N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 1990
N. 207 Ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dal pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra il comune di Lecco e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Como Previdenza e assistenza sociale - Violazioni in materia di previdenza e assistenza sociale punite con la sola ammenda - Ricorso in opposizione alla ordinanza-ingiunzione - Competenza del giudice del lavoro nel caso di violazioni relative all'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi e del giudice ordinario per le altre violazioni - Mancata previsione di un coordinamento tra il giudizio secondo il rito speciale del lavoro ed il giudizio secondo il rito ordinario nell'ipotesi di concorrenza di opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni per i due diversi tipi di violazioni - Ingiustificata diversita' di trattamenti processuali in base alla casuale precedenza cronologica della notifica delle due diverse ingiunzioni Incidenza sul diritto di difesa in giudizio. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, in relazione all'art. 22, primo comma, stessa legge). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.19 del 9-5-1990 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento r.g. 647/1989, introdotto dal comune di Lecco mediante ricorso (depositato il 28 aprile 1989) in opposizione ad ordinanza-ingiunzione del 30 marzo 1989 (prot. n. 38/89) emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Como per la violazione amministrativa di cui all'art. 4, quinto comma, d.-l. n. 352/1978, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 467; Rilevato che, prescindendosi dall'esame del merito della proposta opposizione, la normativa processuale applicabile al caso di specie - particolarmente l'art. 35 della legge n. 689/1981 - si appalesa non del tutto immune da dubbi di legittimita' costituzionale, siccome anche rilevato dall'opponente; OSSERVA L'art. 35 della legge n. 689/1981 - dettato in tema di violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria punite con la sola ammenda - opera, all'interno di detta categoria generale, la distinzione fra le violazioni consistenti "nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi" (secondo comma) e le altre violazioni "quando da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi" (terzo comma) - da un lato - e le violazioni che "consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma" (settimo comma) - dall'altro lato -. Alla predetta distinzione consegue, in primo luogo, la diversita' del giudice avanti al quale proporre il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzionale: il pretore, quale giudice del lavoro (quarto comma), per le violazioni di cui al secondo e terzo comma citati; il pretore del luogo della violazione, in base alla norma "generale" dell'art. 22, primo comma, stessa legge, per le violazioni di cui al settimo comma, citato. In secondo luogo, la diversita' del rito processuale applicabile al procedimento di opposizione: nel primo caso (violazioni ex secondo e terzo comma), il rito del lavoro-previdenziale ex artt. 442 e segg. del c.p.c., ivi espressamente richiamato ed "integrato" con alcune disposizioni procedimentali "tipiche" della legge n. 689/1981 (art. 22, terzo e settimo comma, art. 23, quarto comma); nel secondo caso (violazione ex settimo comma), rito ordinario dell'opposizione ingiunzionale ex legge n. 689/1981, artt. 22 e 23. Non v'e' dubbio - peraltro - che le diversita' fra i due riti siano di natura sostanziale - oltreche', evidentemente, formale - ben potendosi rilevare, ad esempio, quali differenti conseguenze, processuali e anche sostanziali, si determinino nei due tipi procedimentali nel caso di mancata comparizione all'udienza dell'attore-opponente, specie in relazione all'istituto "tipico" della "convalida" dell'ordinanza ingiunzionale ex art. 23, quinto comma, della legge citata. Le evidenziate diversita' funzionali e processuali appaiono, peraltro, perfettamente in sintonia - nella generalita' dei casi con la diversa natura delle violazioni costituenti la base per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzionale, essendosi evidentemente ritenuto necessario dal legislatore privilegiare l'applicazione del "rito previdenziale", ex art. 442 del c.p.c., ogni qualvolta il thena decidendum riguardi - comunque - l'adempimento degli obblighi contributivi previdenziali in senso stretto, anche ove lo stesso venga introdotto mediante lo strumento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzionale. Se con tali connotazioni pare debba ricostruirsi la "fisiologia" del sistema dell'art. 35 citato, non puo' pero' non rivelarsi che detta normativa in relazione a peculiari ipotesi - del tipo di quella in esame - da' origine ad una disparita' di trattamento processuale del tutto ingiustificata, soprattutto perche' correlata ad un medesimo accertamento sostanziale demandato al giudicante. Allorche' - infatti - nei confronti di un medesimo soggetto ed a fronte della stessa condotta ipoteticamente illegittima vengano ad essere emessi due distinti provvedimenti ingiunzionali amministrativi - correlati, l'uno, a violazioni ex secondo e terzo comma art. 35 citato e, l'atro, a violazioni ex settimo comma, stesso articolo - e l'ingiunto proponga duplice rituale opposizione avverso i predetti provvedimenti (l'una ex art. 35, quarto comma, e l'altra ex art. 22, primo comma) contestando in entrambi i casi la ricorrenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro subordinato (e cioe' il presupposto di fatto e diritto imprescindibile per la configurabilita' a suo carico di obblighi previdenziali e di altra natura), verrebbero di per cio' solo ad incardinarsi due distinti giudizi oppositivi - ciascuno dinanzi al giudice funzionalmente competente - i quali, pur se finalizzati alla conferma o revoca dell'ingiunzione, non potrebbero prescindere dal preventivo accertamento della ricorrenza, nel caso in esame, di un rapporto di lavoro avente i connotati della subordinazione. Sia nell'ipotesi di contestualita' cronologica fra i due giudizi - nella quale non potendosi far luogo a riunione stante la differente competenza funzionale, dovra' semmai disporsi la sospensione di quello successivamente introdotto in attesa della definizione del primo - sia, ancor piu', nell'ipotesi di preventiva definizione dell'uno rispetto all'introduzione dell'altro, il giudice chiamato per ultimo a pronunziarsi sull'accertamento del presupposto sostanziale comune ad entrambi (e cioe', come gia' visto, la natura subordinata o meno del rapporto di lavoro) non potrebbe non trovarsi di fronte al giudicato sul punto gia' formatosi nel precedente giudizio, tale da "svuotare di contenuto", in termini concreti, l'accertamento giudiziale a lui demandato sulla medesima questione e finalizzato alla conferma (o revoca) dell'ordinanza ingiunzionale. Nella varieta' di prospettive processuali ipotizzabili - mediante le quali potrebbe trovare esplicitazione, nella realta', il "parallelismo" procedimentale di cui si e' detto - non irrilevante appare sottolineare che il giudicato precedente (esplicante efficacia vincolante nel giudizio successivo, nel senso di cui si e' detto) puo' in concreto essere costituito, esclusivamente, da una convalida dell'ordinanza ingiunzionale (qualora sia stato azionato il rito "tipico" della legge n. 686/1981 e l'opponente non sia comparso in prima udienza). La convalida di cui si e' detto, confermando l'ordinaza ingiunzionale, non potrebbe non esplicare efficacia confermativa anche della validita' dei presupposti di fatto e diritto sulla base dei quali si e' accertata la violazione ed emessa l'ingiunzione (cioe', nel caso esemplificato, la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato). Ne deriverebbe - come gia' esposto - lo "svuotamento sostanziale" del giudizio oppositivo, incardinato successivamente in base al rito previdenziale, quantomeno relativamente alla predetta questione, per il quale - invece - il legislatore, non avendo previsto analoga possibilita' di convalida, ha mostrato di ritenere necessario procedere - ogni volta - ad un accertamento giudiziale vero e proprio, con tutte le garanzie ad esso correlate. Considerazioni analoghe devono svolgersi a proposito dell'ipotesi in cui, non essendosi emesso alcun provvedimento sospensivo, i due diversi procedimenti oppositivi approdino a conclusioni definitive fra loro contrastanti, essendosi conferito da ciascun giudicante diversa connotazione e valenza giuridica al medesimo fatto storico. Va ulteriormente considerato che - in tutti i casi - la "scelta" del giudice da investire per primo della cognizione dell'intera questione appare rimessa esclusivamente ai tempi ed alle procedure amministrative interne all'ente pubblico necessarie all'emissione dell'ordinanza ingiunzionale, decorrendo i termini per l'eventuale opposizione dalla notifica della stessa all'ingiunto. In base al medesimo accertamento ispettivo - infatti - (come nel caso di specie) ciascun ente, competente in relazione alle diverse violazioni ipotizzate (Ispettorato lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L.), provvede all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione secondo "tempi di lavorazione" suoi propri, sui quali influisce, fra l'altro, la necessita' o meno di operare il ricalcolo dei contributi dei quali si assume l'omessa corresponsione. La rilevata assoluta "casualita'" dell'antecedenza cronologica nella notifica dell'una o dell'altra ordinanza ingiunzionale, correlata alle caratteristiche di sostanziale diversita' procedimentale ed alle conseguenze concretamente ipotizzabili circa gli effetti della definizione di un procedimento rispetto all'altro ancora in itinere, non puo' non determinare una concreta disparita' di trattamento che - in ipotesi peculari, del genere di quella in esame - scaturisce dall'applicazione dell'art. 35 della legge n. 689/1981. Disparita' di trattamento certamente incompatibile con le intenzioni del legislatore della legge n. 689/1981, il quale, come visto, prevedendo due distinte ipotesi procedimentali, ognuna a se' stante, in relazione al diverso oggetto dell'opposizione, ha mostrato di aver operato una valutazione comparativa dei diversi fatti da sottoporre all'approvazione del giudicante e del diverso rilievo processuale da conferire a ciascuno di essi. Ma, soprattutto, non immune da fondati dubbi di legittimita' costituzionale se messa in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, della Costituzione. Come si e' cercato di esporre - infatti - la diversita' dei riti concretamente esperibili a fronte del medesimo accertamento sostanziale comporta un differente regime di garanzie processuali in favore delle parti ed una diversa qualita' ed approfondimento dell'istruttoria giudiziale posta in essere, di talche' soggetti titolari di una medesima posizione giuridica (finalizzata all'accertamento della validita' dell'ingiunzione emessa nei loro confronti) vengono - volta per volta - ad usufruire" di trattamenti processuali fra loro differenti e cioe' in base ad un sistema di sostanziale casualita'. L'art. 35 citato - e piu' precisamente il secondo, terzo, quarto e settimo comma in relazione anche all'art. 22 primo comma stessa legge - consentendo il verificarsi di tale duplicazione (rectius: sovrapposizione) procedimentale, appare non adeguatamente in sintonia con il principio di uguaglianza sostanziale correlato alla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti, quantomeno nella misura in cui non prevede un adeguato coordinamento fra i riti processuali esperibili in casi del genere di quello in esame. La questione di legittimita' costituzionale cosi' delineata - apparentemente non infondata oltreche' concretamente rilevante ai fini del decidere - va rimessa alla Corte costituzionale, con sospensione del presente procedimento. Non appaiono ricorrere - peraltro ed allo stato - i "gravi motivi" che a norma dell'art. 22, ultimo comma, legge citata consentono al giudicante di disporre la sospensione dell'esecutivita' del provvedimento ingiunzionale oggetto di opposizione.
P. Q. M. Visti gli artt. 3, primo comma, e 24, della Costituzione, nonche' gli artt. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, della Costituzione - dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 22, primo comma, stessa legge, nella parte in cui non preveda un adeguato coordinamento fra i riti processuali esperibili a fronte di ipotesi peculiari del genere di quella in esame; Sospende il procedimento in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lecco, addi' 30 gennaio 1990 Il pretore: FORNACI 90C0500