanto, che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. 3.2. - I commi 721 e 722 dell'unico articolo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative [comma 721]. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea [comma 722]. La norma in esame e' riferibile alla materia «organizzazione amministrativa della regione», materia che, non essendo elencata ne' all'art. 117, secondo comma, Cost. (materie di potesta' legislativa esclusiva dello Stato), ne' all'art. 117, terzo comma, Cost. (materie di potesta' legislativa concorrente), appartiene necessariamente alla competenza legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma, Cost.). E' palese, quindi, la violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. e, conseguentemente, degli artt. 118 e 119 Cost., concernenti rispettivamente l'autonomia amministrativa e finanziaria regionale. Ciononostante, il comma 722 qualifica la norma di cui al comma 721 come principio di coordinamento della finanza pubblica e, come noto, l'«armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e' materia di postesta' legislativa concorrente, relativamente alla quale allo Stato spetta la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle regioni compete la determinazione delle norme di dettaglio (art. 117, terzo comma, Cost.). Ebbene, sorvolando sul fatto che l'autoqualificazione, comunque, e' dato assolutamente irrilevante, poiche' il legislatore statale e' tenuto a rispettare nella sostanza i limiti costituzionali ad esso imposti a tutela dell'autonomia regionale, e ammettendo (ma non concedendo) che la norma in questione debba essere inquadrata nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», va subordinatamente osservato, comunque, che essa non si atteggia a principio fondamentale, bensi' a norma dettagliata fortemente invasiva dell'autonomia (legislativa, amministrativa e finanziaria) regionale, poiche' impone di adottare norme legislative o regolamentari volte a ridurre una tipologia ben definita di spesa. Valgono, allora, le stesse considerazioni delineate in precedenza a margine dell'impugnazione del comma 565, e, pertanto, si puo' ragionevolmente affermare che la norma di cui al comma 721 e' in contrasto sia con l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, che impone allo Stato di limitarsi alla sola legislazione di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia con l'art. 119 della Costituzione, che, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, impedisce allo Stato di individuare le singole voci di spesa da limitare, pur se in vista del rispetto dei vincoli comunitari di politica economica e monetaria, poiche' cio' lederebbe l'autonomia finanziaria di spesa delle regioni, che, invece, devono essere lasciate libere di scegliere quali spese limitare a vantaggio di altre (Corte costituzionale, sent., 26 gennaio 2004, n. 36; Corte costituzionale, sent., 17 dicembre 2004, n. 390; Corte costituzionale, sent., 14 novembre 2005, n. 417; Corte costituzionale, 15 dicembre 2005, n. 449; Corte costituzionale, 10 marzo 2006, n. 88). Da quanto da ultimo detto, consegue, comunque, de plano, la violazione deIl'art. 118 della Costituzione, sull'autonomia amministrativa. Pertanto si chiede che codesto ecc.mo collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 721 e 722, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione e, in via subordinata, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. 3.3. - Il comma 730 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007 dispone: «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle societa' da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette societa'. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica». I commi da 725 a 729 stabiliscono, in buona sostanza, limiti puntuali sia al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sia al compenso degli stessi e del relativo presidente, nelle societa' a totale partecipazione di comuni o nelle province, nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una pluralita' di enti locali, nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati. I commi 731 e 732 modificano, rispettivamente l'art. 82 e l'art. 234 del d.lgs. n. 267 del 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali». In conseguenza della modifica dell'art. 82, l'indennita' di funzione di cui al combinato disposto dei commi 1 e 8 del medesimo art. 82 sara' dovuta ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluoghi di provincia; analogamente il gettone di presenza di cui al combinato disposto dei commi 2 e 8 dell'art. 82 sara' dovuto ai consiglieri circoscrizionali limitatamente ai comuni capoluogo di provincia. In conseguenza della modifica dell'art. 234, la revisione economico-finanziaria sara' affidata ad un solo revisore anche nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti. I commi da 733 a 735 dispongono: «Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle societa' quotate in borsa [comma 733]. Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi [comma 734]. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informativo dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubbligazione e' punita con la sanzione amministrativa pecunaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento [comma 735]. La norma di cui al comma 730 disciplina una materia, quella delle «societa' partecipate dalla regioni», che non rientra ne' tra le materie di potesta' legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma della Costituzione), ne' tra le materie di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione). Essa, quindi, e' palesemente lesiva della potesta' legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma della Costituzione) e, conseguentemente, viola anche gli artt. 118 e 119 della Costituzione sull'autonomia amministrativa e finanziaria, rispettivamente. Essa afferma, peraltro, che l'obbligo da essa previsto, e cioe' l'adeguamento della disciplina dei compensi degli amministratori delle societa' partecipate dalle regioni e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione delle stesse ai principi di cui ai commi da 725 a 735, «costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica». Ebbene, ammesso e non concesso che la materia nella quale questa norma debba essere inquadrata sia effettivamente quella dell'«armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», materia di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione), essa solo apparentemente potrebbe sembrare legittima, poiche', lo Stato, imponendo alle regioni di adeguarsi ai principi di cui ai commi dal 725 al 735 dell'unico articolo della legge finanziaria, finisce, nei fatti, per individuare una singola voce di spesa da limitare, in palese contrasto sia con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che impone che lo Stato nelle materie di potesta' legislativa concorrente, quale e', per l'appunto, il «coordinamento della finanza pubblica», si limiti a fissare norme di principio, sia con l'art. 119 della Costituzione, che garantisce piena autonomia di spesa alle regioni, autonomia che si traduce nello scegliere quali spese limitare a vantaggio di altre. Infatti, come si e' detto sopra a margine dell'impugnazione dei commi 565, 721 e 722, codesto ecc.mo Collegio ha piu' volte ribadito che lo Stato, pur nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», in vista del raggiungimento degli obiettivi comunitari di politica economica, non puo' individuare singole voci di spesa da limitare poiche' cio' lederebbe l'autonomia finanziaria di spesa delle regioni (Corte costituzionale, sent., 26 gennaio 2004, n. 36; Corte costituzionale, sent. 17 dicembre 2004, n. 390; Corte costituzionale, sent., 14 novembre 2005, n. 417; Corte costituzionale, sent., 15 dicembre 2005, n. 449; Corte costituzionale, sent., 10 marzo 2006, n. 88). Da quanto da ultimo detto, consegue, comunque, de plano, la violazione dell'art. 118 della Costituzione sull'autonomia amministrativa. Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione e, in via subordinata, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. 4. - Oltre a quelle considerate per gruppi omogenei, vi sono norme ulteriori da prendere in esame distintamente. 4.4. - E' il caso del comma 251 dell'ultimo articolo di legge finanziaria 2007, il quale dispone: «Il comma 1 dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente: "i canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie: 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni competenti per territorio; b)misura del canone annuo determinata come segue: 1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come definite dall'art. 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato e' ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione; 2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1); c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorita' marittime di zona; 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali; d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento"». La norma - che, al pari delle altre, si e' voluta qui riprodurre anche per rendere evidente a qual punto la legge sia stata amministrativizzata e, quindi, intrinsecamente impoverita nel suo ruolo e nella sua funzione regolatrice - viola il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120 Cost. e dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Va osservato, innanzitutto, che essa introduce una disciplina che, rispetto a quella pregressa, e' molto piu' penalizzante per le Regioni. Infatti, prima delle modifiche apportate dalla norma in esame, il comma 1 dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, stabiliva che «i canoni annui per concessioni con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: (...)», e, di conseguenza, prevedeva un diretto coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome. Diversamente, invece, la norma impugnata, che modifica, nel senso di cui si e' detto, il comma 1 dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, determina automaticamente i canoni, senza prevedere ne' l emanazione di alcun decreto ministeriale attuativo, ne', soprattutto, il benche' minimo coinvolgimento delle Regioni. Ebbene, la Regione e' perfettamente consapevole del fatto che codesto ecc.mo giudice, «a proposito della spettanza della potesta' di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, ha sancito che determinante e' la titolarita' del bene e non invece la titolarita' di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi (sentenze n. 150 del 2003, n. 343 del 1995 e n. 326 del 1989)» (cosi' Corte cost., sent., 28 luglio 2004, n. 286), come, per esempio, la titolarita' in capo alla Regione della potesta' legislativa residuale in materia di «turismo». Oltre che di questo, pero', la Regione e' anche consapevole del fatto che codesto ecc.mo Collegio, in relazione alla pregressa disciplina di determinazione dei canoni per concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative, ha espressamente sottolineato l'esigenza del rispetto del principio di leale collaborazione, la' dove ha evidenziato che «il procedimento di determinazione dei canoni d'uso per le concessioni dei beni in questione prevede espressamente il coinvolgimento diretto delle regioni, le quali (...) sono chiamate a classificare le aree del demanio marittimo in ragione della diversa valenza turistica delle stesse e debbono essere sentite attraverso lo strumento della Conferenza Stato-Regioni» (cosi' Corte cost., sent., 28 luglio 2004, n. 286). Argomentando a contrariis, quindi, si puo' ben affermare che la norma di cui al comma 251 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007, modificando, nel senso che si e' visto, l'art. 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, viola palesemente il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, il cui rispetto imporrebbe, per esempio, un coinvolgimento delle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 5. - Ulteriori disposizioni riguardano l'istruzione, l'edilizia scolastica e l'Universita'. 5.1 - Il comma 610 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 dispone che: «Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonche' per favorirne l'interazione con il territorio, e' istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali». Il comma 611 prosegue precisando che: «L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, e' definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresi', le modalita' di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purche' costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale». Le disposizioni impugnate prevedono l'istituzione di un nuovo organismo denominato «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica», presso il Ministero della pubblica istruzione, rimandando ad un regolamento la sua organizzazione. Tale Agenzia, istituita allo scopo di «sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea [...] nonche' favorirne l'interazione con il territorio», subentra nelle funzioni e nei compiti svolti, prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), ora soppressi. Se e' ben vero che anche IRRE e INDIRE erano enti statali, non puo' in alcun modo ritenersi che le disposizioni impugnate si siano limitate a modificare l'articolazione organizzativa degli organismi statali funzionali all'amministrazione scolastica. Tra le attribuzioni, in particolare, dell'IRRE - ora, ai sensi del comma 611, della nuova «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica - si trovano, infatti, funzioni relative alla programmazione dell'offerta scolastica, all'organizzazione del servizio scolastico e alla formazione del personale della scuola e all'innovazione degli ordinamenti didattici (cfr., specialmente, l'art. 1 del d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa»). Si tratta di funzioni gia' attribuite alle Regioni per effetto della delega di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di «programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico», ed oggi consacrate come regionali dal testo del nuovo articolo 117 Cost. A conferma di quanto appena affermato, codesta ecc.ma corte ha piu' volte considerato un dato acquisito la competenza legislativa regionale in materia di programmazione, organizzazione e gestione del servizio scolastico (cfr., ex multis, Corte cost., sent., 13 gennaio 2004, n. 13). Nella misura in cui l'operato di detta Agenzia e' destinato ad incidere e gia' incide su funzioni di spettanza regionale, la sua istituzione necessitava di una preventiva intesa con la regione. Quest'ultima, al contrario, non e' neppure stata sentita, in evidente spregio del principio di leale collaborazione. Giova qui ricordare che il principio di leale collaborazione ha una rilevanza fondamentale nel settore di cui si discute, ossia quello, alla fine, dell'istruzione. codesta ecc.ma Corte costituzionale non ha mancato di rilevare, infatti, che, in questa materia, numerose «questioni di legittimita' costituzionale possono [...] insorgere per le interferenze tra norme rientranti in materie di competenza esclusiva, spettanti alcune allo Stato ed altre, come l'istruzione e formazione professionale, alle regioni» e come, in tali ipotesi, si debba parlare di «concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente». La sentenza alla quale in particolare qui ci si richiama, ossia la n. 50 del 28 gennaio 2005, prosegue, poi, chiarendo che «per la composizione di siffatte interferenze la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed e' quindi necessaria l'adozione di principi diversi», tra cui, in primis, «quello di leale collaborazione» (cosi', inoltre, Corte cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 28 gennaio 2005, n. 50; Corte cost., sent., 8 giugno 2005, n. 219; Corte cost., sent., 16 giugno 2005, n. 231; Corte cost., sent., 31 marzo 2006, n. 133 e Corte cost., sent., 1° giugno 2006, n. 213). Tanto chiarito, per prevedere la nascita di un organismo pubblico con le competenze disegnate per l'Agenzia in esame, nel rispetto del dettato costituzionale, si sarebbe dovuta disporre una qualche forma di dialogo e, ancor meglio, un'intesa con le regioni che sono sempre «in materia di istruzione, il naturale interlocutore dello Stato» (cfr. Corte cost., sent., 15 luglio 2005, n. 279). Pertanto si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 5.2 - Il comma 626 dell'unico articolo in cui si struttura la legge finanziaria per il 2007 stabilisce che: «Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresi' l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti». La norma qui oggetto di censura pone una disciplina a cavallo delle seguenti materie: «tutela e sicurezza del lavoro» e «istruzione», entrambe previste all'art. 117, terzo comma, e, dunque, di competenza legislativa concorrente. In queste materie «spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». Nonostante questo, le disposizioni impugnate stabiliscono una disciplina che non puo' certo dirsi costituita di «principi fondamentali», giacche' esse si sono occupate della programmazione, dell'approvazione e del finanziamento di progetti per l'abbattimento di barriere architettoniche e l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro ad opera di istituti di istruzione secondaria di primo grado e supenore, con cio' evidentemente violando l'art. 117 Cost. Di piu', prevedendo di finanziare i progetti di cui al comma impugnato, il legislatore della finanziaria 2007 ha compresso l'autonomia prevista per le regioni dall'art. 119 della Costituzione. Secondo il costante orientamento di codesto ecc.mo Collegio infatti - lo si ripete fino alla noia, e di cio' ci si scusa - l'art. 119 Cost. non consente allo Stato di istituire e disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata ne' nelle materie di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) - quali quelle delle quali qui si parla -, ne' nelle materie di potesta' legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma, Cost.). La Corte ha poi chiarito che nessuna differenza potrebbe sul punto fare la loro destinazione, in quanto sia che questi fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a regioni, province, citta' metropolitane o comuni (Corte cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004, n. 49), sia che prevedano la diretta attribuzione di risorse a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche (Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423; Corte cost., sent., 18 febbraio 2005, n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 107; Corte cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118) devono ritenersi costituzionalmente illegittimi. Il ricorso a finanziamenti ad hoc, infatti, rischia «di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16). Ne consegue, de plano, la violazione dell'art. 118 Cost. In relazione al comma in esame, infine e in via subordinata, si deduce il contrasto con il principio di leale collaborazione, dal momento che la determinazione dell'entita' delle risorse da destinare annualmente ai progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro, come pure la definizione di criteri e modalita' per l'approvazione di detti progetti e del relativo finanziamento, sono demandati al consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il quale agisce senza necessita' di consultare o di addivenire ad un accordo con le regioni. L'intesa con gli enti locali competenti, tra cui senza alcun dubbio la regione, e' richiesta solo per la definizione degli indirizzi programmatici per la promozione e il finanziamento dei progetti di cui sopra, che, come facilmente appare, non e' che un'attivita' prodromica a quelle che, invece, come evidenziato sopra, davvero rilevano sotto il profilo dell'autonomia organizzativa e finanziaria dell'ente regione. Si chiede, pertanto, che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli articoli 117, 118, 119 Cost. e, in via subordinata, con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 5.3 - Il comma 653 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, poi, testualmente recita: «Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle universita' statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facolta' o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate gia' esistenti nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione». La Regione Veneto sa bene che l'art. 33, ultimo comma, Cost. riserva alle leggi dello Stato il compito di disciplinare gli ordinamenti autonomi delle Universita' e interpreta, in ogni caso, l'inciso finale della disposizione impugnata «o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione» come fattispecie consentita dalla clausola - che fa salva, appunto, tale circostanza - «salvo che si tratti di». Dunque, le Universita' possono provvedere all'«istituzione di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione». Tuttavia, cio' non basta a salvare dall'illegittimita' costituzionale il comma 653, in quanto, sempre stando alla legge fondamentale, oltre all'«innovazione per i settori produttivi», ricade nell'ambito della potesta' legislativa concorrente la «ricerca scientifica e tecnologica» (art. 117, terzo comma), il cui sostegno e potenziamento, anche a motivo del disimpegno dello Stato, passano attraverso una stretta connessione e strategie condivise, frutto della cooperazione tra universita' e regione. Ad esempio, nel Veneto si sta progettando la realizzazione di un politecnico, impensabile, come e' stato affermato ed e' noto, senza l'apporto, non solo di risorse, della regione. Naturale, dunque, eccepire la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. nei termini accennati, e pure del principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il fatto e' che - come sempre accade - lo Stato non distingue, nel senso che detta un regime giuridico unitario, che colpisce chi dovrebbe colpire (le universita' che seminano universita' un po' dovunque) e pure realta' economiche, sociali e istituzionali che operano attuando, certo imperfettamente, la regola del buon governo. La Regione Veneto si sforza di seguirla, unitamente all'Universita' di Padova, prima nella graduatoria Censis del 2004 e del 2005, e alle altre venete di sicuro valore. Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 6. - Censure di costituzionalita' si debbono formulare, ora, relativamente ad alcuni disposti incidenti nella materia «tutela della salute», di cui ai commi 796, lett. n) e lett. p), e 808. 6.1 - La norma di cui al comma 796, nella sua complessa e articolata formulazione, sostanzialmente da' attuazione al «Patto nazionale per la salute», sul quale Governo, regioni e province autonome hanno trovato l'accordo il 28 settembre 2006, il tutto al fine di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica», mediante una serie variegata di previsioni. 6.1.1. - Tra queste ultime impugnata e', innanzitutto, quella di cui alla lett. n), nella quale si stabilisce che: «ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare; 2) superamento del divario Nord-Sud; 3) possibilita' per le regioni che abbiano gia' realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva; 4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997; 5) premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e della qualita' di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10 per cento». La disposizione di cui al comma 796, lett. n), eleva fino a 20 miliardi di euro il budget di finanziamenti per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico in sanita', gia' previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, vincolando contestualmente tale maggiore somma nel seguente modo: 500 milioni di euro per la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e radioterapia di interesse oncologico, con corsia preferenziale per «regioni meridionali e insulari»; 100 milioni di euro per le strutture per le cure palliative; altri 100 per i sistemi informatici di aziende sanitarie e ospedaliere e 100 per strutture di assistenza odontoiatrica. Giova, innanzitutto, definire quale sia l'ambito di materia interessato dalla previsione legislativa impugnata: con ogni evidenza, si tratta, qui, di «tutela della salute» e «edilizia sanitaria», la prima espressamente menzionata nell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e, dunque, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, la seconda non prevista ne' dal secondo, ne' dal terzo comma del medesimo articolo e, quindi, materia residuale di competenza regionale esclusiva ai sensi dell'art. 117, quarto comma. La norma di cui alla lett. n) del comma 796 dell'unico articolo della legge finanziaria per il 2007, aumentando uno stanziamento preesistente, e vincolandolo alle summenzionate precise destinazioni, perpetua e aggrava l'esistenza di un intervento statale che, in materie di competenza esclusiva o concorrente della Regione, a seguito della riforma del Titolo V, non e' piu' compatibile con il dettato costituzionale degli artt. 117 e 119 Cost. (cfr. sul punto Corte cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004, n. 49; Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423; Corte cost., sent., 18 febbraio 2005, n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 107; Corte cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118). L'art. 119 della Costituzione, infatti, consente l'esistenza di due sole tipologie di fondi statali, in materie che esulano dalla sua competenza esclusiva: (i) un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante (art. 119, comma terzo, Cost.), che, insieme ad entrate e tributi propri e compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (art. 119, comma secondo, Cost.), serve a finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a regioni ed Enti locali (art. 119, comma quarto, Cost.) e (ii) «risorse aggiuntive» ed «interventi speciali» in favore di determinate regioni, province, citta' metropolitane, comuni, al fine di «promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, (...) rimuovere gli squilibri economici e sociali, (...) favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, (...) provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (art. 119, comma quinto, Cost.). In relazione a questi ultimi si e' anche precisato, pero', che essi «non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (...) delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalita' di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni (o province, citta' metropolitane, regioni)» (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16). Appare evidente, quindi, che il finanziamento a destinazione vincolata qui in esame, non essendo intervenuto in materia di competenza esclusiva dello Stato e non possedendo le caratteristiche ne' dei fondi perequativi ne' degli speciali stanziamenti di cui al quinto comma dell'art. 119, deve considerarsi incompatibile con l'art. 119 della Carta costituzionale cosi' come riformata nel 2001 e, di conseguenza, lesivo del riparto di competenza legislativa di cui all'art. 117 Cost., e di conseguenza dell'art. 118, in quanto tali finanziamenti ad hoc rischiano di divenire uno «strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16). In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che si considerasse la fattispecie di cui alla lett. n) del comma 796 sussumibile in quella dell'art. 119, quinto comma, si rileva la violazione del principio di leale collaborazione. Come codesta ecc.ma Corte ha piu' volte affermato, infatti, «l'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresi' che, quando tali finanziamenti [n.d.a. quelli di cui all'art. 119, quinto comma] riguardino ambiti di competenza delle regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio» (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 21 aprile 2005,n. 162). E' necessario, infine, rilevare un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale della lettera n) del comma 796, ossia quello relativo all'irrazionale preferenza accordata alle «regioni meridionali e insulari» nella destinazione dei 500 milioni di euro per la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di interesse oncologico. Tale riparto privilegiato dei fondi non si basa, infatti, su una valutazione oggettiva circa eventuali carenze di materiale radiodiagnostico e radioterapeutico o differenze di fabbisogno dei cittadini nelle diverse regioni del Paese, bensi' su di una irragionevole e, in concreto, ingiustificata presunzione di inferiorita', in termini di strutture sanitarie, delle suddette regioni (in ogni caso si prende atto della diversa caratura dei servizi erogati senza considerare quanto cio' sia ascrivibile alla cattiva amministrazione). Una cosi' consistente previsione di favore (il budget da ripartirsi tra le regioni con corsia preferenziale per Sud e Isole e', infatti, il piu' alto tra quelli a destinazione vincolata: 500 milioni di euro), basata su di un presupposto tanto debole, e', poi, in assoluto contrasto con il buon andamento stesso delle amministrazioni, sancito all'art. 97 Cost., buon andamento che presuppone, dovendosi realizzare in concreto, che lo Stato attui, nei confronti di chi non spende o dissipa risorse, il principio di responsabilita' finanziaria, dal momento che, in senso contrario, le risorse aggiuntive possono accrescere lo sperpero e impedire ad un tempo il corretto impiego di cio' che proviene dalla fiscalita' generale. Pertanto, si chiede che, codesto, ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli articoli 3, 97, 117, 118 e 119 Cost. e, in via subordinata, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 6.1.2. - Il comma 796, alla lett. p), prevede, a sua volta, che: «a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati». La norma posta dalla disposizione appena richiamata - che la Regione Veneto censura nella parte in cui impone, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro - e' palesemente in contrasto con il sistema di riparto di competenze legislative disegnato dall'art. 117 Cost., cosi' come riformato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ai sensi del terzo comma del menzionato articolo della Carta costituzionale, infatti, la «tutela della salute» - materia nella quale senza alcun dubbio ricadono le previsioni oggetto di censura - e' di competenza legislativa concorrente delle regioni. Cio' significa che, per quanto attiene ad essa, «spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla competenza dello Stato» (art. 117, comma 4). L'aver determinato e, per di piu' in una quota fissa (di 10 euro), il corrispettivo dovuto dai cittadini assistiti non esenti per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, non puo' certo dirsi principio fondamentale, bensi' disciplina di dettaglio, per questo incostituzionale. E disciplina che comunque mal si concilia con l'art. 119 Cost., che ovviamente riguarda il reperimento delle risorse regionali. Infine, poiche' pare che il Senato abbia in questi giorni formalmente approvato un emendamento soppressivo del ticket di 10 euro previsto dalla disposizione impugnata, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 300 del 2006 (o «Milleproroghe»), si precisa che permane, quanto meno fino all'entrata in vigore di tale modifica, e fatta salva ogni ulteriore valutazione sul punto, l'interesse della Regione Veneto all'odierna impugnazione e che quest'ultima si riserva di ulteriormente e/o diversamente dedurre se e qualora il quadro normativo attualmente vigente dovesse realmente mutare. Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli articoli 117 e 119 Cost. 6.2. - Per quanto attiene al comma 808, giova qui, innanzitutto, richiamarne il testo: «Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.». Si tratta di un finanziamento statale a destinazione vincolata alla diffusione degli screening oncologici, che interviene su di una materia - la «tutela della salute» - di competenza regionale concorrente ex art. 117, terzo comma Cost. Vale in proposito quanto gia' piu' volte dedotto in tema di applicazione degli artt. 119 e 117 Cost. circa i finanziamenti statali a destinazione vincolata. Neppure il tentativo di far rientrare la fattispecie di finanziamento di cui al comma impugnato, in quella prevista e consentita al quinto comma dell'art. 119 Cost., ritenendola sorretta da uno dei particolari fini richiamati da quest'ultimo, poi, riuscirebbe a salvarla da una censura di incostituzionalita'. Gli speciali fondi di cui parla tale disposto, infatti, per esser davvero conformi al dettato costituzionale, non solo devono essere «aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (...) delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalita' di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati, comuni o categorie di comuni (o province, citta' metropolitane, regioni)» cosa che nella disposizione impugnata non avviene (cfr. Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16). L'unico riferimento ad un destinatario e' assolutamente generico, poiche' parla di «regioni meridionali e insulari». A tal riguardo, l'aver destinato un finanziamento solo a queste realta' regionali costituisce, inoltre, una violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, giacche' in questo modo si viene a creare un'irragionevole disparita' di trattamento tra regioni, con nocumento anche per il buon andamento, previsto e sancito all'art. 97 Cost. A questo proposito, vale l'ulteriore puntualizzazione delineata sub 6.1.1. A cio' si aggiunge che ammesso - e non concesso - che detto finanziamento debba ritenersi inquadrabile tra i fondi speciali e aggiuntivi di cui all'art. 119, quinto comma Cost., esso sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di leale concorrenza. Perche' possano esser ritenuti conformi a Costituzione e, in particolare, rispettosi del riparto costituzionale delle competenze legislative, gli stanziamenti di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost., infatti, quando riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, come certamente avviene nel caso di specie - che giova ricordare - si muove nell'ambito della «tutela della salute», e' necessario che nella loro programmazione e nel loro riparto siano coinvolte le regioni (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16). Cio' non e' avvenuto per la fattispecie in esame. Pertanto, si chiede che codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con l'articolo 3, 97, 117 e 119 Cost., nonche', in via subordinata, con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 7. - Vi e', quindi, una serie di disposizioni normative contenute nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto stanziamenti statali a destinazione vincolata, ricadenti in diversi settori di competenza regionale. 7.1. - Il comma 1082 prevede che: «Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalita' degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.». Giova, innanzitutto, chiarire che la materia della quale precipuamente si occupa la disposizione normativa impugnata e' quella delle «foreste». Tale materia deve ritenersi di competenza regionale e, piu' precisamente, di competenza residuale-esclusiva regionale, dal momento che essa non e' espressamente prevista nell'art. 117, secondo comma, e nell'art. 117 terzo comma della Costituzione. Tuttavia, innegabile che la materia «foreste» e' destinata, per certi versi, ad intersecarsi con quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera s), come in effetti sembra avvenire proprio nella disposizione impugnata dal momento che il programma quadro del quale ivi si parla e' finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalita' degli ecosistemi forestali.». Come questa Corte ha autorevolmente affermato in piu' occasioni, nell'ipotesi di interferenze tra materie di competenza esclusiva statale e regionale, il principio regolatore al quale fare riferimento deve esser quello di leale collaborazione (cosi', ad esempio, Corte cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 28 gennaio 2005, n. 50. cfr., poi, con particolare riferimento a fattispecie di competenze regionali attraversate «trasversalmente» dalla materia - valore «ambiente» Corte cost., sent., 26 luglio 2002, n. 407; Corte cost., sent., 20 dicembre 2002, n. 536 e Corte cost., sent., 24 giugno 2003, n. 222). La mancata applicazione di tale principio, infatti, consentirebbe altrimenti allo Stato di avocare a se' competenze regionali, ponendo una disciplina a carattere assolutamente centralista, in evidente spregio del disegno costituzionale sulle autonomie regionali. Sulla base di quanto fin qui sostenuto, si rileva, quindi, l'illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'impugnato comma 1082 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007 nella parte in cui non ha previsto alcuna forma di collaborazione con le regioni per la definizione del programma quadro in materia forestale, per violazione degli artt. 117, 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. Inoltre, si denuncia la difformita' dalla Costituzione del comma impugnato nella parte in cui, rendendo possibile alle azioni previste dal suddetto programma quadro l'accesso al fondo di cui all'art. 61 della legge n. 289 del 2002 (fondo per le aree sottoutilizzate), ha in sostanza previsto un finanziamento a destinazione vincolata in materia di competenza regionale. Allo Stato, infatti, non e' consentito istituire e disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata ne' nelle materie di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), ne' nelle materie di potesta' legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma Cost.), sia che questi fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a regioni, province citta' metropolitane o comuni (Corte cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004, n. 49), sia che prevedano la diretta attribuzione di risorse a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche (Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423; Corte cost., sent., 18 febbraio 2005, n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 107; Corte cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118), poiche' «il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16). La qui prevista forma di finanziamento non e', inoltre, sussumibile neppure nella fattispecie astratta di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, in quanto priva di tutti i requisiti da codesto ecc.mo Giudice delle leggi richiesti per gli speciali fondi ivi previsti e per l'esposizione dei quali si rinvia a quanto gia' ricordato nel testo del ricorso e alla sentenza n. 16 del 16 gennaio 2004. La previsione di cui al comma 1082 e', dunque, sotto questo profilo, lesiva degli artt. 117 e 119 Cost. E' necessario, infine, rilevare un'ulteriore violazione del dettato costituzionale con riferimento al disposto di cui all'ultimo periodo del comma 1082. In esso si prevede, infatti, che i limiti di accesso alle risorse finanziarie siano definiti dal solo CIPE, con propria delibera. Anche sotto questo profilo la disposizione normativa e' da ritenersi illegittima per violazione del principio di leale collaborazione, che - come si e' prima evidenziato - deve nel contesto di cui si tratta - porsi a «faro-guida». Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 7.2. - Per ragioni sistematiche minimali, vale la pena di trattare delle censure relative al comma 1228 qui impugnato, il quale stabilisce che: «Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonche' al fine di favorire l'unicita' della titolarita' tra la proprieta' dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attivita' di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, e' autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalita' di attuazione.». Non puo' esser messo in dubbio il fatto che tale disposizione esplica i suoi effetti nell'ambito della materia «turismo». Tale materia non risulta ricompresa ne' nell'elenco di materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.), ne' in quello di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni; si deve, pertanto, ritenere che in materia di «turismo» la regione e' titolare di una potesta' legislativa esclusiva-residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma (a conforto di questa tesi si riportano gli estremi di alcune recentissime pronunce: Corte cost., sent., 10 marzo 2006, n. 90; Corte cost., sent., 5 giugno 2003, n. 197 e Corte cost., sent., 1° giugno 2006, n. 214). Tanto chiarito, consegue, de plano l'impossibilita' per il legislatore statale di stabilire, in questa materia, un finanziamento a destinazione vincolata (quale e' quello del comma impugnato, dal momento che sono dettagliatamente previste le finalita' per le quali devolvere tali risorse), circostanza, questa, che determina la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione per le ragioni ripetutamente delineate in questo ricorso. E a salvare il comma 1228 da una pronuncia di incostituzionalita' non possono bastare i richiami all'«interesse nazionale» e alla «rilevanza economica nazionale» in esso contenuti, giacche' non sono sufficienti mere clausole di stile o vuote autoqualificazioni del legislatore statale a consentire a quest'ultimo di porre nel nulla l'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria delle regioni. Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui si considerasse legittimo l'intervento dello Stato con un finanziamento ad hoc in una materia di competenza esclusiva-residuale, quale e' il «turismo», si censura, in subordine, la disposizione in esame per violazione del principio di leale collaborazione. Come una recente pronuncia di questa Corte ha, infatti, affermato, nell'ambito di materie di competenza esclusiva regionale, per salvare la norma del legislatore statale da una dichiarazione di illegittimita' costituzionale, e' necessario che in essa si preveda il ricorso a una preventiva intesa tra Stato e Regioni, non a un mero parere come qui, invece, accade (cfr. Corte cost., sent., 8 giugno 2005, n. 222). Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli articoli 117, 118, 119 Cost., nonche', in via subordinata, con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 7.3. - Il comma 853 prevede, invece, che: «Gli interventi del Fondo di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalita' fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita' di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia S.p.A. I commi 5 e 6 dell'art. 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati». Con questa disposizione il legislatore statale ha previsto che gli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' siano disposti sulla base di criteri e modalita' fissati dal CIPE, con propria delibera, e che, per la loro attuazione, il Ministro possa avvalersi della societa' per azioni Sviluppo Italia. Tale disciplina non puo', innanzitutto, ritenersi costituzionalmente legittima nella parte in cui attribuisce al CIPE il compito di fissare «criteri e modalita» degli interventi e di determinare «le tipologie di aiuto concedibile, le priorita' di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici», e successivamente nella parte in cui stabilisce che, nell'attuazione degli interventi, il Ministro dello sviluppo economico possa avvalersi di Sviluppo Italia S.p.A., per violazione degli artt. 3, 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. La previsione di cui all'impugnato comma 853, infatti, incide sulla materia «impresa», che non essendo espressamente annoverata negli elenchi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 117, deve ritenersi di competenza residuale e, dunque, esclusiva regionale ex art. 117, quarto comma. Ma, negli ambiti di normale competenza regionale, la possibilita' dello Stato di «chiamare in sussidiarieta» alcune funzioni deve ritenersi - come codesto ecc.mo Collegio ha ritenuto - rigidamente limitato. Cosi', «e' ammissibile una deroga al normale riparto di competenze "solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata", e "non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita'"», in quanto «"perche' nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, e' necessario che essa innanzitutto rispetti i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. E' necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine"» (cosi' Corte cost., sent., 24 giungo 2005, n. 242; Corte cost., sent., 1° ottobre 2003, n. 303 e Corte cost., sent., 13 gennaio 2004, n. 6). Tale esigenza di esercizio unitario della competenza non e' prevista nemmeno in accenno nella disposizione in oggetto, non deve considerarsi esistente nella fattispecie in essa prevista e, comunque, non e' soddisfatta da una disciplina pertinente e logica con il fine che lo Stato avesse eventualmente preteso di perseguire, e cio' in violazione pure dell'art. 3 Cost. Anche nella denegata e non creduta ipotesi, tuttavia, in cui si dovesse riconoscere la sussistenza della necessita' di una disciplina accentrata nel settore di cui si discute e si volesse ritenere quella posta con il comma 853 idonea e proporzionata a soddisfare simile necessita', resterebbe palese la violazione del principio di leale collaborazione. Come la Corte adita ha in piu' occasioni chiarito, infatti, perche' l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, possa «aspirare a superare il vaglio di costituzionalita», risulta presupposto imprescindibile la «presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta» (cfr. Corte cost., sent., 24 giungo 2005, n. 242; Corte cost., sent., 1° ottobre 2003, n. 303). Nella fattispecie astratta censurata, invece, la regione risulta totalmente pretermessa dalla programmazione, dalla gestione e dall'attuazione delle misure ricollegabili ai fondi in essa previsti da una disciplina a carattere spiccatamente «centralistico». Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con 3, 117 e 118 Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 8. - Infine e' costituzionalmente illegittima la disposizione normativa della finanziaria 2007 con la quale si e' stabilito che le Regioni e le Province autonome provvedano, entro il breve termine di tre mesi, agli adempimenti stabiliti per la conservazione degli habitat naturali e le zone di protezione speciale, sulla base di criteri minimi definiti con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 1226 prevede, infatti, che: «Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». La norma richiamata e' costituzionalmente illegittima per violazione del principio di leale collaborazione. Giova ricordare qui il disposto di cui al richiamato art. 4 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come successivamente modificato, e rubricato «Misure di conservazione». In esso, ai primi due commi, si prevede che: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento (primo comma). Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato li presenti nei siti (secondo comma)». L'art. 6 del medesimo d.P.R. rende applicabile la disciplina di cui all'art. 4 anche alle zone di protezione speciale incluse nella rete denominata «Natura 2000» e comprendente le zone previste dalla Direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Con l'entrata in vigore della disciplina impugnata i criteri in base ai quali regioni e province autonome sono tenute ad agire non sono piu' determinati mediante forme collaborative con gli enti territoriali di cui sopra. Questi strumenti di dialogo e intesa tra Stato ed enti regionali sono, tuttavia, assolutamente necessari. Se e' ben vero che l'art. 117, secondo comma, lett. s), annovera tra le materie di competenza esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», e' altrettanto vero che codesta ecc.ma Corte - ci sia consentito di dire in modo corretto e ragionevole - (a conferma di una giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione) ha escluso che quella ambientale possa esser considerata una «materia in senso tecnico» intesa quale sfera di «competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale, giacche', al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze» (cfr. Corte cost., sent., 26 luglio 2002, n. 407; Corte cost., sent., 20 dicembre 2002, n. 536 e Corte cost., sent., 24 giuno 2003, n. 222). Se cosi' e', dunque, non puo' consentirsi allo Stato di imporre alle regioni, anche nella materia di cui all'impugnato comma 1226, una disciplina dalla definizione della quale le regioni siano totalmente pretermesse, in violazione del principio di leale collaborazione. Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 251, 389, 565, 610, 611, 626, 635, 653, 721, 722, 730, 796 lett. n) e lett. p) 808, 853, 1082, 1226, 1228, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267, 1290 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Padova-Roma, addi' 20 febbraio 2007 Avv. Prof. Mario Bertolissi - Avv. Franca Caprioglio - Avv. Andrea Manzi 07C0294