MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1997 

Accertamento  del  periodo  di irregolare funzionamento  dell'ufficio
del pubblico registro automobilistico di Napoli
(GU n.75 del 1-4-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
 Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle
norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro
automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;
 Ritenuto che l'art. 1  della  citata  legge  assoggetta  all'imposta
erariale  di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della
richiesta - le formalita' da eseguirsi presso  il  pubblico  registro
automobilistico,   richieste   in  forza  di  scritture  private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art.  6, ultimo comma, della  surrichiamata  legge  23
dicembre  1977,  n.  952, l'ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII,  capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a  quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
 Visto  il  decreto  legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
 Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,
istitutivo  dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
 Considerato che  per  le  imposte  di  cui  ai  sopracitati  decreti
legislativi  n.  398  del  1990  e  n.  504  del 1992 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione all'Automobile club d'Italia  ed  alle  eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
 Tenuto  conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla  legge  di  conversione  10  dicembre
1981,  n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187,
in merito ai termini previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti  rispettivamente  in sessanta giorni per gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
 Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di  cui  alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
 Tenuto  conto  del  fatto che il mancato versamento delle imposte di
che trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro  automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in  materia
di registro, in quanto compatibili;
 Attesa,  quindi,  la  necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
 Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  28  luglio 1961, n. 770, nel testo
modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576,  e  sostituito  dalla
legge  25  ottobre  1985,  n. 592, contenente norme sulla proroga dei
termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al  pubblico
registro automobilistico;
 Vista  la  nota  con  la  quale la procura generale della Repubblica
presso  la  corte  d'appello  di  Napoli  ha  segnalato  l'irregolare
funzionamento  dell'ufficio  del pubblico registro automobilistico di
Napoli nel periodo dal 20 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997 a causa del
divieto di accesso all'ufficio da viale Kennedy  n.  5  disposto  dai
vigili  del  fuoco  per  motivi  di sicurezza e, conseguentemente, il
mancato  rispetto  dei  termini   previsti   per   la   liquidazione,
riscossione,    contabilizzazione    e   versamento   della   I.E.T.,
dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
 Per i motivi indicati nelle premesse  viene  accertato  l'irregolare
funzionamento  del  pubblico  registro  automobilistico di Napoli nel
periodo dal 20 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Roma, 19 marzo 1997
                                        Il direttore generale: RODANO