REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1999, n. 33 

  Modifiche  delle  norme  concernenti la prevenzione degli incendi e
l'installazione e conduzione degli impianti termici.
(GU n.2 del 15-1-2000)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 20 luglio 1999)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 1265 del 12
aprile 1999;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  L'art.  2 del decreto del presidente della giunta provinciale
23 giugno 1993, n. 20, recante "Regolamento di esecuzione della legge
provinciale  16  giugno 1992, n. 18, concernente la prevenzione degli
incendi  e  l'installazione  e conduzione degli impianti termici", e'
cosi' sostituito:
    "Art.  2.  -  Documentazione  integrativa  dei  progetti. - 1. Se
l'edificio  o  lo  stabilimento,  di  cui  si prevede la costruzione,
l'ampliamento   o  la  ristrutturazione,  e'  destinato  a  contenere
attivita'  soggette a controllo di prevenzione incendi, devono essere
allegati alla domanda di concessione edilizia i seguenti elaborati:
      a) foglio  di  informazioni generali sull'attivita' principale,
sulle   eventuali   attivita'   secondarie  e  sulle  caratteristiche
edilizie,  quali  la tipologia costruttiva, il numero e la superficie
dei piani, i vani scala e le uscite;
      b) planimetria  generale in piccola scala, da 1:2.000 a 1:200 a
seconda  delle  dimensioni  della  costruzione, dalla quale risultino
l'ubicazione  delle  attivita', le distanze di sicurezza esterne, gli
accessi  stradali,  le  risorse idriche della zona, quali gli idranti
esterni,  i  corsi  d'acqua,  i  pozzi,  le  cisterne, l'acquedotto e
similari,   nonche'   le   principali   vie  di  accesso  all'interno
dell'edificio,  quali  i vani scala, le rampe, e similari, a meno che
tali indicazioni non siano inserite nel progetto edilizio.
    2.  La  concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere
l'indicazione  delle  attivita'  soggette al controllo di prevenzione
incendi.
    3.   Se   e'   prevista   l'installazione  o  la  modifica  delle
caratteristiche   di   un   impianto   termico  ad  acqua  calda  con
potenzialita' al focolare (portata termica) superiore a 35 kW, devono
essere  allegati  alla  domanda,  da presentare in comune, i seguenti
elaborati:
      a) foglio  di  informazioni  generali  sulla  potenzialita'  al
focolare  prevista,  sul tipo di combustibile che verra' utilizzato e
dichiarazione   che   l'isolamento   termico   dell'edificio   verra'
realizzato a norma di legge;
      b) planimetria  in  scala  opportuna  dalla  quale risultino le
caratteristiche edilizie dell'impianto, quali l'ubicazione del locale
della  centrale  termica, l'accesso, la ventilazione, il deposito del
combustibile  ed  il  camino,  a meno che esse non siano inserite nel
progetto edilizio.
    4.  La  concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere
l'indicazione  della potenzialita' al focolare dall'impianto termico,
se questa supera i 35 kW.
    5.  Il progetto specifico di prevenzione incendi, di cui all'art.
3,  deve  essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di
costruzione dell'edificio o dello stabilimento.
    6.  Il  progetto specifico dell'impianto di riscaldamento, di cui
all'art.  6,  deve  essere depositato in comune prima dell'inizio dei
lavori di installazione dell'impianto stesso.
    7.  I  progetti  di impianti di protezione anticendio e gli altri
progetti  la  cui  stesura  e' prescritta dalla legge statale 5 marzo
1990, n. 46, devono essere depositati in comune prima dell'inizio dei
lavori di installazione.
    8. Copia della dichiarazione di inizio lavori di costruzione e di
quella  di  inizio lavori di installazione devono essere custodite in
cantiere.
    9. Il collaudo puo' essere effettuato soltanto da tecnico che non
sia intervenuto ne' nella progettazione, ne' nella esecuzione o nella
direzione  dei  lavori che sia iscritto da almeno 10 anni al suo albo
professionale.  La  stesura  del  progetto  e del verbale di collaudo
spetta  ai  tecnici  iscritti  negli  albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze fissate dalla vigente normativa.
    10.  Il  comune  invia  all'ufficio provinciale competente per la
prevenzione  incendi,  al  Corpo  permanente  dei Vigili del fuoco di
Bolzano  nonche'  ai Vigili del fuoco locali copia della prima pagina
dei   verbali   di   collaudo  specifico  di  prevenzione  incendi  o
dell'impianto  di riscaldamento, che costituisce la scheda tecnica di
cui all'art. 5, comma 5 della legge".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Bolzano, 25 giugno 1999
                             DURNWALDER
    (Omissis).
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 25