MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 febbraio 1997 

  Proroga  dell'esistenza  dello stato di necessita' al rimpatrio dal
Burundi dei cittadini italiani ivi residenti.
(GU n.59 del 12-3-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
               DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
                  DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
                           DI CONCERTO CON
                        IL DIRETTORE GENERALE
                         DEI SERVIZI CIVILI
                     DEL MINISTERO DELL'INTERNO
                                  E
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
                      DEL MINISTERO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1995 con  cui  e'  stato
dichiarato  lo stato di necessita' al rimpatrio dal Burundi a partire
dal 15 marzo 1995;
  Ritenuto che, a seguito del perdurare dello stato  di  tensione  in
Burundi,  permane  la  situazione  di  carattere  eccezionale  che ha
costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire
dalla data del 15 marzo 1995;
  Ritenuto che tale stato di necessita' va dichiarato anche  ai  fini
della  disposizione  sul  reinsediamento  contenuta nell'art. 8 della
legge 15 ottobre 1991, n. 344;
  Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3
e 16;
                              Decreta:
  E' prorogata l'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio dal
Burundi dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 15 marzo 1997.
   Roma, 28 febbraio 1997
               Il direttore generale dell'emigrazione
                       e degli affari sociali
                               RACHELE
              Il direttore generale dei servizi civili
                              DEL MESE
                  Il direttore generale del Tesoro
                               DRAGHI