COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018 

Aeroporto di Genova. Parere sul Contratto  di  programma  tra  l'Ente
nazionale aviazione civile (ENAC) e la societa' Aeroporto  di  Genova
S.p.a. (2016-2019). (Delibera n. 65/2018). (19A02439) 
(GU n.87 del 12-4-2019)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi
comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di
regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le
competenze delle autorita' di settore; 
  Visto l'art. 37, comma 6-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201 e successive modificazioni, che demanda  all'Autorita'  nazionale
di vigilanza le funzioni di regolazione economica del  settore  e  di
vigilanza, precisando che  restano  ferme  le  competenze  di  questo
Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma  e  degli
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica; 
  Vista  la  delibera  30  aprile  2012,  n.   62,   concernente   il
«regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica.  Modifica  della  delibera  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 58/2010»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei Servizi di pubblica utilita' (NARS) e che all'art. 1,
comma  1,  prevede  la  verifica,  da  parte  dello  stesso   Nucleo,
dell'applicazione - nei contratti di programma  sottoposti  a  questo
Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi
al settore considerato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  87  del  2003  e  la  relativa  errata-corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra
l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il Codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare
l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione e'
subordinato alla sottoscrizione di una  convenzione  fra  il  gestore
aeroportuale e l'Enac,  nel  rispetto  delle  direttive  emanate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Enac e  il  gestore
aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del
primo   esercizio   finanziario   successivo    all'affidamento    in
concessione, un Contratto  di  programma  che  recepisce  la  vigente
disciplina  di  regolazione   aeroportuale   emanata   dal   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  in  materia  di
investimenti, corrispettivi e qualita',  e  quella  recata  dall'art.
11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 11 novembre 2014, n. 164, e visto in particolare il  comma  11,
che prevede «Per consentire l'avvio degli investimenti  previsti  nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui
all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi  entro
centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i
contratti di programma sottoscritti dall'Enac  con  i  gestori  degli
scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli  stessi  aeroporti
il parere favorevole espresso  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali
interessati  sui  piani  regolatori   aeroportuali   in   base   alle
disposizioni del regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di
localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383,  e  successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica
di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli  stessi
piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui  al  primo
periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti». 
  Considerata la sentenza  della  Corte  costituzionale  1°  dicembre
2015-21 gennaio 2016, n.  7,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,
Serie speciale n. 4 del 2016,  che  ha  dichiarato  «l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 11, del suddetto art. 1,  comma  11
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in  cui,  ai
fini dell'approvazione, non  prevede  il  parere  della  regione  sui
contratti di programma tra l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile
(ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015,
n. 201, «Regolamento  recante  l'individuazione  degli  aeroporti  di
interesse  nazionale,  a  norma  dell'art.  698  del   Codice   della
navigazione»; 
  Vista le deliberazioni n. 20 e n. 42  del  2015  e,  con  le  quali
l'Enac  ha  approvato  il  precedente  schema-tipo  di  Contratto  di
programma,  sulla  cui  fattispecie  si  e'  elaborata  la   versione
presentata a questo Comitato per l'espressione del relativo parere; 
  Vista la successiva deliberazione 25 gennaio 2018,  n.  4,  con  la
quale l'Enac ha  approvato  il  nuovo  schema-tipo  di  Contratto  di
programma; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.  47,  convertito  dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea; 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per  l'uso  degli  aeroporti  aperti  al  traffico
civile, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento
in concessione dei servizi di sicurezza per il cui  espletamento  non
e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego  di
appartenenti alle forze di polizia; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537  e  successive
modificazioni,  che  ha  disposto  in  materia  di   gestione   degli
aeroporti; 
  Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 «Disposizioni urgenti
in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti  eccezionali  e  di
veicoli adibiti a servizi di  emergenza»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  1995,  n.
351; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 riguardante  norma  per  la
concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilita'; 
  Visto il decreto legislativo 13  gennaio  1999,  n.  18,  attuativo
della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso  al  mercato  dei
servizi di assistenza a terra  negli  aeroporti  della  Comunita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo
ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a  mobilita'
ridotta nel trasporto aereo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo 2008  che  istituisce  norme  comuni  per  la
sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento  (CE)  n.
2320/2002; 
  Vista  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio dell'11 luglio 2009 concernente i diritti aeroportuali; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali e' stata
recepita  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2009  concernente  i  diritti  aeroportuali»,
che, in particolare: 
    1. all'art. 71, comma 5,  esclude  espressamente  dall'ambito  di
applicazione della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi a compenso
dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle
persone a mobilita' ridotta; 
    2. all'art. 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1
prevede che  «Al  fine  dell'applicazione  del  sistema  dei  diritti
aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza predispone  specifici  modelli
tariffari, calibrati sulla  base  del  traffico  annuo  di  movimenti
passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti  applicati
agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi  di  cui  all'art.
80, comma 1»; 
  Vista la delibera n. 63 del 30 maggio 2016 con la quale l'Autorita'
di regolazione dei trasporti (ART) ha disposto,  prescrivendo  alcune
prescrizioni, che «la proposta definitiva di  revisione  dei  diritti
aeroportuali presentata a seguito della consultazione dalla  societa'
Aeroporto di Genova S.p.a., affidataria in concessione della gestione
dell'aeroporto civile «Cristoforo Colombo» di Genova, e' conforme  al
pertinente Modello tariffario di riferimento, approvato con  delibera
n. 64/2014 del 17 settembre 2014»; 
  Vista la nota 24 ottobre 2018, n. 35766, con la quale  il  Capo  di
Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso lo schema di Contratto di programma e relativi allegati tra
l'Enac e la societa' Aeroporto di Genova S.p.a., chiedendo  a  questo
Comitato di esprimere,  per  quanto  necessario  in  base  al  quadro
normativo vigente, un parere; 
  Visto l'ordine del giorno della  riunione  preparatoria  di  questo
comitato di cui al telegramma  n.  5713  del  15  novembre  2018  del
segretario di questo Comitato che include l'espressione del parere da
parte di questo comitato sul Contratto in esame; 
  Considerato  che  durante  la  riunione  preparatoria,   e'   stata
confermata l'iscrizione all'ordine del giorno del parere del Comitato
relativamente all'argomento in oggetto; 
  Considerato che nel corso della suddetta riunione preparatoria  del
21 novembre 2018 e' stato chiesto al  Nars  di  formulare  un  parere
sullo schema di Contrato di programma e sui suoi allegati; 
  Visto il parere n. 2 del 26 novembre 2018, con  il  quale  il  Nars
ritiene che il Contratto possa essere sottoposto a questo Comitato  e
in particolare che: 
    1. il Comitato interministeriale per la programmazione  economica
e', a normativa vigente, sia l'organo deputato  alla  verifica  della
coerenza della dinamica tariffaria con gli  investimenti  programmati
dalla parte pubblica,  e  della  loro  sostenibilita',  sia  l'organo
deputato alla verifica degli  investimenti  a  carico  della  finanza
pubblica; 
    2. la mera successione delle leggi nel tempo non e' sufficiente a
determinare  antinomie  o  deroghe  al   sistema   delle   specifiche
attribuzioni - ad iniziare da quelle in materia di  finanza  pubblica
ex art. 37,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011  -
espressamente   previste   per   legge   in   favore   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica  in  ragione  della
sua  natura,  missione  e  composizione  istituzionale,  in   quanto,
altrimenti, esse rischierebbero  di  essere  svuotate  per  mera  via
desuntiva in contrasto con il dato letterale e positivo  delle  norme
vigenti; 
  Considerato  che  il  Nars  nel  suddetto  parere  n.  2  del  2018
raccomanda di: 
    1. recepire, mediante apposito atto aggiuntivo,  le  prescrizioni
formulate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  merito
alle  modifiche  e  alle  integrazioni  al  testo  del  Contratto  di
programma attualmente in vigore; 
    2.  monitorare   -   anche   attraverso   un   efficace   dialogo
istituzionale  tra  il  Ministero  istruttore,  l'Enac  e   l'ART   -
l'esecuzione del Contratto di programma con  particolare  riferimento
agli investimenti, alle tariffe adottate e all'andamento gestionale e
all'applicazione  degli  effetti  del  superamento  della  soglia  di
sostenibilita' del rischio traffico, avendo particolare riguardo agli
scostamenti tra gli  investimenti  pianificati  e  quelli  realizzati
anche al fine di assumere le iniziative di cui alle osservazioni  del
presente parere, tra cui quelle riportate al paragrafo  2.1,  dandone
tempestiva  comunicazione  al  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica; 
    3. prevedere, de  futuro,  che  l'allegato  7  del  Contratto  di
programma relativo al Piano economico finanziario (PEF) esponga tutti
gli elementi di input necessari ai fini della redazione dei prospetti
previsionali  (stato  patrimoniale,  conto  economico  e   rendiconto
finanziario); 
    4.   trasmettere   al   Comitato   interministeriale    per    la
programmazione economica la documentazione  necessaria  ad  esprimere
parere di competenza con riguardo al Contratto di programma  relativo
al successivo periodo regolatorio entro i primi tre mesi  dell'ultimo
anno del periodo regolatorio in scadenza; 
  Vista la nota 27 novembre 2018, n. 40670, con la quale il  Capo  di
Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso l'esito del monitoraggio degli investimenti  effettivamente
realizzati  dal  2016  ad  oggi,  redatto  dall'Enac,  riguardante  i
contratti di programma relativi agli  aeroporti  di  Genova,  Napoli,
Torino e Verona; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
    1. in forza di Convenzione n. 22 sottoscritta il 30 aprile  2009,
la societa' Aeroporto di Genova S.p.a. e' affidataria della  gestione
totale dello scalo aeroportuale di Genova fino al 2027; 
    2. Il Programma di intervento 2007-2027 allegato alla convenzione
prevede interventi complessivi entro il  2027  per  45,3  milioni  di
euro; 
    3. in data 20 luglio 2016, e' stato sottoscritto il Contratto  di
programma oggetto di parere di questo Comitato,  il  cui  periodo  di
vigenza e' 2016-2019; 
    4. il Contratto comprende il Piano quadriennale degli interventi,
il Piano della qualita', il Piano di tutela ambientale  ed  il  Piano
economico finanziario (PEF); 
    5.  gli  interventi  del  Piano  quadriennale  hanno  un   valore
complessivo di circa 12.900.000 euro, di cui 9.050.000 euro destinati
al Terminal e a fabbricati vari, 2.050.000 euro destinati a  impianti
e attrezzature, 1.500.000 euro destinati alle infrastrutture di  volo
e 300.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria; 
    6. gli interventi  sono  finanziati  con  risorse  proprie  della
Societa'; 
    7. gli indicatori di qualita' scelti dal  gestore,  in  relazione
alle proprie caratteristiche infrastrutturali ed al proprio traffico,
sono: 
      7.1. n. 2 indicatori obbligatori che sono  ritenuti  prioritari
per il soddisfacimento delle esigenze degli utenti aeroportuali: 
        7.1.1. tempo di riconsegna primo bagaglio dal block on; 
        7.1.2. percezione sul  livello  di  pulizia  e  funzionalita'
delle toilettes; 
      7.2. n. 2 indicatori relativi ai servizi passeggeri  a  ridotta
mobilita': 
        7.2.1. percezione sull'efficacia dell'assistenza erogata alle
persone con disabilita' o a mobilita' ridotta; 
        7.2.2. tempo di attesa per i passeggeri in  arrivo  prenotati
per ricevere assistenza  dal  punto  gate/aeromobile,  rispetto  allo
sbarco dell'ultimo passeggero; 
      7.3. n. 2 indicatori scelti tra quelli non obbligatori: 
        7.3.1. ritardi nei voli attribuiti al gestore; 
        7.3.2. tempo di  riconsegna  ultimo  bagaglio  dal  block  on
aeromobile; 
      7.4. n. 2 indicatori scelti tra quelli della Carta dei servizi: 
        7.4.1.  percezione  della  presenza  di  segnaletica  interna
chiara, comprensibile ed efficace; 
        7.4.2. tempi di attesa al check in; 
  8. gli indicatori ambientali oggetto di monitoraggio  nell'arco  di
vigenza  del  Piano  della  tutela  ambientale  e  che  rappresentano
l'impegno della Societa' di gestione a migliorare  di  anno  in  anno
l'impatto  sull'ambiente   delle   infrastrutture   aeroportuali   in
concessione sono l'introduzione di LED  (Light  Emitting  Diode)  per
illuminazione e l'implementazione della raccolta differenziata; 
  9.  l'Enac  ha  espresso  giudizio  positivo  sulla  sostenibilita'
economica,  finanziaria  e  patrimoniale  del  PEF,  rilevando  nella
sostanza una generale  coerenza  delle  ipotesi  relative  ai  ricavi
regolatori e agli investimenti, nonche' una  situazione  di  generale
equilibrio patrimoniale-finanziario; 
  10. in particolare l'Enac ha  stimato  che  i  risultati  economici
consentiranno, dopo la completa copertura di perdite  pregresse,  una
progressiva capitalizzazione dell'azienda con un patrimonio netto che
tra il 2014 e il 2019 dovrebbe risultare in pratica  raddoppiato  (da
5,6 a 11,1 milioni di euro); 
  11. con riferimento alla copertura  dei  fabbisogni  finanziari  lo
stesso    Ente    ha    evidenziato    la     centralita'     assunta
dall'autofinanziamento e sottolineato  l'opportunita'  di  monitorare
negli anni  l'effettiva  attuazione  delle  scelte  gestionali  e  la
reazione della domanda all'aumento delle tariffe e quindi l'effettivo
andamento dei traffici rispetto ai volumi stimati nel Piano; 
  Preso atto che, con riferimento al monitoraggio degli  investimenti
del Contratto in esame, sussiste un sostanziale allineamento  fra  la
programmazione degli interventi (pari a 6.300.000 euro  nel  triennio
2016-2018 e 6.600.000 nel 2019) e lo stato di avanzamento dei  lavori
trasmesso dal MIT con nota 27 novembre 2018, n. 40670 (pari  a  circa
6.068.082,25 euro dal 2016 al 31 agosto 2018); 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del parere NARS n. 2 del  26
novembre  2018  e  di  accogliere  le  raccomandazioni  dal  medesimo
proposte; 
  Vista  la  nota  del  28  novembre  2018,  n.   6013,   predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF)
e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta
del Comitato; 
  Ritenuto che, sulla base della normativa sopra richiamata  e  delle
considerazioni  svolte  dal  NARS  e   nel   corso   della   riunione
preparatoria del Comitato, questo Comitato si esprima in merito  allo
schema di Contratto di programma di cui trattasi; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del  30  aprile
2012, n. 62; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                      Esprime parere favorevole 
 
sullo schema di  Contratto  di  programma  tra  Enac  e  la  societa'
Aeroporto di Genova S.p.a., per il periodo 2016-2019, accogliendo  le
raccomandazioni di cui al citato parere NARS n.  2  del  26  novembre
2018, con le seguenti prescrizioni: 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' inviare
al Comitato entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  il  nuovo
periodo concessorio i Contratti  di  programma  relativi  al  periodo
regolatorio che iniziera' il primo gennaio 2020, con esclusione degli
aeroporti in deroga (Roma, Milano e Venezia), corredati di  tutta  la
documentazione  utile,  ivi  compresi  i  pareri,   le   approvazioni
propedeutiche ed i relativi PEF. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il  futuro
presentera' i Contratti di programma con un congruo anticipo rispetto
all'inizio del periodo regolatorio, per rendere effettivi  i  compiti
di coordinamento,  programmazione  ed  indirizzo  di  competenza  del
Comitato. 
  3. Relativamente allo schema di Contratto correggere nelle premesse
il seguente riferimento: 
    «la legge 14 novembre 1995, n.  481,  riguardante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  che
all'art. 12, lett. p), ha introdotto l'obbligo.....Omissis»; 
  con 
    «la legge 14 novembre 1995, n.  481,  riguardante  norme  per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  che
all'art. 2, comma 12, lett. p), ha introdotto l'obbligo.....Omissis»; 
  4. Allineare i contenuti dei contratti stipulati  al  nuovo  schema
tipo  di  Contratto  di  programma   approvato   dal   consiglio   di
amministrazione dell'Enac con delibera n. 4 del 25 gennaio 2018; 
  5.  Nelle  premesse  del  Contratto,  in  caso   di   presenza   di
finanziamenti pubblici inserire il seguente Visto: 
  «Vista  la  documentazione   istruttoria   prodotta   dal   gestore
aeroportuale   e   dall'amministrazione   pubblica   concedente    il
finanziamento con la  quale  si  attesta  la  compatibilita'  con  la
normativa europea in materia di aiuti di Stato». 
  6. nell'art. 7 relativo agli obblighi della  societa'  inserire  il
seguente comma 4: «4 La Societa' deve pubblicare sul proprio sito web
le informazioni concernenti le fonti di finanziamento, la data  della
concessione  del  finanziamento  pubblico,  il  nome   dell'autorita'
erogatrice, i singoli beneficiari, la forma  e  l'importo  dell'aiuto
concesso al beneficiario, il tipo di impresa,  il  settore  economico
principale  in  cui  il  beneficiario  ha  le  sue  attivita'.   Tali
informazioni  devono  essere  tenute  costantemente  aggiornate.   La
documentazione  dettagliata   relativa   a   tutte   le   misure   di
finanziamenti pubblici deve essere conservata per  dieci  anni  dalla
data di concessione delle misure,» 
  7. Al fine di prevedere un meccanismo di collegamento tra  dinamica
tariffaria  definita  dall'ART  ed  i  risultati  dell'attivita'   di
monitoraggio effettuata dall'Enac all'art. 8 (Ulteriori adempimenti),
comma 1: 
    7.1. inserire alla lettera j) il seguente capoverso «La  societa'
deve dare evidenza di  un  eventuale  divario  tra  gli  investimenti
programmati ed effettuati nel campo  dell'intermodalita'  nonche'  la
riprogrammazione  delle  opere   necessarie   ai   collegamenti,   in
particolare  quelli  ferroviari,  con  gli  aeroporti  ai  fini   del
miglioramento dell'intermodalita'»; 
    7.2. introdurre l'ulteriore punto alla  lettera  p)  il  seguente
capoverso:   «trasmettere   ad   Enac,    entro    sessanta    giorni
dall'approvazione del  bilancio  di  esercizio  del  primo  anno  del
successivo periodo regolatorio, un prospetto  di  dettaglio  che  dia
evidenza che la sommatoria  dei  ricavi  attualizzati  percepiti  nel
precedente periodo regolatorio - scaturenti dalle tariffe annualmente
vigenti per il traffico programmato  ex  ante  -  corrispondano  alla
sommatoria dei costi attualizzati di periodo cosi' come rideterminati
per effetto dei dati di consuntivo  per  investimenti  effettivamente
realizzati e discontinuita' di costo ammesse, al netto dell'eventuale
conguaglio che si riferisce all'ultima annualita' del periodo»; 
  8.   nell'art.   10,   relativo   al   piano   quadriennale   degli
interventi-piano  degli  investimenti,   comma   4,   (corrispondente
all'art. 11, comma 2, del Contratto siglato), l'ultimo  paragrafo  e'
cosi' modificato: 
    «Per  gli  interventi  strategici  riconosciuti   dall'Enac,   la
Societa' puo' richiedere,  con  le  modalita'  previste  nel  modello
tariffario vigente, l'applicazione di una maggiorazione del tasso  di
remunerazione del capitale»; 
  9. l'art. 15 (Piano economico finanziario) deve  essere  modificato
nei seguenti termini: 
    9.1. comma 1. «La Societa' presenta all'Enac, unitamente al Piano
degli investimenti, il correlato Piano  economico-finanziario  (PEF),
corredato da una esaustiva  relazione  esplicativa  sulle  componenti
economiche  e  patrimoniali,  sulla  base  delle  quali  la  Societa'
dimostra,  sotto  la  propria  responsabilita',  l'equilibrio   della
gestione e la sostenibilita' del Piano degli investimenti.»; 
    9.2. comma 4. «La Societa'  al  verificarsi  di  quanto  previsto
all'art.  6,  comma  3,  e'  tenuta  a  presentare,  a  Enac  il  PEF
debitamente aggiornato con  le  misure  necessarie  a  dimostrare  il
mantenimento delle condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria
delle opere sottoposte  all'autorizzazione  diretta  delle  strutture
tecniche»; 
  10. occorre inserire apposita clausola di rinuncia  al  contenzioso
che si propone del seguente tenore: 
    «1. La societa', con il presente Contratto di programma, rinuncia
ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo anche  tariffario,  connessi  al
quadro normativo e regolamentare di settore, alla concessione e/o  al
medesimo Contratto e a quelli precedentemente stipulati, nonche' alle
azioni proposte nei giudizi pendenti  relativi  a  tutti  gli  ambiti
citati. 2. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente
Contratto, le Parti, nel  caso  di  giudizi  pendenti,  formalizzano,
presso gli organi giurisdizionali competenti, gli  atti  di  rinuncia
secondo le modalita' di rito.» 
 
     Roma, 28 novembre 2018 
 
                                             Il vice Presidente: Tria 
 
Il Segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2019 
Ufficio controllo sugli atti del Ministero dell'economia 
e delle finanze, reg. n. 1-251