Scioglimento della societa' cooperativa edilizia di Poppi, in Poppi.(GU n.113 del 17-5-1999)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Arezzo Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte del codice civile, cosi' come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le societa' cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica; Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorita' amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi; Atteso che l'autorita' amministrativa per le societa' cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996, con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore; Considerato che il provvedimento di scioglimento della societa' cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria; Decreta lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della societa' cooperativa (o consorzio) edilizia di Poppi - Poppi - P.p. 762, P.n. 114748, per la quale (il quale) sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte. Il suddetto provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese. Arezzo, 26 aprile 1999 Il direttore: Lorusso