Modifiche delle norme concernenti la prevenzione degli incendi e l'installazione e conduzione degli impianti termici.(GU n.2 del 15-1-2000)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 20 luglio 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1265 del 12 aprile 1999; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, recante "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, concernente la prevenzione degli incendi e l'installazione e conduzione degli impianti termici", e' cosi' sostituito: "Art. 2. - Documentazione integrativa dei progetti. - 1. Se l'edificio o lo stabilimento, di cui si prevede la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione, e' destinato a contenere attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi, devono essere allegati alla domanda di concessione edilizia i seguenti elaborati: a) foglio di informazioni generali sull'attivita' principale, sulle eventuali attivita' secondarie e sulle caratteristiche edilizie, quali la tipologia costruttiva, il numero e la superficie dei piani, i vani scala e le uscite; b) planimetria generale in piccola scala, da 1:2.000 a 1:200 a seconda delle dimensioni della costruzione, dalla quale risultino l'ubicazione delle attivita', le distanze di sicurezza esterne, gli accessi stradali, le risorse idriche della zona, quali gli idranti esterni, i corsi d'acqua, i pozzi, le cisterne, l'acquedotto e similari, nonche' le principali vie di accesso all'interno dell'edificio, quali i vani scala, le rampe, e similari, a meno che tali indicazioni non siano inserite nel progetto edilizio. 2. La concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere l'indicazione delle attivita' soggette al controllo di prevenzione incendi. 3. Se e' prevista l'installazione o la modifica delle caratteristiche di un impianto termico ad acqua calda con potenzialita' al focolare (portata termica) superiore a 35 kW, devono essere allegati alla domanda, da presentare in comune, i seguenti elaborati: a) foglio di informazioni generali sulla potenzialita' al focolare prevista, sul tipo di combustibile che verra' utilizzato e dichiarazione che l'isolamento termico dell'edificio verra' realizzato a norma di legge; b) planimetria in scala opportuna dalla quale risultino le caratteristiche edilizie dell'impianto, quali l'ubicazione del locale della centrale termica, l'accesso, la ventilazione, il deposito del combustibile ed il camino, a meno che esse non siano inserite nel progetto edilizio. 4. La concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere l'indicazione della potenzialita' al focolare dall'impianto termico, se questa supera i 35 kW. 5. Il progetto specifico di prevenzione incendi, di cui all'art. 3, deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'edificio o dello stabilimento. 6. Il progetto specifico dell'impianto di riscaldamento, di cui all'art. 6, deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione dell'impianto stesso. 7. I progetti di impianti di protezione anticendio e gli altri progetti la cui stesura e' prescritta dalla legge statale 5 marzo 1990, n. 46, devono essere depositati in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione. 8. Copia della dichiarazione di inizio lavori di costruzione e di quella di inizio lavori di installazione devono essere custodite in cantiere. 9. Il collaudo puo' essere effettuato soltanto da tecnico che non sia intervenuto ne' nella progettazione, ne' nella esecuzione o nella direzione dei lavori che sia iscritto da almeno 10 anni al suo albo professionale. La stesura del progetto e del verbale di collaudo spetta ai tecnici iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze fissate dalla vigente normativa. 10. Il comune invia all'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano nonche' ai Vigili del fuoco locali copia della prima pagina dei verbali di collaudo specifico di prevenzione incendi o dell'impianto di riscaldamento, che costituisce la scheda tecnica di cui all'art. 5, comma 5 della legge". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 25 giugno 1999 DURNWALDER (Omissis). Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999 Registro n. 1, foglio n. 25